Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 3451
del  18  novembre  1987  ("Gazzetta  Ufficiale"  CEE  n. L 328 del 19
novembre  1987),  la  procedura  per il rilascio delle "dichiarazioni
d'importazione"  o di autorizzazioni ministeriali per l'immissione in
libera   pratica   di  taluni  prodotti  siderurgici  CECA,  elencati
nell'allegato III, originari dai Paesi terzi, prevede quanto segue:
  1.  Nella  domanda  per ottenere l'autorizzazione di importazione o
nella dichiarazione, corredata di due copie:
   del, o dei contratti di acquisto;
   della,  o delle conferme d'ordine, vistate per i Paesi a commercio
di   Stato,   dagli   uffici   commerciali   presso   le   rispettive
rappresentanze diplomatiche in Italia;
   e, se del caso, della fattura pro-forma,
l'importatore deve specificare:
    a) il Paese di origine e il Paese di provenienza;
    b)   la  designazione  e  l'indicazione  del  codice  secondo  la
nomenclatura  combinata  (v.  "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 256 del 7
settembre 1987);
    c)  la  quantita'  e relativo valore dei prodotti, in tonnellate,
ripartita per lotto;
    d) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta
di prodotti di seconda scelta o declassati;
    e)  il  nome,  l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del
venditore;
    f)  il  nome,  e  l'indirizzo  e il numero di telefono e di telex
dell'importatore,  nonche'  il  numero  di  iscrizione alla camera di
commercio e il numero meccanografico del Mincomes;
    g)  per  i  prodotti  di  cui  al  codice 7201 della nomenclatura
combinata il nome, l'indirizzo, il numero
di  telefono  e  il  numero di telex dell'eventuale acquirente finale
quando sia noto, o altra indicazione relativa alla destinazione della
merce;
    h)  la  data  e  la  localita'  (ufficio  di dogana) previste per
l'importazione;
    i)  il  luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il
prezzo fatturato;
    j)  la  data  del  contratto  d'acquisto  dei prodotti nonche' il
numero  del  contratto o ogni altra indicazione fornita dal venditore
per individuare la fornitura.
  2.  L'importatore  deve  fornire, inoltre, le seguenti informazioni
supplementari:
   A.  Per  i  prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei
Paesi  elencati  negli allegati I e II (importazione diretta da Paesi
terzi Accordisti EFTA e non):
    a)  la  designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte
specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna
secondo il listino prescelto;
    b)  indicazione  del prezzo CIF sdoganato in lire/Kg: se espresso
in  moneta estera, il tasso di conversione utilizzato all'epoca della
stipula  del  contratto; indicazione del prezzo reso (cioe' il prezzo
CIF   non   sdoganato  +  dazio  doganale  +  sbarco  +  trasporto  +
movimentazione ecc.) al netto dell'I.V.A.;
    c) l'indicazione:
    del  listino  del produttore comunitario prescelto per il calcolo
del  prezzo  reso e della data di tale listino o, solo per i prodotti
originari  e  provenienti  da  uno dei Paesi elencati nell'Allegato I
(Paesi  EFTA  Accordisti),  del  listino  del  produttore  del  Paese
d'origine;
    o,  se  del  caso,  dell'offerta  del  Paese sulla quale e' stato
effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per
la sua identificazione, compresa la data di tale offerta.
   B.  Per  i  prodotti  originari  di  uno  dei Paesi elencati negli
allegati  I  e II, ma provenienti da un Paese terzo diverso da quello
di origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un
Paese terzo, non elencato negli allegati I e II:
    a)  la  designazione completa corrispondente a quella della lista
dei prodotti soggetti ai prezzi di base in vigore;
    b) il prezzo alla frontiera comunitaria CIF sdoganato e scaricato
per  kg,  espresso  nella  moneta  del  contratto  (con, se del caso,
l'indicazione  del  tasso  di  conversione  in  lire  all'epoca della
stipula del contratto).
  3.  L'importatore  deve  dichiarare  che non beneficiera' di alcuno
sconto  non  indicato nel contratto o nei contratti di acquisto, deve
attestare  l'esattezza  della  sua  domanda di autorizzazione o della
dichiarazione  d'importazione,  e  precisare  se  la sua domanda o la
dichiarazione d'importazione e' relativa ad una consegna analoga gia'
oggetto di una precedente richiesta.
  Inoltre,  l'importatore  e'  tenuto,  all'atto  della presentazione
della richiesta d'importazione, ad unire alla richiesta stessa:
   una  specifica  -  in  duplice  copia - dell'operazione secondo lo
schema  allegato  alla  presente  (allegato IV), completa in ogni sua
parte, debitamente datata e firmata;
   se si tratta di prodotti di seconda scelta, anche una specifica in
duplice  copia  -  dei  difetti e delle caratteristiche dei prodotti,
secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  V,  debitamente firmato e
datato.
  4.  E'  considerato  Paese  di  provenienza  l'ultimo  Paese  terzo
intermediario  nel quale il prodotto in questione e' stato oggetto di
soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.
  5.  Le  importazioni  definitive  devono essere realizzate entro il
termine di giorni novanta dalla data di emissione dell'autorizzazione
ministeriale o dalla data di apposizione del visto ministeriale sulla
dichiarazione  di  importazione,  secondo  il caso. In particolare la
dichiarazione  di  importazione resta valida trenta giorni dalla data
di  apposizione  del  visto ministeriale ai fini dell'emissione della
dichiarazione  valutaria  o d'importazione e la relativa importazione
definitiva  deve  essere effettuata, comunque, entro i novanta giorni
dalla data di apposizione del suddetto visto.
  6.  Copia della dichiarazione o della autorizzazione d'importazione
complementare  utilizzata,  deve essere rispedita immediatamente alla
Divisione V - Direzione generale Import-Export di questo Ministero: i
documenti   non   utilizzati   o  le  copie  di  quelli  parzialmente
utilizzati,  devono essere restituiti al predetto ufficio entro dieci
giorni lavorativi dalla data di scadenza.
  7.   L'apposizione   del   visto  ministeriale  su  una  successiva
dichiarazione   o   la   concessione  di  una  eventuale  proroga  di
importazione  e'  subordinata  al  puntuale  adempimento  del punto 6
allorche'  si  tratti di stessi prodotti o stessa origine oggetto del
precedente documento di importazione.
  8. La circolare n. 43/87 del 19 giugno 1987 e' abrogata.
  Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31
dicembre  1988  fatte  salve le restrizioni quantitative previste per
alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi.
                                                Il Ministro: RUGGIERO