Art. 4.
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente legge, valutati in lire
26.100  milioni  nel  1992  e  in  lire  39.400  milioni nel 1993 per
l'erogazione  dei  benefici pregressi di cui all'articolo 3, comma 1,
ed  in  lire  10.000  milioni  annui a decorrere dal 1992 si provvede
mediante   corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  relative  ai
medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
triennale  1991-1993,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero    del   tesoro   per   il   1991,   all'uopo   utilizzando
l'accantonamento:"Riforma  delle leggi sui caduti in servizio e sulla
sanita' militare".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI