Art. 3. 1. L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969. 2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.
Nota all'art. 3: - Per il testo vigente dell'art. 6 della citata legge n. 308/1981 si veda la nota all'art. 2.