Art. 2. L'avanzo finale di liquidazione di L. 9.493.988 e' devoluto allo Stato e versato - unitamente agli interessi maturati alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al consorzio idraulico di terza categoria medesimo, al fondo di cui al 2 comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1995 p. Il Ministro: VEGAS