Art. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio. I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.