Art. 6. Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati gia' inseriti nella gaduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato. 1. I candidati gia' inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono ammessi a partecipare al concorso del corrispondente profilo professionale per una o piu' delle seguenti finalita': a) per conseguire il punteggio aggiuntivo, relativo ai titoli di cultura e di servizio posseduti al momento della domanda e conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli indicato nel bando relativo al concorso in base al quale hanno conseguito, nella predetta graduatoria permanente, l'attuale posizione; b) per vedersi riconosciuti titoli di preferenza conseguiti con le medesime modalita'; c) per far valere (per il solo profilo di assistente tecnico) titoli di accesso a posti di laboratorio conseguiti con le medesime modalita'; d) per conseguire, nei concorsi indetti in prima applicazione della presente ordinanza, il punteggio aggiuntivo di cui alla tabella A / l punti 3 e 4; alla tabella A / 2 punti 2 e 3; alla tabella A / 3 punto 3, in relazione a titoli gia' posseduti prima del termine di cui alla precedente lettera a) ed eventualmente gia' prodotti in precedenti tornate concorsuali. 2. I requisiti di ammissione al concorso sono: a) essere gia' inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297/1994 della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo; b) essere in servizio con nomina a tempo determinato nel medesimo profilo cui si concorre o, se non in servizio, essere inseriti nella graduatoria per le supplenze della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c); c) essere in possesso di uno o piu' titoli di cui al precedente comma 1; d) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 3. 3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso. 4. I candidati inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato che non producano domanda ai fini di cui al precedente comma 1 oppure che, avendola prodotta, non conseguano alcun miglioramento, restano inseriti nella graduatoria medesima con il punteggio e il riconoscimento dei titoli gia' acquisiti.