Art. 10.
                         Norme sui documenti
  1.  La domanda  di ammissione  ed  i relativi  documenti, non  sono
soggetti all'imposta di bollo (legge 23 agosto 1988, n. 370, art. 1).
  2. I documenti possono essere esibiti,  oltre che in originale o in
copia notarile, anche in copie  ottenute con i procedimenti meccanici
o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente
del Consiglio dei  Ministri 3 agosto 1962 (Gazzetta  Ufficiale n. 209
del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo,
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
  3. I provveditori agli studi  assegneranno un termine perentorio di
giorni dieci per  la regolarizzazione dei documenti  esibiti in copia
priva  di  autentica  o  autenticata   in  modo  difforme  da  quanto
prescritto dal precedente comma 2.
  In  caso  di  mancata  regolarizzazione i  documenti  medesimi  non
possono essere presi in alcuna considerazione.
  4. E'  sempre in facolta' dell'amministrazione  accertare con mezzi
propri la veridicita' dei documenti esibiti dai concorrenti.