Art. 3. Scuole con insegnamento in lingua slovena o in provincia di Bolzano 1. Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, per ottenere la nomina sui posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio. 2. Della normativa del presente articolo i provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi di concorso. 3. I candidati che concorrono nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.