Art. 3.
  1.  Per   quanto  non  espressamente  previsto   dall'ordinanza  di
affidamento dei  lavori n.  44/1996 piu'  volte citata  nonche' dalla
presente  ordinanza,  si  richiamano  tutte  le  leggi  generali  che
regolano l'esecuzione  delle opere  pubbliche e  le norme  del codice
civile in quanto applicabili.
   Cagliari, 18 novembre 1997
                                  Il commissario governativo: Palomba