Art. 9. Certificazione dei titoli 1. I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, ai fini dell'ammissione, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalita' previste per la presentazione della domanda di ammissione: a) i titoli prescritti per l'accesso al concorso di cui all'art. 5, commi 5, 6, 7; b) idonea certificazione rilasciata dal competente capo dell'istituzione scolastica comprovante la prestazione del servizio richiesto come requisito di ammissione (art. 5, comma 2); c) idonea certificazione rilasciata dal competente capo dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato e' in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 5, comma 1, lettera a). L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere b) , c), e' accertata d'ufficio da parte del competente provveditore agli studi. 2. I candidati che concorrono per l'aggiornamento nell'ambito della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato in cui sono gia' inseriti, a pena di nullita', devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalita' previste per la presentazione della domanda di ammissione: a) idonea certificazione rilasciata dal competente capo dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato e' in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 6, comma 2, lettera b). L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 6, comma 2, lettera a)) e l'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze (art. 6, comma 2, lettera b)) sono accertate d'ufficio da parte del competente provveditore agli studi; b) almeno un titolo di cultura, o di servizio, o di preferenza, o di accesso a laboratori (per il profilo professionale di assistente tecnico) conseguito successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre (art. 6, comma 1, lettere a) , b) , c)); oppure, nei concorsi indetti in prima applicazione della presente ordinanza, almeno un titolo di cultura che da' diritto al punteggio aggiuntivo per la prima volta previsto dalla presente ordinanza (tabella A/1 punti 3 e 4; tabella A/2 punti 2 e 3; tabella A/3 punto 3). Tale documentazione, ovviamente, non occorre per l'ammissione dei candidati che concorrono al fine di conseguire unicamente il punteggio aggiuntivo di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d), ove i relativi titoli siano stati gia' prodotti al medesimo provveditorato cui si concorre e dalla domanda di ammissione risultino sufficienti elementi per la loro acquisizione d'ufficio. 3. I titoli di cultura, di servizio o di preferenza perche' siano presi in considerazione ai fini delle annesse tabelle devono essere prodotti in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalita' previste per la presentazione della domanda di ammissione. 4. Gli attestati regionali rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio e, ai fini di cui all'art. 5, comma 6, devono indicare la durata del corso, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 7 del medesimo art. 5. 5. Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi cui e' indirizzata la domanda di ammissione, oppure sia gia' agli atti del medesimo provveditorato e' sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso del titolo e gli elementi necessari per la sua acquisizione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed e' valida a tutti i fini del presente bando.