Art. 2.
                          Posti disponibili
  1.  I  posti  disponibili  per   i  concorsi,  tenuto  conto  degli
adempimenti di legge ed in  particolare delle disposizioni in materia
di assunzioni obbligatorie per chiamata diretta (legge 2 aprile 1968,
n. 482,  e successive modificazioni ed  integrazioni), sono assegnati
alle procedure di cui alla presente ordinanza nella misura:
  a)  del  60% per  i  profili  professionali della  terza  qualifica
funzionale  della  scuola  (gia' quarta  qualifica),  come  stabilito
dall'art. 557 del citato decreto legislativo n. 297/1994;
  b)  del 100%  per i  profili professionali  della quarta  qualifica
funzionale della scuola (gia' terza qualifica).
  2.  I  posti  disponibili  presso  scuole  coordinate  di  province
diverse, sono  messi a  concorso a cura  del provveditore  agli studi
competente  per la  circoscrizione  amministrativa in  cui le  scuole
stesse sono ubicate.
  3.  I posti  che residuino  dai concorsi  riservati per  carenza di
candidati  utilmente collocati  in graduatoria  sono da  assegnare in
base ai corrispondenti concorsi di cui alla presente ordinanza.
  4. Qualora  si renda  disponibile un unico  posto di  cuoco, questo
viene alternativamente assegnato al  concorso riservato (art. 557 del
citato  decreto legislativo  n. 297/1994)  ed al  concorso di  cui al
presente bando.