ALLEGATO Art. 4-bis. Merci voluminose 1) Sono esenti dall'obbligo delle tariffe i trasporti di merci di volume fino a 34 metri cubi. 2) Le tariffe relative ai trasporti di merci il cui peso sia inferiore a 350 kg per metro cubo si calcolano secondo le seguenti formule: a) merci di peso fino a 147 kg per metro cubo. t (V + 16) T = __________ 51 b) merci di peso superiore a 147 kg fino a 350 kg per metro cubo: t (V + 35) T = __________ 57 Dove: T = tariffe di trasporto; t = tariffe minime della terza classe merceologica e classe di peso di 50 q.li delle merci di peso specifico maggiore di 350 kg per metro cubo; V = volume della merce trasportata. Le tariffe per i volumi delle merci trasportate e per le distanze tassabili, si calcolano secondo le regole fissate nel presente decreto, e ricavando il valore per chilometro con l'interpolazione lineare. Si applica la tariffa per le merci di peso specifico fino a 147 chilogrammi per metro cubo, o quella per le merci di peso specifico maggiore di 147 e fino a 350 chilogrammi per metro cubo, secondo che, dividendo la portata utile del veicolo per i metri cubi, si ottiene un rapporto minore o maggiore di 147 kg per metro cubo. Si applica la tariffa per le merci di peso maggiore di 350 kg per metro cubo, qualora tale tariffa applicata al peso reale della spedizione, ne determina la convenienza per il vettore. Qualora il veicolo sia caricato al limite massimo della sua capacita', il volume tassabile e' quello di tutto lo spazio interno utile disponibile. 3) L'applicazione delle tariffe per il trasporto delle merci aventi peso specifico inferiore a 147 kg per metro cubo, e' subordinata in ogni caso, alla stipulazione di contratti scritti, a pena di nullita', a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, della durata minima di un anno. Le tariffe per il trasporto delle merci di peso specifico fino a 147 kg per metro cubo, possono essere ridotte nella misura del 4,5 per cento, a partire dal 1 luglio 1989 alla condizione che siano garantite al vettore, le seguenti percorrenze a carico: Percorrenza annua Distanza garantita a carico -- - Media a carico km da 51 a 200 . . . . . . . . . . . . . . . km 30.000 km da 200 a 400 . . . . . . . . . . . . . . km 50.000 km oltre 400 . . . . . . . . . . . . . . . . km 60.000 4) Le tariffe per il trasporto delle merci di peso specifico maggiore di 147 kg per metro cubo e fino a 350 kg, possono essere ridotte nelle misure previste nell'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 per il trasporto delle merci di peso maggiore di 350 kg per metro cubo, fatta eccezione per la sola classe di volume da 70 a 80 metri cubi, per la quale la riduzione della tariffa e' del 7 per cento. 5) Restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1982 non modificate dal presente decreto. 6) Alle tariffe per il trasporto delle merci di peso inferiore a 350 kg per metro cubo, si applicano gli aumenti che saranno disposti dopo il 31 dicembre 1987. 7) Se i prezzi praticati per il trasporto delle merci di peso specifico minore di 350 kg per metro cubo, siano inferiori alle tariffe previste nel presente decreto, la differenza e' recuperata in tre periodi semestrali, consecutivi a partire dal 1 luglio 1988. La riduzione del 4,5 per cento, prevista nel precedente art. 5 per il trasporto delle merci di peso specifico fino a 147 kg per metro cubo, si applica a partire dal 1 luglio 1989. Le tariffe per il trasporto delle stesse merci, possono essere ridotte in ragione del 2 e 3 per cento, a partire, rispettivamente dal 1 luglio 1988 e dal 1 gennaio 1989.