Art. 10. Norme sui documenti 1. La domanda di ammissione ed i relativi documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo (legge 23 agosto 1988, n. 370, art. 1). 2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 3. I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dal precedente comma 2. In caso di mancata regolarizzazione i documenti medesimi non possono essere presi in alcuna considerazione. 4. E' sempre in facolta' dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicita' dei documenti esibiti dai concorrenti.