Art. 2.
  La  distinta  Mod.  5  e'  predisposta  in  triplice copia su carta
autocopiante  o  carbonata,  la  prima  delle quali e' trattenuta dal
concessionario,  la  seconda e' consegnata al contribuente e la terza
e'  trasmessa  a  cura  del  concessionario all'ufficio delle imposte
dirette che ha emesso l'avviso di accertamento o il provvedimento che
irroga la sanzione.
  Nella  distinta  devono essere riportati gli importi da versare per
la definizione della pendenza o controversia, indicando separatamente
le somme dovute per tributo, soprattasse e pene pecuniarie.
  I  compensi  dovuti  al  concessionario  per la riscossione tramite
ruolo,  nonche' gli oneri accessori inerenti alla liquidazione e alla
riscossione   dei  tributi,  non  vanno  considerati  ai  fini  della
determinazione   delle   somme   da  corrispondere  per  definire  la
controversia ai sensi del comma 4 del citato art. 5.
  Nel   caso  di  pendenza  di  controversia  presso  la  commissione
tributaria  gli  uffici finanziari interessati danno comunicazione al
presidente  della  commissione  stessa ai fini della dichiarazione di
cessata materia del contendere.