Art. 3. 
  1.  L'estensione  dei  benefici  di  cui  all'articolo  1   decorre
dall'entrata in vigore della presente legge,  salvo  quelli  previsti
dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno  1981,  n.  308,
come modificato dall'articolo 2 della presente legge,  che  decorrono
dal 1° gennaio 1969. 
  2. Alla liquidazione ed  erogazione  dei  benefici  previsti  dalla
presente  legge  si  procede  a  decorrere  dal  1992,  tenuto  conto
dell'ordine del verificarsi degli infortuni,  entro  i  limiti  degli
stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4. 
 
            Nota all'art. 3:
             - Per il testo vigente dell'art. 6 della citata legge n.
          308/1981 si veda la nota all'art. 2.