Art. 2. La distinta Mod. 5 e' predisposta in triplice copia su carta autocopiante o carbonata, la prima delle quali e' trattenuta dal concessionario, la seconda e' consegnata al contribuente e la terza e' trasmessa a cura del concessionario all'ufficio delle imposte dirette che ha emesso l'avviso di accertamento o il provvedimento che irroga la sanzione. Nella distinta devono essere riportati gli importi da versare per la definizione della pendenza o controversia, indicando separatamente le somme dovute per tributo, soprattasse e pene pecuniarie. I compensi dovuti al concessionario per la riscossione tramite ruolo, nonche' gli oneri accessori inerenti alla liquidazione e alla riscossione dei tributi, non vanno considerati ai fini della determinazione delle somme da corrispondere per definire la controversia ai sensi del comma 4 del citato art. 5. Nel caso di pendenza di controversia presso la commissione tributaria gli uffici finanziari interessati danno comunicazione al presidente della commissione stessa ai fini della dichiarazione di cessata materia del contendere.