Art. 4. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'articolo 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento:"Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanita' militare". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI