Art. 8. Domanda di ammissione dei candidati gia' inseriti nella graduatoria permanente provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato. 1. La domanda di ammissione (allegato B/2), redatta in carta libera, deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi. 2. La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia in cui il candidato sia gia' inserito nella graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere. 3. La domanda di ammissione puo' essere presentata direttamente al provveditorato agli studi che ne rilascera' ricevuta, oppure puo' essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate, tramite l'autorita' consolare, al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sara' inviata dalla stessa autorita', per conoscenza, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X. 4. Nella domanda di ammissione (allegato B/2) il candidato deve indicare: a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita); b) la data e il luogo di nascita; c) la richiesta di essere ammesso al concorso per soli titoli indetto ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, precisando il profilo professionale cui intende concorrere e di essere gia' inserito nella relativa graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, specificando la posizione conseguita, il punteggio e le eventuali preferenze; d1) i titoli di cultura, o di servizio (allegato A), o di accesso a laboratori (allegato C), o di preferenza (allegato D) conseguiti successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione relativa al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria permanente di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato) nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale, titoli di cui chiede la valutazione al fine di aggiornare la propria situazione nell'ambito della predetta graduatoria permanente. Il candidato deve specificare i nuovi titoli di cui e' in possesso e gli estremi del loro conseguimento; d2) (in aggiunta o in sostituzione della precedente lettera d1) solamente nel concorso di prima attuazione) i titoli di cultura conseguiti precedentemente al termine di cui alla lettera d1) ed eventualmente prodotti in precedenti tornate concorsuali che danno diritto al punteggio aggiuntivo di cui alla tabella A/1 punti 3 e 4; alla tabella A/2 punti 2 e 3; alla tabella A/3 punto 3. Il candidato deve specificare il titolo per il quale chiede il punteggio aggiuntivo. Se il candidato intenda conseguire un punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 della annessa tabella A/2 deve anche indicare il titolo in base al quale ha gia' conseguito il punteggio di cui al punto 1 dell'annessa tabella A/2. Il candidato deve indicare, inoltre, gli estremi del conseguimento di tali titoli e la precedente tornata concorsuale in cui siano stati gia' prodotti; e) di essere in servizio con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando l'istituzione scolastica di servizio (se nel suddetto servizio); f) di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze relativa alla medesima provincia e al medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando la posizione, il punteggio e le eventuali preferenze (ove ricorra tale circostanza). 5. Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresi', dichiarare sotto la propria responsabilita': g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato della Comunita' europea; h) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione puo' essere omessa se negativa; l) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilita' di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere d) , e) , f); m) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini; o) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia. 6. La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante. 7. Non e' necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione. 8. I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non e' necessaria ove cio' che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio. 9. E' sempre facolta' dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. 10. L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovra' essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.