Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 3451 del 18 novembre 1987 ("Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 328 del 19 novembre 1987), la procedura per il rilascio delle "dichiarazioni d'importazione" o di autorizzazioni ministeriali per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti siderurgici CECA, elencati nell'allegato III, originari dai Paesi terzi, prevede quanto segue: 1. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di importazione o nella dichiarazione, corredata di due copie: del, o dei contratti di acquisto; della, o delle conferme d'ordine, vistate per i Paesi a commercio di Stato, dagli uffici commerciali presso le rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia; e, se del caso, della fattura pro-forma, l'importatore deve specificare: a) il Paese di origine e il Paese di provenienza; b) la designazione e l'indicazione del codice secondo la nomenclatura combinata (v. "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 256 del 7 settembre 1987); c) la quantita' e relativo valore dei prodotti, in tonnellate, ripartita per lotto; d) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; e) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del venditore; f) il nome, e l'indirizzo e il numero di telefono e di telex dell'importatore, nonche' il numero di iscrizione alla camera di commercio e il numero meccanografico del Mincomes; g) per i prodotti di cui al codice 7201 della nomenclatura combinata il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'eventuale acquirente finale quando sia noto, o altra indicazione relativa alla destinazione della merce; h) la data e la localita' (ufficio di dogana) previste per l'importazione; i) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il prezzo fatturato; j) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonche' il numero del contratto o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la fornitura. 2. L'importatore deve fornire, inoltre, le seguenti informazioni supplementari: A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei Paesi elencati negli allegati I e II (importazione diretta da Paesi terzi Accordisti EFTA e non): a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto; b) indicazione del prezzo CIF sdoganato in lire/Kg: se espresso in moneta estera, il tasso di conversione utilizzato all'epoca della stipula del contratto; indicazione del prezzo reso (cioe' il prezzo CIF non sdoganato + dazio doganale + sbarco + trasporto + movimentazione ecc.) al netto dell'I.V.A.; c) l'indicazione: del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo reso e della data di tale listino o, solo per i prodotti originari e provenienti da uno dei Paesi elencati nell'Allegato I (Paesi EFTA Accordisti), del listino del produttore del Paese d'origine; o, se del caso, dell'offerta del Paese sulla quale e' stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua identificazione, compresa la data di tale offerta. B. Per i prodotti originari di uno dei Paesi elencati negli allegati I e II, ma provenienti da un Paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un Paese terzo, non elencato negli allegati I e II: a) la designazione completa corrispondente a quella della lista dei prodotti soggetti ai prezzi di base in vigore; b) il prezzo alla frontiera comunitaria CIF sdoganato e scaricato per kg, espresso nella moneta del contratto (con, se del caso, l'indicazione del tasso di conversione in lire all'epoca della stipula del contratto). 3. L'importatore deve dichiarare che non beneficiera' di alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti di acquisto, deve attestare l'esattezza della sua domanda di autorizzazione o della dichiarazione d'importazione, e precisare se la sua domanda o la dichiarazione d'importazione e' relativa ad una consegna analoga gia' oggetto di una precedente richiesta. Inoltre, l'importatore e' tenuto, all'atto della presentazione della richiesta d'importazione, ad unire alla richiesta stessa: una specifica - in duplice copia - dell'operazione secondo lo schema allegato alla presente (allegato IV), completa in ogni sua parte, debitamente datata e firmata; se si tratta di prodotti di seconda scelta, anche una specifica in duplice copia - dei difetti e delle caratteristiche dei prodotti, secondo lo schema di cui all'allegato V, debitamente firmato e datato. 4. E' considerato Paese di provenienza l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione e' stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto. 5. Le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di giorni novanta dalla data di emissione dell'autorizzazione ministeriale o dalla data di apposizione del visto ministeriale sulla dichiarazione di importazione, secondo il caso. In particolare la dichiarazione di importazione resta valida trenta giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale ai fini dell'emissione della dichiarazione valutaria o d'importazione e la relativa importazione definitiva deve essere effettuata, comunque, entro i novanta giorni dalla data di apposizione del suddetto visto. 6. Copia della dichiarazione o della autorizzazione d'importazione complementare utilizzata, deve essere rispedita immediatamente alla Divisione V - Direzione generale Import-Export di questo Ministero: i documenti non utilizzati o le copie di quelli parzialmente utilizzati, devono essere restituiti al predetto ufficio entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza. 7. L'apposizione del visto ministeriale su una successiva dichiarazione o la concessione di una eventuale proroga di importazione e' subordinata al puntuale adempimento del punto 6 allorche' si tratti di stessi prodotti o stessa origine oggetto del precedente documento di importazione. 8. La circolare n. 43/87 del 19 giugno 1987 e' abrogata. Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1988 fatte salve le restrizioni quantitative previste per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi. Il Ministro: RUGGIERO