Art. 7. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.