Art. 2.
   L'avanzo finale di liquidazione di L. 9.493.988 e'  devoluto  allo
Stato  e versato - unitamente agli interessi maturati alla data della
chiusura del conto corrente esistente presso la Banca  Nazionale  del
Lavoro  ed  intestato  al  consorzio  idraulico  di  terza  categoria
medesimo, al fondo di cui al 2  comma  dell'art.  14  della  legge  4
dicembre 1956, n. 1404.
   Il  presente  decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 1995
                                                p. Il Ministro: VEGAS