Art. 2. Posti disponibili 1. I posti disponibili per i concorsi, tenuto conto degli adempimenti di legge ed in particolare delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per chiamata diretta (legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni), sono assegnati alle procedure di cui alla presente ordinanza nella misura: a) del 60% per i profili professionali della terza qualifica funzionale della scuola (gia' quarta qualifica), come stabilito dall'art. 557 del citato decreto legislativo n. 297/1994; b) del 100% per i profili professionali della quarta qualifica funzionale della scuola (gia' terza qualifica). 2. I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse, sono messi a concorso a cura del provveditore agli studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate. 3. I posti che residuino dai concorsi riservati per carenza di candidati utilmente collocati in graduatoria sono da assegnare in base ai corrispondenti concorsi di cui alla presente ordinanza. 4. Qualora si renda disponibile un unico posto di cuoco, questo viene alternativamente assegnato al concorso riservato (art. 557 del citato decreto legislativo n. 297/1994) ed al concorso di cui al presente bando.