Art. 4. Finalita' dei concorsi 1. I concorsi sono finalizzati, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994: a) per i candidati non inclusi gia' nella graduatoria permanente per la quale si concorre, alla inclusione in tale graduatoria in base al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo; b) per i candidati gia' inclusi nella graduatoria permanente per la quale si concorre, a migliorare il punteggio gia' in godimento, in base al punteggio aggiuntivo, riportato nel concorso medesimo, e/o a far valere nuovi titoli di preferenza o di accesso a laboratori. 2. Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risultera' determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.