Art. 3.
              Scuole con insegnamento in lingua slovena
                      o in provincia di Bolzano
  1. Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie,
per  ottenere  la  nomina  sui posti  disponibili  nelle  scuole  con
insegnamento  in   lingua  slovena,  debbono  possedere   almeno  una
conoscenza di base  della lingua slovena, comprovata  dal possesso di
un  titolo  di studio  conseguito  in  un'istituzione scolastica  con
insegnamento  in  lingua  slovena,   oppure  accertata  con  apposito
colloquio.
  2. Della normativa del presente  articolo i provveditori agli studi
di Trieste  e di  Gorizia daranno compiuta  esposizione nei  bandi di
concorso.
  3. I  candidati che  concorrono nella  provincia di  Bolzano devono
essere in  possesso dell'attestato di  bilinguismo di cui  al decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.