Art. 2.
  1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Ai  familiari  dei  destinatari  di  cui  all'articolo  1 deceduti
durante   il   periodo   di  servizio  e'  corrisposta  una  speciale
elargizione di lire 50 milioni".
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 6 della citata legge  n.  308/1981,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   6.  -  Ai  familiari  dei  soggetti  di  cui  al
          precedente articolo 1, dei militari in servizio  permanente
          e  di  complemento,  delle  Forze  di  polizia,  compresi i
          funzionari di  pubblica  sicurezza  e  il  personale  della
          polizia  femminile  deceduti  in  attivita' di servizio per
          diretto effetto di ferite o lesioni causate  da  eventi  di
          natura  violenta,  riportate nell'adempimento del servizio,
          e' corrisposta una speciale  elargizione  pari  al  50  per
          cento  di  quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n.
          624, e successive integrazioni e modificazioni.
             Tale elargizione e' aumentata di  un  ulteriore  30  per
          cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.
            Ai  familiari  dei  destinatari  di  cui  all'articolo  1
          deceduti durante il periodo di servizio e' corrisposta  una
          speciale elargizione di lire 50 milioni".