Art. 4.
                        Finalita' dei concorsi
  1. I concorsi sono finalizzati,  ai sensi dell'art. 554 del decreto
legislativo n. 297/1994:
  a) per  i candidati non  inclusi gia' nella  graduatoria permanente
per la quale si concorre, alla inclusione in tale graduatoria in base
al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo;
  b) per i candidati gia' inclusi nella graduatoria permanente per la
quale si  concorre, a migliorare  il punteggio gia' in  godimento, in
base al punteggio aggiuntivo, riportato  nel concorso medesimo, e/o a
far valere nuovi titoli di preferenza o di accesso a laboratori.
  2. Il  numero dei  posti disponibili non  deve essere  indicato nei
relativi bandi  non trattandosi di  concorsi a posti, ma  di concorsi
per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la
quale  risultera' determinata  dall'insieme dei  concorsi svolti  nel
tempo.