Art. 5. Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le societa' di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attivita' indicate nei punti a), b), c) e d) dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.