(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 
                             Art. 4-bis.
                           Merci voluminose
 
   1)  Sono esenti dall'obbligo delle tariffe i trasporti di merci di
volume fino a 34 metri cubi.
   2)  Le  tariffe  relative  ai  trasporti  di merci il cui peso sia
inferiore a 350 kg per metro cubo si calcolano  secondo  le  seguenti
formule:
     a) merci di peso fino a 147 kg per metro cubo.
 
                         t (V + 16)
                     T = __________
                             51
     b)  merci  di  peso  superiore  a 147 kg fino a 350 kg per metro
cubo:
 
                         t (V + 35)
                     T = __________
                             57
   Dove:
    T = tariffe di trasporto;
    t = tariffe minime della terza classe merceologica e classe di
peso di 50 q.li delle merci di peso specifico maggiore di 350 kg per
metro cubo;
    V = volume della merce trasportata.
   Le  tariffe per i volumi delle merci trasportate e per le distanze
tassabili, si  calcolano  secondo  le  regole  fissate  nel  presente
decreto,  e  ricavando  il valore per chilometro con l'interpolazione
lineare.
   Si  applica  la  tariffa per le merci di peso specifico fino a 147
chilogrammi per metro cubo, o quella per le merci di  peso  specifico
maggiore di 147 e fino a 350 chilogrammi per metro cubo, secondo che,
dividendo la portata utile del veicolo per i metri cubi,  si  ottiene
un rapporto minore o maggiore di 147 kg per metro cubo.
   Si  applica la tariffa per le merci di peso maggiore di 350 kg per
metro cubo, qualora  tale  tariffa  applicata  al  peso  reale  della
spedizione, ne determina la convenienza per il vettore.
   Qualora  il  veicolo  sia  caricato  al  limite  massimo della sua
capacita', il volume tassabile e' quello di tutto lo  spazio  interno
utile disponibile.
   3)  L'applicazione  delle  tariffe  per  il  trasporto delle merci
aventi  peso  specifico  inferiore  a  147  kg  per  metro  cubo,  e'
subordinata  in  ogni caso, alla stipulazione di contratti scritti, a
pena di nullita', a norma dell'art. 13 del  decreto  ministeriale  18
novembre 1982, della durata minima di un anno.
   Le  tariffe  per il trasporto delle merci di peso specifico fino a
147 kg per metro cubo, possono essere ridotte nella  misura  del  4,5
per  cento,  a  partire  dal 1› luglio 1989 alla condizione che siano
garantite al vettore, le seguenti percorrenze a carico:
 
                                                  Percorrenza annua
              Distanza                            garantita a carico
                 --                                        -
Media a carico
   km da 51 a 200 . . . . . . . . . . . . . . .            km 30.000
   km da 200 a 400  . . . . . . . . . . . . . .            km 50.000
   km oltre 400 . . . . . . . . . . . . . . . .            km 60.000
 
   4)  Le  tariffe  per  il  trasporto  delle merci di peso specifico
maggiore di 147 kg per metro cubo e fino a  350  kg,  possono  essere
ridotte  nelle  misure previste nell'art. 13 del decreto ministeriale
18 novembre 1982 per il trasporto delle merci di peso maggiore di 350
kg per metro cubo, fatta eccezione per la sola classe di volume da 70
a 80 metri cubi, per la quale la riduzione della tariffa e' del 7 per
cento.
   5)  Restano  valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale
18 novembre 1982 non modificate dal presente decreto.
   6)  Alle  tariffe per il trasporto delle merci di peso inferiore a
350 kg per metro cubo, si applicano gli aumenti che saranno  disposti
dopo il 31 dicembre 1987.
   7)  Se  i  prezzi  praticati  per il trasporto delle merci di peso
specifico minore di 350 kg  per  metro  cubo,  siano  inferiori  alle
tariffe previste nel presente decreto, la differenza e' recuperata in
tre periodi semestrali, consecutivi a partire dal 1› luglio 1988.
   La riduzione del 4,5 per cento, prevista nel precedente art. 5 per
il trasporto delle merci di peso specifico fino a 147  kg  per  metro
cubo, si applica a partire dal 1› luglio 1989.
   Le  tariffe  per  il  trasporto delle stesse merci, possono essere
ridotte in ragione del 2 e 3 per cento,  a  partire,  rispettivamente
dal 1› luglio 1988 e dal 1› gennaio 1989.