Art. 2. 1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e' aggiunto il seguente comma: "Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio e' corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 308/1981, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. - Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni. Tale elargizione e' aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio e' corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni".