Art. 14.
                   Assunzioni a tempo indeterminato
  1. I  candidati utilmente collocati nella  graduatoria permanente e
nell'ordine  della  medesima,  sono  assunti con  contratto  a  tempo
indeterminato   sui   posti   a   tal   fine   disponibili   all'atto
dell'assunzione (art. 2 della presente ordinanza).
  2. Le  assunzioni degli assistenti tecnici  verranno effettuate nei
confronti  dei   candidati  utilmente  collocati   nella  graduatoria
permanente, che  siano in  possesso oltre  che degli  altri requisiti
richiesti, anche dei titoli di accesso ai laboratori, quali risultano
dalle predette graduatorie e corrispondenti ai laboratori disponibili
all'atto dell'assunzione (allegato C). A tal fine i provveditori agli
studi  daranno  in  visione   ai  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria un apposito prospetto da  cui risulti l'insieme dei posti
di assistente tecnico, ripartiti  per aree di laboratori, disponibili
all'atto delle assunzioni medesime.
  3.  Le  assunzioni  sono  effettuate solamente  nei  confronti  dei
candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie.
  I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito
di scioglimento della medesima in senso favorevole.
  4.   All'atto  dell'assunzione   i  candidati   sono  tenuti   alla
regolarizzazione  in  bollo  della  domanda  di  ammissione  e  della
relativa documentazione che ne risultino prive.
  5. Le  assunzioni sono  effettuate anche se  gli atti  del concorso
sono ancora all'esame dell'organo di controllo competente.
  Gli  atti di  assunzione  sono immediatamente  esecutivi, salva  la
sopravvenienza  di inefficacia  se  l'organo di  controllo ricusi  il
visto.  Le prestazioni  di servizio  rese fino  alla ricusazione  del
visto devono essere comunque remunerate.
  6. I candidati che non conseguano l'assunzione per carenza di posti
disponibili  o  di laboratori  corrispondenti  ai  titoli di  accesso
prodotti  in   concorso  hanno   titolo  a  restare   inseriti  nella
graduatoria medesima,  che ha vigenza permanente,  ai sensi dell'art.
554 del citato decreto legislativo n. 297/1994.
  7. Il  rapporto di  lavoro e'  disciplinato dalle  disposizioni del
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro   vigente   all'atto
dell'assunzione.