Art. 6.
  Requisiti per l'ammissione al  concorso dei candidati gia' inseriti
nella gaduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato.
  1. I  candidati gia' inseriti  nella graduatoria permanente  per le
assunzioni  a  tempo  indeterminato  sono ammessi  a  partecipare  al
concorso  del corrispondente  profilo  professionale per  una o  piu'
delle seguenti finalita':
  a) per  conseguire il punteggio  aggiuntivo, relativo ai  titoli di
cultura e di servizio posseduti al momento della domanda e conseguiti
successivamente alla scadenza del  termine utile per la presentazione
dei titoli indicato  nel bando relativo al concorso in  base al quale
hanno  conseguito, nella  predetta graduatoria  permanente, l'attuale
posizione;
  b) per vedersi riconosciuti titoli  di preferenza conseguiti con le
medesime modalita';
  c)  per far  valere (per  il  solo profilo  di assistente  tecnico)
titoli di accesso  a posti di laboratorio conseguiti  con le medesime
modalita';
  d) per conseguire, nei concorsi indetti in prima applicazione della
presente ordinanza, il punteggio aggiuntivo di cui alla tabella A / l
punti 3 e 4; alla tabella A / 2 punti 2 e 3; alla tabella A / 3 punto
3, in relazione a titoli gia' posseduti prima del termine di cui alla
precedente lettera  a) ed  eventualmente gia' prodotti  in precedenti
tornate concorsuali.
  2. I requisiti di ammissione al concorso sono:
  a)  essere  gia'  inseriti  nella  graduatoria  permanente  per  le
assunzioni  a tempo  indeterminato  di cui  all'art.  554 del  citato
decreto legislativo n. 297/1994 della  provincia in cui si concorre e
per il medesimo profilo;
  b) essere in  servizio con nomina a tempo  determinato nel medesimo
profilo cui si concorre o, se  non in servizio, essere inseriti nella
graduatoria per le supplenze della provincia in cui si concorre e per
il  medesimo  profilo.  Si  applicano   le  disposizioni  di  cui  al
precedente art. 5, comma 1, lettera c);
  c) essere  in possesso di  uno o piu'  titoli di cui  al precedente
comma 1;
  d) essere  in possesso dei requisiti  di cui al precedente  art. 5,
comma 3.
  3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
all'atto della domanda di ammissione al concorso.
  4.  I  candidati  inseriti  nella  graduatoria  permanente  per  le
assunzioni a tempo indeterminato che non producano domanda ai fini di
cui  al  precedente  comma  1  oppure  che,  avendola  prodotta,  non
conseguano  alcun miglioramento,  restano inseriti  nella graduatoria
medesima  con  il  punteggio  e il  riconoscimento  dei  titoli  gia'
acquisiti.