Art. 11.
       Inammissibilita' della domanda, esclusione dal concorso,
                       nullita' della domanda
  1.  Sono inammissibili  le domande  prive della  sottoscrizione del
candidato o inoltrate al  di fuori del termine di cui  al comma 1 dei
precedenti articoli 7 e 8 nonche'  le domande da cui non e' possibile
evincere le generalita' del candidato o  il concorso cui si chiede di
partecipare.
  2. Tutti  i candidati  sono ammessi con  riserva. L'amministrazione
puo'  disporre   in  ogni  momento,  fino   all'approvazione  in  via
definitiva  delle risultanze  concorsuali da  parte del  provveditore
agli studi, l'esclusione dei candidati che:
  a) risultino privi dei requisiti di cui al precedente art. 5;
  b) abbiano  formulato nella domanda di  ammissione affermazioni non
veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;
  c) non  abbiano regolarizzato entro  il termine di dieci  giorni la
domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni
di cui  al comma  5, lettere h)  , i)  , l) m)  , n) ,  o) ,  p), del
precedente  art. 7,  qualora cio'  che doveva  essere dichiarato  non
risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione
validamente prodotta o allegata d'ufficio (art. 7, comma 8);
  e)  non   abbiano  presentato  la  certificazione   prescritta  per
l'ammissione nel termine e nelle forme prescritte (art. 9, comma 1) o
non   abbiano   regolarizzato   la  certificazione   prescritta   per
l'ammissione prodotta in copia non  autenticata o autenticata in modo
difforme dalle disposizioni  in materia (art. 10,  fatto salvo quanto
previsto dall'art. 9, comma 5 del presente bando);
  f) le domande di aggiornamento  prodotte dai candidati gia' inclusi
nella graduatoria permanente per  le assunzioni a tempo indeterminato
sono  nulle  se  prive  totalmente o  parzialmente  di  alcune  delle
dichiarazioni di cui al comma 5, lettere g) ,  h) , i) , l) , m) , n)
,  o),  di  cui  al  precedente   art.  8  qualora  non  siano  state
regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 8),
oppure, se  prive della  prescritta certificazione  o questa  non sia
stata regolarizzata (art. 9, commi 2 e 5; art. 10, comma 3);
  g)  l'inammissibilita' della  domanda, l'esclusione  o la  nullita'
della  domanda sono  disposte con  atto del  provveditore agli  studi
entro l'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e
comunicate  ai   candidati  interessati  mediante   raccomandata  con
ricevuta   di   ritorno,   insieme  alla   indicazione   della   loro
impugnabilita'  mediante ricorso  gerarchico o  ricorso al  tribunale
amministrativo regionale (art. 15);
  h) i  candidati gia' inseriti  in graduatoria che  abbiano prodotto
domanda per  l'aggiornamento della propria situazione  la cui domanda
e'  inammissibile o  nulla,  o che,  comunque,  non conseguano  alcun
miglioramento,  restano in  graduatoria  con il  punteggio  e con  il
riconoscimento dei titoli gia' acquisiti.