Art. 11. Inammissibilita' della domanda, esclusione dal concorso, nullita' della domanda 1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 dei precedenti articoli 7 e 8 nonche' le domande da cui non e' possibile evincere le generalita' del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare. 2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali da parte del provveditore agli studi, l'esclusione dei candidati che: a) risultino privi dei requisiti di cui al precedente art. 5; b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri; c) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere h) , i) , l) m) , n) , o) , p), del precedente art. 7, qualora cio' che doveva essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta o allegata d'ufficio (art. 7, comma 8); e) non abbiano presentato la certificazione prescritta per l'ammissione nel termine e nelle forme prescritte (art. 9, comma 1) o non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme dalle disposizioni in materia (art. 10, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5 del presente bando); f) le domande di aggiornamento prodotte dai candidati gia' inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono nulle se prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere g) , h) , i) , l) , m) , n) , o), di cui al precedente art. 8 qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 8), oppure, se prive della prescritta certificazione o questa non sia stata regolarizzata (art. 9, commi 2 e 5; art. 10, comma 3); g) l'inammissibilita' della domanda, l'esclusione o la nullita' della domanda sono disposte con atto del provveditore agli studi entro l'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme alla indicazione della loro impugnabilita' mediante ricorso gerarchico o ricorso al tribunale amministrativo regionale (art. 15); h) i candidati gia' inseriti in graduatoria che abbiano prodotto domanda per l'aggiornamento della propria situazione la cui domanda e' inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli gia' acquisiti.