Art. 9.
                      Certificazione dei titoli
  1. I  candidati che  concorrono per l'inclusione  nella graduatoria
permanente di cui  all'art. 554 del decreto  legislativo n. 297/1994,
ai fini dell'ammissione,  devono produrre in allegato  alla domanda o
nel  medesimo termine  e con  le medesime  modalita' previste  per la
presentazione della domanda di ammissione:
  a) i titoli prescritti per l'accesso al concorso di cui all'art. 5,
commi 5, 6, 7;
  b)   idonea   certificazione   rilasciata   dal   competente   capo
dell'istituzione scolastica  comprovante la prestazione  del servizio
richiesto come requisito di ammissione (art. 5, comma 2);
  c)   idonea   certificazione   rilasciata   dal   competente   capo
dell'istituzione   scolastica    comprovante,   ove    ricorra   tale
circostanza, che il candidato e' in servizio a tempo determinato come
richiesto dal  precedente art. 5,  comma 1, lettera  a). L'iscrizione
nella graduatoria provinciale  per le supplenze di  cui al precedente
art. 5, comma 1, lettere b) , c), e' accertata d'ufficio da parte del
competente provveditore agli studi.
  2. I candidati che concorrono per l'aggiornamento nell'ambito della
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato in cui
sono gia' inseriti,  a pena di nullita', devono  produrre in allegato
alla  domanda o  nel medesimo  termine  e con  le medesime  modalita'
previste per la presentazione della domanda di ammissione:
  a)   idonea   certificazione   rilasciata   dal   competente   capo
dell'istituzione   scolastica    comprovante,   ove    ricorra   tale
circostanza, che il candidato e' in servizio a tempo determinato come
richiesto dal precedente art. 6, comma 2, lettera b).
  L'iscrizione  nella graduatoria  provinciale  per  le assunzioni  a
tempo  indeterminato (art.  6, comma  2, lettera  a)) e  l'iscrizione
nella  graduatoria provinciale  per le  supplenze (art.  6, comma  2,
lettera  b))  sono  accertate   d'ufficio  da  parte  del  competente
provveditore agli studi;
  b) almeno un  titolo di cultura, o di servizio,  o di preferenza, o
di accesso a  laboratori (per il profilo  professionale di assistente
tecnico) conseguito successivamente alla  scadenza del termine finale
per la presentazione della domanda  di ammissione al concorso in base
al  quale  il  candidato  ha  conseguito  l'attuale  posizione  nella
graduatoria  per l'assunzione  a tempo  indeterminato nella  medesima
provincia e nel medesimo profilo  professionale cui si concorre (art.
6, comma 1,  lettere a) , b)  , c)); oppure, nei  concorsi indetti in
prima  applicazione della  presente  ordinanza, almeno  un titolo  di
cultura che  da' diritto al  punteggio aggiuntivo per la  prima volta
previsto dalla presente  ordinanza (tabella A/1 punti 3  e 4; tabella
A/2  punti  2  e  3;  tabella  A/3  punto  3).  Tale  documentazione,
ovviamente, non occorre per l'ammissione dei candidati che concorrono
al fine  di conseguire unicamente  il punteggio aggiuntivo di  cui al
precedente art. 6,  comma 1, lettera d), ove i  relativi titoli siano
stati  gia' prodotti  al medesimo  provveditorato cui  si concorre  e
dalla  domanda di  ammissione risultino  sufficienti elementi  per la
loro acquisizione d'ufficio.
  3. I titoli  di cultura, di servizio o di  preferenza perche' siano
presi in considerazione  ai fini delle annesse  tabelle devono essere
prodotti in  allegato alla domanda  o nel  medesimo termine e  con le
medesime  modalita' previste  per la  presentazione della  domanda di
ammissione.
  4. Gli attestati  regionali rilasciati ai sensi  dell'art. 14 della
legge n.  845/1978 devono  essere integrati da  idonea certificazione
comprovante le materie comprese nel piano di studio e, ai fini di cui
all'art. 5, comma 6, devono indicare la durata del corso, fatto salvo
quanto disposto dal successivo comma 7 del medesimo art. 5.
  5. Qualora  la certificazione  da produrre debba  essere rilasciata
dal medesimo provveditore agli studi cui e' indirizzata la domanda di
ammissione, oppure sia gia' agli  atti del medesimo provveditorato e'
sufficiente che il  candidato indichi nella domanda  di ammissione il
possesso del titolo e gli elementi necessari per la sua acquisizione.
La certificazione deve  essere allegata d'ufficio alla  domanda ed e'
valida a tutti i fini del presente bando.