(all. 1 - art. 1)
            AVVERTENZE ALLE TABELLE A /1, A /2, A /3, A/4
  A)  Nelle  scuole  ed  istituti  statali  di  istruzione  primaria,
secondaria  ed artistica,  si  intendono compresi  le scuole  materne
statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
  B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego
e' considerato servizio effettivo nella medesima qualifica.
  Il  servizio  militare prestato  non  in  costanza di  rapporto  di
impiego e' considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze
delle amministrazioni statali.
  C) Il  servizio prestato nelle istituzioni  scolastiche e culturali
italiane  all'estero e'  equiparato,  ai fini  della valutazione,  al
corrispondente servizio prestato in Italia.
  D) Sono valutabili i periodi  di servizio maturati entro il termine
previsto per la  domanda di partecipazione al concorso e  i titoli di
cultura posseduti alla  stessa data, purche' nel  medesimo termine ne
sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse disposizioni
contrarie.
  E)  Il  servizio  effettuato  nelle qualifiche  del  personale  non
docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974
e nei  profili professionali di  cui al decreto del  Presidente della
Repubblica n.  588/1985 e' considerato  a tutti i fini  come servizio
prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
  F) La valutazione di cui al punto 1 delle tabelle A /1, A /2, A /3,
A/4, compete unicamente ai  candidati che concorrono per l'inclusione
nella graduatoria di  cui al citato art. 554  del decreto legislativo
n.  297/1994  e  non  ai  candidati  che  concorrono  per  conseguire
l'aggiornamento della propria posizione.
  G)  Ai fini  dei  punteggi previsti  per i  titoli  di servizio  si
computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonche' i periodi di
assenza da considerare,  a tutti i fini, come  anzianita' di servizio
ai sensi delle vigenti disposizioni  di legge o del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
  H) I  titoli che sono oggetto  di valutazione ai sensi  di un punto
precedente  della  medesima  tabella  non  possono  essere  presi  in
considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
  La  valutazione di  un titolo  di studio  o di  un attestato  rende
impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in
base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.