Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi, ad  eccezione delle rubriche degli  articoli 2, 5,
6-bis, 6-ter e 6-quater stampate con carattere tondo.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Modificazioni alle disposizioni concernenti
                    l'imposta sul valore aggiunto
  1.  L'aliquota dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita  nella
misura del 19 per cento e' elevata al 20 per cento.
  2.  L'aliquota dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita  nella
misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.
  3. E'  abrogato il comma 14  dell'articolo 3 della legge  31 luglio
1997, n. 249.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  27, quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  633,  la  quota
imponibile corrispondente  all'aliquota del  20 per cento  si ottiene
riducendo il  corrispettivo, comprensivo di imponibile  e di imposta,
del  16,65  per  cento  o,   in  alternativa,  dividendolo  per  120,
moltiplicando il  quoziente per 100  e arrotondando il  prodotto, per
difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
  5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di
cui ai commi 1, 2 e 6,  lettera b), numero 16), non si applicano alle
operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto  comma dell'articolo  6 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 26  ottobre 1972, n.  633, per le  quali alla data  del 31
dicembre  1997, sia  stata emessa  e registrata  la fattura  ai sensi
degli articoli 21, 23 e 24  del predetto decreto, ancorche' alla data
stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
  6.  Nella  tabella A,  allegata  al  decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  633,  sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a)  nella  parte  seconda,  relativa ai  beni  e  servizi  soggetti
all'aliquota del 4 per cento:
  1) il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) paste alimentari;
crackers e fette biscottate; pane,  biscotto di mare e altri prodotti
della panetteria  ordinaria anche  contenenti ingredienti  e sostanze
ammessi  dal titolo  III della  legge 4  luglio 1967,  n. 580,  senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;";
  2)  il numero  18)  e'  sostituito dal  seguente:  "18) giornali  e
notiziari  quotidiani,  dispacci  delle  agenzie  di  stampa,  libri,
periodici, ad esclusione dei giornali  e periodici pornografici e dei
cataloghi  diversi  da  quelli  di  informazione  libraria,  edizioni
musicali a  stampa e  carte geografiche,  compresi i  globi stampati;
carta  occorrente  per  la  stampa   degli  stessi  e  degli  atti  e
pubblicazioni  della   Camera  dei   deputati  e  del   Senato  della
Repubblica; materiale  tipografico e  simile attinente  alle campagne
elettorali se commissionato dai candidati  o dalle liste degli stessi
o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;";
  3) il numero 19) e'  sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di
cui alla legge  19 ottobre 1984, n. 748;  organismi considerati utili
per la lotta biologica in agricoltura;";
  4)  il numero  35)  e' sostituito  dal  seguente: "35)  prestazioni
relative  alla  composizione,  legatoria  e  stampa  dei  giornali  e
notiziari quotidiani, libri, periodici,  ad esclusione dei giornali e
periodici  pornografici   e  dei  cataloghi  diversi   da  quelli  di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti e  pubblicazioni della  Camera dei deputati  e del  Senato della
Repubblica;";
  5)  dopo  il numero   41-ter) e' aggiunto  il seguente: "41-quater)
protesi  e  ausili  inerenti  a  menomazioni   di   tipo   funzionale
permanenti.";
  b)  nella  parte  terza,  relativa   ai  beni  e  servizi  soggetti
all'aliquota del 10 per cento:
  1) il numero 2) e' sostituito  dal seguente: "2) animali vivi della
specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e
caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);"
  2)  il numero  3) e'  sostituito dal  seguente: "3)  carni e  parti
commestibili  degli animali  della specie  equina, asinina,  mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo),  suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate  o surgelate, salate  o in salamoia,  secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);";
  3) il numero  10) e' sostituito dal seguente:  "10) lardo, compreso
il  grasso di  maiale  non pressato  ne'  fuso, fresco,  refrigerato,
congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
ex 02.05);";
((  3-bis) il numero 10-bis) e' sostituito dal                     ))
(( seguente: "10-bis) pesci freschi (vivi o morti),                ))
(( refrigerati, congelati o surgelati, destinati                   ))
(( all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o ))
(( affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi       ))
(( compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla     ))
(( loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,  ))
(( secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e        ))
(( ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua ))
(( o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);";       ))
  4) il  numero 11 e'  sostituito dal seguente: "11)  yogurt, kephir,
latte fresco,  latte cagliato,  siero di  latte, latticello  (o latte
battuto)  e altri  tipi di  latte fermentati  o acidificati  (v.d. ex
04.01);";
  5) dopo il numero 19) e'  inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi,
radici tuberose, zampe e rizomi,  allo stato di riposo vegetativo, in
vegetazione o fioriti; altre piante  e radici vive, comprese le talee
e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
  6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da
09.04 a 09.10);";
  7) il numero 46) e' sostituito  dal seguente: "46) strutto ed altri
grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili,
pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
  8) il numero 55) e'  sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami
e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
  9) dopo  il numero  56) e'  inserito il  seguente: "57)  estratti e
sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
  10) dopo  il numero 58) e'  inserito il seguente: "59)  zuccheri di
barbabietola   e  di   canna  allo   stato  solido,   esclusi  quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
  11) dopo  il numero 66)  e' inserito  il seguente: "67)  prodotti a
base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'',
''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);";
  12)  il  numero  78)  e'   sostituito  dal  seguente:  "78)  salse;
condimenti composti; preparazioni per  zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre,   brodi,   preparati;  preparazioni   alimentari   composte
omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
  13) dopo il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli, sansa
di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse
le morchie;  panelli ed  altri residui della  disoleazione di  semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);";
  14)   il   numero   121)   e'  sostituito   dal   seguente:   "121)
somministrazioni di alimenti e  bevande, escluse quelle effettuate in
pubblici  esercizi   di  categoria  lusso;  prestazioni   di  servizi
dipendenti  da contratti  di appalto  aventi ad  oggetto forniture  o
somministrazioni di alimenti e bevande;";
  15)  il  numero  123-ter)    e'  sostituito dal seguente: "123-ter)
canoni di  abbonamento  alle    radiodiffusioni  circolari  trasmesse
in      forma       codificata,     nonche'       alla     diffusione
radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale
a mezzo di reti via cavo o via satellite;";
  16) il numero 127-novies) e' sostituito dal seguente:  "127-novies)
prestazioni  di    trasporto di persone e   dei rispettivi bagagli al
seguito,  escluse quelle esenti a   norma  dell'articolo  10,  numero
14), del presente decreto;";
(( 16-bis) il  numero 127-sexiesdecies) e' sostituito              ))
(( dal seguente: "127-sexiesdecies) prestazioni di                 ))
(( gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste            ))
(( dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del              ))
(( decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani   ))
(( di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui    ))
(( all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;";    ))
  17)    dopo   il   numero   127-sexiesdecies)    e'   aggiunto   il
seguente: "127-septiesdecies) oggetti  d'arte,  di  antiquariato,  da
collezione,  importati;  oggetti  d'arte di cui alla lettera a) della
tabella  allegata   al  decreto-legge   23  febbraio  1995,   n.  41,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge  22 marzo  1995, n.  85,
ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.".
  7.  Le  disposizioni  del   presente  articolo  si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.
          Riferimenti normativi:
            (a)  Il    comma  14 dell'art.   3 della legge  31 luglio
          1997,  n. 249, abrogato   dal    comma   3   del   presente
          articolo,   stabiliva l'assoggettamento ad IVA nella misura
          del 4% sugli  interventi  per  la  realizzazione  di  nuovi
          impianti  o  per la   riqualificazione di quelli esistenti,
          concernenti  la distribuzione all'interno degli  edifici  e
          delle    abitazioni di   segnali  provenienti  da reti  via
          cavo o   via satellite, nonche'  sugli    abbonamenti  alla
          diffusione   radiotelevisiva   con   accesso   condizionato
          effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
          satellite e sui relativi decodificatori di utenti.
            (b) Si riporta il testo vigente  dell'art. 6, del  D.P.R.
          26  ottobre  1972,    n.  633,    recante: "Istituzione   e
          disciplina  dell'imposta sul valore aggiunto":
            "Art.  6    (Effettuazione  delle    operazioni).  -   Le
          cessioni  di beni   si considerano  effettuate  nel momento
          della stipulazione   se  riguardano  beni  immobili  e  nel
          momento  della  consegna  o  spedizione  se riguardano beni
          mobili. Tuttavia le cessioni i  cui  effetti  traslativi  o
          costitutivi  si  producono    posteriormente, tranne quelle
          indicate ai numeri 1) e 2) dell'art.  2,    si  considerano
          effettuate  nel momento in cui si producono tali effetti  e
          comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di  un
          anno dalla consegna o spedizione.
            In  deroga  al precedente comma l'operazione si considera
          effettuata:
            a) per le cessioni di  beni    per  atto  della  pubblica
          autorita'  e  per le   cessioni  periodiche o  continuative
          di     beni  in     esecuzione     di  contratti         di
          somministrazione,     all'atto     del     pagamento    del
          corrispettivo;
            b) per i  passaggi dal committente al commissionario,  di
          cui  al n.  3)  dell'art.  2,  all'atto  della  vendita dei
          beni  da  parte  del commissionario;
            c)   per  la   destinazione  al   consumo  personale    o
          familiare  dell'imprenditore   e     ad   altre   finalita'
          estranee   all'esercizio dell'impresa,  di  cui  al  n.  5)
          dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
            d)   per   le   cessioni  di beni  inerenti  a  contratti
          estimatori, all'atto della rivendita  a terzi ovvero, per i
          beni non restituiti, alla scadenza del   termine  convenuto
          tra  le  parti e  comunque dopo il decorso di un anno dalla
          consegna o spedizione;
            dbis) per  le  assegnazioni  in  proprieta'  di  case  di
          abitazione  fatte  ai  soci    da  cooperative edilizie   a
          proprieta' divisa, alla  data del rogito notarile;
          d-ter) (abrogato).
            Le prestazioni   di servizi   si  considerano  effettuate
          all'atto  del  pagamento    del    corrispettivo.    Quelle
          indicate  nell'art.  3,  terzo comma, primo    periodo,  si
          considerano  effettuate    al  momento    in cui sono rese,
          ovvero,  se di carattere periodico o continuativo, nel mese
          successivo a quello in cui sono rese.
            Se   anteriormente    al   verificarsi    degli    eventi
          indicati    nei  precedenti  commi   o indipendentemente da
          essi sia emessa  fattura, o sia   pagato in   tutto o    in
          parte     il  corrispettivo,    l'operazione  si  considera
          effettuata,  limitatamente all'importo fatturato  o pagato,
          alla data   della fattura o a   quella  del  pagamento,  ad
          eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo
          comma.
            Si  considerano  in    ogni caso effettuate all'atto  del
          pagamento del  corrispettivo  le    cessioni  dei  prodotti
          farmaceutici    indicati nel n.   78  della  seconda  parte
          dell'allegata  tabella  A  effettuate   dai farmacisti,  le
          cessioni  di  beni  e    le prestazioni di servizi ai soci,
          associati o partecipanti, di cui al quarto comma  dell'art.
          4,  nonche'  quelle  fatte  allo Stato, agli   organi dello
          Stato ancorche' dotati di personalita'  giuridica,     agli
          enti      pubblici         territoriali,     agli  istituti
          universitari,  alle  unita'  sanitarie  locali,  agli  enti
          ospedalieri, agli enti pubblici di  ricovero e cura  aventi
          prevalente  carattere  scientifico,  agli  enti pubblici di
          assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.".
            Ai sensi dell'art. 1, comma 3,  del  D.Lgs.  2  settembre
          1997,  n.  313,  con effetto dal 1 gennaio 1998,  il quinto
          comma del riportato art. 6 del  D.P.R.  n.   633/1972,   e'
          sostituito    dal    seguente:    "L'imposta  relativa alle
          cessioni di beni ed alle  prestazioni  di  servizi  diviene
          esigibile  nel momento in cui  le operazioni si considerano
          effettuate secondo le disposizioni  dei commi precedenti  e
          l'imposta  e'  versata  con  le  modalita'  e  nei  termini
          stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le  cessioni dei
          prodotti   farmaceutici indicati nel    numero  114)  della
          terza   parte  dell'allegata    tabella  A  effettuate  dai
          farmacisti, per  le  cessioni di  beni  e  le   prestazioni
          di  servizi   ai  soci, associati o partecipanti, di cui al
          quarto comma dell'art. 4, nonche'  per  quelle  fatte  allo
          Stato,   agli   organi  dello  Stato  ancorche'  dotati  di
          personalita'  giuridica, agli  enti  pubblici  territoriali
          e  ai consorzi  tra essi   costituiti ai   sensi  dell'art.
          25  della  legge 8 giugno  1990,  n.  142,   agli  istituti
          universitari,  alle  unita' sanitarie  locali,  agli   enti
          ospedalieri,  agli    enti   pubblici   di ricovero e  cura
          aventi    prevalente  carattere  scientifico,    agli  enti
          pubblici    di   assistenza e  beneficenza  e  a quelli  di
          previdenza, l'imposta   diviene   esigibile   all'atto  del
          pagamento  dei  relativi corrispettivi,  salva la  facolta'
          di    applicare le  disposizioni del primo periodo.  Per le
          cessioni   di beni   di cui all'art.    21,  quarto  comma,
          secondo     periodo,   l'imposta  diviene  esigibile    nel
          mese successivo a quello della loro effettuazione.".
            (c)  Si  riporta il  testo degli  articoli 21 e  23, come
          da ultimo modificati dal presente decretolegge, del  citato
          D.P.R. n. 633/1972:
            "Art.    21  (Fatturazione  delle    operazioni).  -  Per
          ciascuna operazione  imponibile deve   essere emessa    una
          fattura,    anche  sotto  forma  di nota, conto, parcella e
          simili. La fattura si ha  per  emessa  all'atto  della  sua
          consegna o spedizione all'altra parte.
            La  fattura    deve  essere datata   e numerata in ordine
          progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
            1) ditta,  denominazione o  ragione sociale, residenza  o
          domicilio   dei   soggetti      fra   cui   e'   effettuata
          l'operazione,    nonche'    ubicazione   della      stabile
          organizzazione   per i   non residenti    e,  relativamente
          all'emittente,  numero    di partita IVA.  Se non si tratta
          di imprese, societa'  o  enti  devono  essere indicati,  in
          luogo  della  ditta, denominazione o  ragione  sociale,  il
          nome e il cognome;
            2)  natura,    qualita'  e    quantita'  dei beni   e dei
          servizi formanti oggetto dell'operazione;
            3)  corrispettivi  e  altri   dati   necessari   per   la
          determinazione  della  base  imponibile, compreso il valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
            4)    valore normale  degli altri  beni  ceduti a  titolo
          di  sconto, premio o abbuono;
            5) aliquota e ammontare  dell'imposta, con arrotondamento
          alla lira delle frazioni inferiori.
            Se  l'operazione  o  le  operazioni cui   si    riferisce
          la  fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta
          con  aliquote  diverse, gli elementi   e i dati  di cui  ai
          numeri 2),  3) e 5)  devono essere  indicati  distintamente
          secondo la aliquota applicabile.
            La  fattura    deve essere emessa   in duplice esemplare,
          dal soggetto che   effettua     la    cessione      o    la
          prestazione,      al         momento      di  effettuazione
          dell'operazione determinata a   norma dell'art.  6  ed  uno
          degli  esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra
          parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
          risulti da documento di trasporto   o da altro    documento
          idoneo  a  identificare    i  soggetti  tra  i  quali    e'
          effettuata  l'operazione  ed    avente  le  caratteristiche
          determinate  con  decreto   del Ministro delle finanze,  la
          fattura puo' essere emessa entro   il giorno  15  del  mese
          successivo    a  quello  della consegna o spedizione e deve
          contenere anche l'indicazione della data e del  numero  dei
          documenti  stessi.    In tale caso puo'   essere emessa una
          sola  fattura per  le cessioni   effettuate nel   corso  di
          un  mese  solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto
          sono  determinate  le  modalita'  per  la   tenuta   e   la
          conservazione dei predetti documenti.
            Nelle  ipotesi    di cui al terzo   comma dell'art. 17 la
          fattura deve essere  emessa,   in   unico   esemplare,  dal
          soggetto  che  riceve  la cessione o la prestazione.
            La  fattura    deve essere emessa   anche per le cessioni
          non soggette all'imposta a norma dell'art. 2,  lettera  l),
          per  le  cessioni  relative  a    beni  in    transito    o
          depositati in  luoghi  soggetti a  vigilanza doganale,  non
          imponibili  a   norma del   secondo   comma dell'art.    7,
          nonche'  per  le    operazioni  non  imponibili di cui agli
          articoli 8, 8-bis, 9 e  38-quater  e    per  le  operazioni
          esenti  di cui all'art.  10, tranne  quelle indicate  al n.
          6). In  questi casi  la fattura, in luogo  dell'indicazione
          dell'ammontare  dell'imposta, deve recare l'annotazione che
          si tratta  di operazione non soggetta, o non  imponibile  o
          esente, con l'indicazione della relativa norma.
            Se  viene  emessa  fattura  per  operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi  delle operazioni o
          le  imposte relative sono indicati in  misura  superiore  a
          quella  reale,  l'imposta  e' dovuta per l'intero ammontare
          indicato o corrispondente alle  indicazioni della fattura.
            Le spese di emissione della  fattura  e  dei  conseguenti
          adempimenti e formalita'  non  possono  formare  oggetto di
          addebito  a  qualsiasi titolo".
            "Art.   23    (Registrazione    delle  fatture).  -    Il
          contribuente deve annotare    entro  quindici    giorni  le
          fatture    emesse, nell'ordine della   loro  numerazione  e
          con riferimento   alla   data   della   loro emissione,  in
          apposito    registro.  Le fatture di cui   al quarto comma,
          seconda  parte,  dell'art.  21,  devono essere   registrate
          entro    il termine   di  emissione  e  con  riferimento al
          mese  di  consegna  o spedizione dei beni.
            Per ciascuna fattura devono  essere  indicati  il  numero
          progressivo  e  la  data di emissione  di essa, l'ammontare
          imponibile  dell'operazione  o    delle    operazioni     e
          l'ammontare    dell'imposta,    distinti   secondo aliquota
          applicata, e  la ditta, denominazione o    ragione  sociale
          del  cessionario del  bene o del  committente del servizio,
          ovvero, nelle ipotesi  di cui  al  terzo   comma  dell'art.
          17,  del  cedente o  del prestatore.
            Se  l'altro   contraente non   e' un'impresa,  societa' o
          ente devono essere   indicati,   in   luogo   della  ditta,
          denominazione    o    ragione sociale,   il   nome   e   il
          cognome.  Per  le  fatture  relative   alle operazioni  non
          imponibili  o  esenti  di  cui  al sesto comma dell'art. 21
          devono   essere  indicati,    in    luogo    dell'ammontare
          dell'imposta,    il titolo di inapplicabilita' di essa e la
          relativa norma.
            Nell'ipotesi di cui   al quinto comma  dell'art.  6    le
          fatture emesse devono essere registrate anche  dal soggetto
          destinatario  in  apposito  registro, bollato e numerato ai
          sensi dell'art. 39, secondo modalita' e  termini  stabiliti
          con apposito decreto ministeriale.".
            (d)  Si   riporta il  testo vigente  degli articoli  24 e
          27, quarto comma, del citato D.P.R. n. 633/1972:
            "Art.  24  (Registrazione  dei     corrispettivi).  -   I
          commercianti  al  minuto   e gli altri contribuenti  di cui
          all'art. 22,  in luogo di quanto  stabilito   nell'articolo
          precedente,    possono   annotare   in apposito   registro,
          relativamente     alle   operazioni  effettuate  in ciascun
          giorno,  l'ammontare   globale   dei  corrispettivi   delle
          operazioni   imponibili  e    delle    relative    imposte,
          distinto      secondo   l'aliquota   applicabile,   nonche'
          l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni  non
          imponibili   di   cui   all'art.  21,     sesto  comma,  e,
          distintamente,  all'art.    38-quater  e  quello      delle
          operazioni  esenti   ivi    indicate.   L'annotazione  deve
          essere   eseguita,  con riferimento al giorno in  cui    le
          operazioni  sono  effettuate,  entro  il giorno non festivo
          successivo.
            Nella determinazione   dell'ammontare  giornaliero    dei
          corrispettivi   devono    essere    computati    anche    i
          corrispettivi  delle  operazioni effettuate  con  emissioni
          di    fattura,  comprese   quelle relative   ad immobili  e
          beni  strumentali  e quelle  indicate   nel   terzo   comma
          dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
            Per  determinate categorie di commercianti al minuto, che
          effettuano promiscuamente  la vendita   di   beni  soggetti
          ad aliquote  d'imposta diverse,  il Ministro  delle finanze
          puo' consentire,  stabilendo le modalita' da osservare, che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili sia fatta senza  distinzione per aliquote e  che
          la    ripartizione    dell'ammontare    dei   corrispettivi
          ai   fini dell'applicazione   delle diverse   aliquote  sia
          fatta in  proporzione degli acquisti.
            I commercianti  al minuto che tengono  il registro di cui
          al  primo  comma    in luogo   diverso da   quello   in cui
          svolgono l'attivita'    di  vendita  devono    eseguire  le
          annotazioni  prescritte  nel   primo comma, nei termini ivi
          indicati, anche in un  registro  di  prima  nota  tenuto  e
          conservato  nel  luogo o  in  ciascuno  dei  luoghi in  cui
          svolgono  l'attivita'   di vendita.  Le  relative modalita'
          sono stabilite  con decreto del Ministro delle finanze.".
            "Art. 27  (Liquidazioni  e  versamenti  mensili),  quarto
          comma.  -  Per i  commercianti al  minuto e  per gli  altri
          contribuenti  di cui all'art. 22  l'importo da   versare  a
          norma  del    secondo  comma,    o  da  riportare  al  mese
          successivo a  norma del terzo, e'  determinato  sulla  base
          dell'ammontare     complessivo     dell'imposta    relativa
          ai corrispettivi  delle operazioni  imponibili   registrate
          per  il   mese precedente ai sensi  dell'art. 24, diminuiti
          di  una percentuale pari al 3,85   per cento  per    quelle
          soggette  all'aliquota del  quattro per cento, all'8,25 per
          cento per quelle soggette  all'aliquota del nove per cento,
          all'11,50  per cento per quelle  soggette all'aliquota  del
          tredici  per   cento,  al  15,95   per  cento  per   quelle
          soggette  all'aliquota del  diciannove per  cento. In tutti
          i casi   di importi  comprensivi    di  imponibile    e  di
          imposta,  la   quota imponibile   puo' essere ottenuta,  in
          alternativa   alla diminuzione    delle  percentuali  sopra
          indicate,      dividendo  tali  importi    per  104  quando
          l'imposta e' del   quattro per   cento,  per    109  quando
          l'imposta  e'    del  nove    per  cento,  per   113 quando
          l'imposta   e' del   tredici per cento,    per  119  quando
          l'imposta   e'   del  diciannove per  cento,  moltiplicando
          il quoziente per  cento ed arrotondando   il prodotto,  per
          difetto  o per eccesso, alla unita' piu' prossima.".
            (e)  Si   riporta il   testo della  tabella A,  parte II,
          allegata al citato   D.P.R. n.   633/1972, concernente    i
          beni  e servizi  soggetti all'aliquota  del   4%,  come  da
          ultimo   modificata  dal  presente decretolegge:
                                   "Parte II
             Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento
               1) (soppresso);
               2) (soppresso);
            3)    latte   fresco, non   concentrato  ne'  zuccherato,
          destinato   al  consumo  alimentare,  confezionato  per  la
          vendita  al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
          trattamenti previsti da leggi sanitarie;
               4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
            5)  ortaggi  e  piante  mangerecce,  esclusi  i  tartufi,
          freschi, refrigerati,   presentati    immersi   in    acqua
          salata,    solforata  o addizionata di altre sostanze  atte
          ad assicurarne temporaneamente la conservazione,  ma    non
          specialmente     preparati   per    il   consumo immediato;
          disseccati, disidratati  o evaporati,  anche tagliati    in
          pezzi  o   in fette, ma  non altrimenti preparati  (v.d. ex
          07.01  - ex 07.03 - ex 07.04);
            6) ortaggi e piante mangerecce,  anche cotti, congelati o
          surgelati (v.d. 07.02);
            7)   legumi da   granella,    secchi,  sgranati,    anche
          decortificati  o spezzati (v.d. 07.05);
            8)    frutta    commestibili,   fresche   o   secche    o
          temporaneamente conservate; frutta, anche cotte,  congelate
          o  surgelate  senza  aggiunta  di zuccheri (v.d. da 08.01 a
          08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
            9)    frumento,  compreso    quello  segalato,    segala;
          granturco;  riso; risone;  orzo, escluso  quello  destinato
          alla    semina; avena,   grano saraceno, miglio, scagliola,
          sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso  zootecnico
          (v.d. 10.01 - 10.02  ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 ex 10.06 -
          ex 10.07, ex 21.07.02);
            10)   farine e  semole di  frumento, granturco  e segala;
          farine di orzo;  farine di  avena, farine   di riso   e  di
          altri  cereali  minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex
          11.01 - ex 11.02);
            11)  frumento, granturco,  segala e   orzo, spezzati    o
          schiacciati;  riso,   avena   ed  altri    cereali  minori,
          spezzati  o  schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d.
          ex 10.06 e ex 11.02);
            12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G
          II); semi e  frutti  oleosi  destinati  alla  disoleazione,
          esclusi  quelli  di  lino  e  di ricino e quelli frantumati
          (v.d. ex 12.01);
            13)     olio     d'oliva;    oli    vegetali    destinati
          all'alimentazione umana od animale,      compresi    quelli
          greggi     destinati  direttamente    alla raffinazione per
          uso alimentare (v.d. ex 15.07);
              14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
            15)   paste alimentari; crackers  e    fette  biscottate;
          pane,  biscotto di  mare e altri  prodotti della panetteria
          ordinaria anche contenenti ingredienti e  sostanze  ammessi
          dal  titolo  III della legge 4 luglio  1967, n.  580, senza
          aggiunta di  zuccheri, miele,  uova o formaggio;
            16) pomidoro pelati e  conserve  di  pomidoro;  olive  in
          salamoia (v.d.  ex 20.02);
            17)  crusche,    stacciature  ed  altri  residui    della
          vagliatura, della molitura  o di  altre   lavorazioni   dei
          cereali  e  dei legumi  (v.d.  23.02);
            18)    giornali e  notiziari  quotidiani, dispacci  delle
          agenzie  di stampa,  libri, periodici,  ad  esclusione  dei
          giornali  e    periodici pornografici   e   dei   cataloghi
          diversi da   quelli   di   informazione libraria,  edizioni
          musicali  a  stampa   e carte geografiche, compresi i globi
          stampati; carta  occorrente per la stampa degli   stessi  e
          degli  atti e   pubblicazioni della  Camera dei deputati  e
          del   Senato della Repubblica;  materiale    tipografico  e
          simile attinente  alle campagne elettorali se commissionato
          dai  candidati   o dalle liste degli stessi o dai partiti o
          dai movimenti di opinione politica;
            19)   fertilizzanti di   cui   alla   legge 19    ottobre
          1984,  n.    748;  organismi considerati utili per la lotta
          biologica in agricoltura;
            20)  mangimi  semplici  di   origine  vegetale;   mangimi
          integrati  contenenti  cerali  e/o  relative    farine  e/o
          zucchero; mangimi composti semplici contenenti,  in  misura
          superiore  al    50  per    cento,  cereali  compresi nella
          presente parte della tabella;
            21) case  di abitazione non  di lusso secondo  i  criteri
          di    cui  al decreto del   Ministro dei lavori  pubblici 2
          agosto  1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.   218
          del  27    agosto 1969,   ancorche' non ultimate,   purche'
          permanga  l'originaria   destinazione, in   presenza  delle
          condizioni    di  cui alla   nota 11-bis) all'art.  1 della
          tariffa,  parte prima,   allegata   al testo   unico  delle
          disposizioni  concernenti    l'imposta      di    registro,
          approvato  con   decreto  del Presidente  della  Repubblica
          26    aprile   1986, n.   131.   In caso   di dichiarazione
          mendace nell'atto di   acquisto, ovvero  di  rivendita  nel
          quinquennio   dalla   data   dell'atto,   si  applicano  le
          disposizioni indicate nella predetta nota;
            21-bis) costruzioni  rurali destinate ad uso    abitativo
          del  proprietario  del  terreno   o di altri addetti   alle
          coltivazioni dello stesso  o all'allevamento  del  bestiame
          e    alle  attivita'    connesse,  cedute    da     imprese
          costruttrici,  ancorche'   non  ultimate,  purche' permanga
          l'originaria  destinazione,   sempre   che  ricorrano    le
          condizioni   di   cui   all'art.  9,  comma 3,  lettere  c)
          ed  e)  del decreto-legge    30    dicembre    1993,     n.
          557,      convertito,     con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994, n. 133;
              22) (soppresso);
              23) (soppresso);
            24) beni, escluse    le  materie  prime  e  semilavorate,
          forniti  per  la  costruzione,  anche    in economia,   dei
          fabbricati  di cui  all'art. 13 della legge 2 luglio  1949,
          n.  408,  e  successive  modificazioni,  delle  costruzioni
          rurali  di cui  al numero 21-bis) e, fino   al 31  dicembre
          1996,      quelli  forniti  per  la    realizzazione  degli
          interventi di   recupero   del   patrimonio   pubblico    e
          privato   danneggiato  dai movimenti sismici del 29 aprile,
          del 7 e dell'11 maggio 1984;
              25) (soppresso);
              26) assegnazioni, anche  in  godimento,    di  case  di
          abitazione  di  cui  al n. 21), fatte a soci da cooperative
          edilizie e loro consorzi;
              27) (soppresso);
              28) (soppresso);
              29) (soppresso);
              30) appareccrhi    di    ortopedia     (comprese     le
          cinture  medicochirurgiche);  oggetti  ed   apparecchi  per
          fratture   (docce, stecche   e    simili);    oggetti    ed
          apparecchi   di   protesi   dentaria, oculistica ed  altre;
          apparecchi per facilitare   l'audizione ai sordi  ed  altri
          apparecchi  da  tenere in  mano, da portare sulla persona o
          da inserire   nell'organismo,      per    compensare    una
          deficienza   o  una infermita' (v.d. 90.19);
            31)  poltrone  e  veicoli  simili  per invalidi anche con
          motore o altro meccanismo  di  propulsione   (v.d.  87.11),
          intendendosi    compresi    i  servoscala   e altri   mezzi
          simili atti  al  superamento di   barriere  architettoniche
          per  soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita' motorie
          nonche' le prestazioni rese  da  officine  per  adattare  i
          veicoli,  anche  non  nuovi  di  fabbrica, di proprieta' di
          titolari  di  patenti  speciali,   relativi   accessori   e
          strumenti     montati  sul  veicolo  medesimo;  veicoli  di
          cilindrata  fino a   2.000   centimetri   cubici,   se  con
          motore    a  benzina,  e a 2.500 centimetri  cubici, se con
          motore diesel, adattati ad invalidi, titolari  di patente F
          per ridotte  o impedite capacita' motorie;
            32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
            33) parti, pezzi staccati   ed  accessori  esclusivamente
          destinati  ai  beni  indicati ai precedenti numeri 30, 31 e
          32;
            34) (soppresso);
            35) prestazioni relative alla  composizione, legatoria  e
          stampa   dei  giornali  e  notiziari  quotidiani,    libri,
          periodici,  ad  esclusione   dei   giornali   e   periodici
          pornografici   e  dei  cataloghi    diversi  da  quelli  di
          informazione   libraria,  edizioni   musicali  a    stampa,
          carte geografiche, atti  e pubblicazioni  della Camera  dei
          deputati  e del Senato della Repubblica;
            36)    canoni   di   abbonamento   alle   radiodiffusioni
          circolari  con esclusione di   quelle trasmesse   in  forma
          codificata;   prestazioni di servizi delle  radiodiffusioni
          con esclusione di  quelle trasmesse in forma     codificata
          aventi   carattere   prevalentemente   politico, sindacale,
          culturale,  religioso,   sportivo,  didattico o  ricreativo
          effettuate ai  sensi dell'art. 19, lettere  b) e c),  legge
          14 aprile 1975, n. 103;
            37)  somministrazioni   di alimenti e bevande  effettuate
          nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense  delle
          scuole di ogni ordine e   grado,  nonche'    nelle    mense
          per     indigenti    anche   se    le somministrazioni sono
          eseguite  sulla base di contratti  di appalto o di apposite
          convenzioni;
            38)  somministrazioni di  alimenti  e  bevande effettuate
          mediante    distributori    automatici     collocati     in
          stabilimenti,  ospedali,  case di cura,    uffici,  scuole,
          caserme  e   altri  edifici   destinati  a collettivita';
            39)  prestazioni  di servizi  dipendenti   da   contratti
          di    appalto relativi alla  costruzione dei  fabbricati di
          cui all'art.  13 della legge 2 luglio    1949,  n.  408,  e
          successive   modificazioni,  effettuate  nei  confronti  di
          soggetti  che    svolgono  l'attivita'  di  costruzione  di
          immobili    per   la successiva  vendita,  ivi  comprese le
          cooperative edilizie   e loro   consorzi,    anche    se  a
          proprieta'  indivisa, o  di soggetti per  i quali ricorrono
          le  condizioni  richiamate    nel numero 21), nonche'  alla
          realizzazione delle  costruzioni rurali di   cui al  numero
          21-bis);
            40) (soppresso);
            41) (soppresso);
            41-bis) prestazioni  sociosanitarie, educative,  comprese
          quelle  di   assistenza domiciliare   o ambulatoriale  o in
          comunita' e simili o ovunque rese, in favore  degli anziani
          ed inabili adulti, di tossicodipendenti e  malati di  AIDS,
          degli     handicappati  psicofisici,  dei    minori,  anche
          coinvolti in  situazioni di  disadattamento e  di devianza,
          rese da  cooperative e loro consorzi,  sia direttamente che
          in esecuzione di contratti di appalto e di  convenzioni  in
          generale;
            41-ter)  prestazioni  di servizi dipendenti da  contratti
          di appalto aventi  ad oggetto la realizzazione  delle opere
          direttamente finalizzate   al    superamento    o      alla
          eliminazione  delle  barriere architettoniche;
            41-quater)  protesi  e  ausili inerenti a  menomazioni di
          tipo funzionale permanenti.".
            (f) Il Titolo III della  legge  4  luglio  1967,  n.  580
          (Disciplina  per  la lavorazione e   commercio dei cereali,
          degli sfarinati,    del  pane  e  delle  paste  alimentari)
          concerne il "pane".
            (g)  La    legge 19 ottobre   1984, n. 748,  reca: "Nuove
          norme  per la diciplina dei fertilizzanti".
            (h) Si  riporta il testo  della tabella   A,  parte  III,
          allegata  al  citato   D.P.R. n.   633/1972, concernente  i
          beni  e servizi  soggetti all'aliquota   del   10%,    come
          da  ultimo  modificata  dal  presente decreto-legge:
                                  "Parte III
             Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
            1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
            2)  animali  vivi   della   specie bovina,  compresi  gli
          animali  del genere bufalo, suina, ovina  e  caprina  (v.d.
          01.02; 01.03; 01.04);
            3)  carni    e  parti  commestibili   degli animali della
          specie  equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso   il
          genere   bufalo),   suina,   ovina  e  caprina,    fresche,
          refrigerate,    congelate  o    surgelate,  salate    o  in
          salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
            4)    frattaglie    commestibili    degli animali   della
          specie   equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il
          genere   bufalo),   suina,   ovina  e  caprina,    fresche,
          refrigerate,    congelate  o    surgelate,  salate    o  in
          salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
            5)      volatili   da    cortile    vivi;  volatili    da
          cortile       morti  commestibili,  freschi,   refrigerati,
          congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
            6)  carni,   frattaglie e parti di  animali di cui al  n.
          5, fresche, refrigerate, salate o   in salamoia,  secche  o
          affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
            7)   conigli    domestici,  piccioni,    lepri,  pernici,
          fagiani,    rane  ed  altri    animali  vivi      destinati
          all'alimentazione      umana;  loro     carni,  parti     e
          frattaglie, fresche,  refrigerate,  salate  o in  salamoia,
          secche   o affumicate;   api e    bachi  da    seta;  pesci
          freschi  (vivi   o morti),    refrigerati,    congelati   o
          surgelati,    non    destinati all'alimentazione  (v.d.  ex
          01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
            8) carni,  frattaglie e parti, commestibili,  congelate o
          surgelate  di conigli  domestici, piccioni,  lepri, pernici
          e fagiani  (v.d. ex 02.04);
            9) grasso di  volatili non pressato ne'    fuso,  fresco,
          refrigerato,  salato  o  in  salamoia, secco,   affumicato,
          congelato o surgelato (v.d.  ex 02.05);
            10)  lardo, compreso  il grasso  di maiale  non  pressato
          ne'  fuso,  fresco,   refrigerato, congelato   o surgelato,
          salato o  in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
            10-bis)  pesci  freschi  (vivi  o  morti),   refrigerati,
          congelati   o  surgelati,     destinati  all'alimentazione;
          semplicemente salati  o in salamoia, secchi   o  affumicati
          (v.d.  ex 03.01 - 03.02).  Crostacei e molluschi compresi i
          testacei  (anche  separati  dal  loro  guscio  o dalla loro
          conchiglia),   freschi,      refrigerati,    congelati    o
          surgelati,  secchi, salati  o in salamoia,  esclusi astici,
          aragoste     e  ostriche;   crostacei   non      sgusciati,
          semplicemente  cotti  in acqua o  al vapore, esclusi astici
          e aragoste (v.d. ex 03.03);
            11)  yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato,  siero
          di latte, latticello (o latte battuto)   e  altri  tipi  di
          latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
            12)  latte  conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex
          04.02);
            13)    crema      di    latte     fresca,     conservata,
          concentrata   o   non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex
          04.02);
            14)  uova di  volatili in  guscio,  fresche o  conservate
          (v.d.  ex 04.05);
            15)  uova di  volatili e  giallo  di uova,   essiccati  o
          altrimenti  conservati,   zuccherati  o non,  destinati  ad
          uso alimentare  (v.d.  04.05);
            16) miele naturale (v.d. 04.06);
            17)  budella, vesciche  e stomaci  di animali,  interi  o
          in    pezzi,    esclusi    quelli   di   pesci,   destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
            18) ossa  gregge, sgrassate o semplicemente    preparate,
          acidulate  o  degelatinate,    loro  polveri   e   cascami,
          destinati  all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
            19)  prodotti  di  origine  animale,  non  nominati   ne'
          compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
          simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
            20)  bulbi,  tuberi,    radici  tuberose, zampe e rizomi,
          allo  stato  di  riposo  vegetativo,    in  vegetazione   o
          fioriti;  altre piante   e radici vive, comprese le talee e
          le marze (v.d. 06.01 - 06.02);
            21)  ortaggi e  piante mangerecce,  esclusi i    tartufi,
          macinati  o polverizzati,  ma  non  altrimenti   preparati;
          radici   di  manioca, d'arrowroot  e di  salep, topinambur,
          patate dolci   ed altre   simili radici e  tuberi  ad  alto
          tenore  di  amido o di inulina, anche secchi o tagliati  in
          pezzi;  midollo  della palma  a sago  (v.d.   ex 07.04    e
          07.06);
            22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
            23)    scorze   di   agrumi   e    di   meloni,  fresche,
          escluse    quelle  congelate,       presentate      immerse
          nell'acqua    salata,    solforata   o addizionata di altre
          sostanze     atte   ad   assicurarne   temporaneamente   la
          conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
            24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
            25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
            26)    orzo  destinato    alla    semina;  avena,   grano
          saraceno,    miglio,  scagliola,  sorgo  ed  altri  cereali
          minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d.
          ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
            27)  farine    di  avella  e    di altri   cereali minori
          destinate  ad usi diversi da  quello  zootecnico  (v.d.  ex
          11.01);
            28)  semole    e  semolini  di   orzo, avena   e di altri
          cereali minori; cereali  mondati,  perlati,  in    fiocchi;
          germi  di  cereali  anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
            29)    riso, avena,   altri   cereali minori,  spezzati o
          schiacciati,  destinati  ad    usi  diversi  da      quello
          zootecnico  (v.d. ex 10.06  e ex 11.02);
            30)  farine dei legumi da  granella secchi compresi nella
          v.d. 07.05 o delle frutta comprese  nel  capitolo  8  della
          tariffa doganale; farine e semolini  di sago e di  radici e
          tuberi  compresi    nella  v.d.  07.06;  farina, semolino e
          fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
            31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
            32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
            33) glutine e farina di glutine,  anche torrefatti  (v.d.
          11.09 - ex 23.03);
            34)    semi di  lino e  di  ricino; altri  semi e  frutti
          oleosi  non destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
          frantumati  (v.d.  ex 12.01);
            35)  farine   di semi e di  frutti oleosi, non disoleate,
          esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
            36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
            37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce,
          fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
            38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
            39) (soppresso);
            40) radici   di cicoria, fresche    o  disseccate,  anche
          tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche    o  secche;
          noccioli  di    frutta  e  prodotti  vegetali     impiegati
          principalmente     nell'alimentazione  umana,  non nominati
          ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);
            41)   paglia   e lolla   di    cereali,    gregge,  anche
          trinciate  (v.d.  12.09);
            42) barbabietole  da foraggio, navonirutabaga, radici  da
          foraggio;  fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli
          da foraggio, lupino, veccia ed  altri  simili  prodotti  da
          foraggio (v.d. 12.10);
            43)  succhi  ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d.
          ex 13.03);
            44) (soppresso);
            45) alghe (v.d ex 14.05);
            46) strutto ed  altri grassi di maiale, pressati o  fusi,
          grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex
          15.01);
            47) sevi   (delle specie   bovina,  ovina  e    caprina),
          greggi    o  fusi,  compresi  i  sevi  detti  "primo sugo",
          destinati  all'alimentazione  umana  od  animale  (v.d.  ex
          15.02);
            48)  stearina  solare,  oleostearina,   olio di strutto e
          oleomargarina  non  emulsionata,    non  mescolati      ne'
          altrimenti  preparati, destinati all'alimentazione umana od
          animale (v.d. ex 15.03);
            49)  grassi ed oli di pesci  e di mammiferi marini, anche
          raffinati, destinati  all'alimentazione  umana  od  animale
          (v.d. ex 15.04);
            50)  altri    grassi  ed    oli  animali   destinati alla
          nutrizione degli animali; oli  vegetali greggi    destinati
          alla  alimentazione    umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex
          15.07);
            51)    oli e  grassi  animali o  vegetali  parzialmente o
          totalmente idrogenati e oli e grassi   animali  o  vegetali
          solidificati  o induriti mediante qualsiasi altro processo,
          anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
            52) imitazioni  dello strutto  e altri grassi  alimentari
          preparati (v.d. ex 15.13);
            53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
            54) (soppresso);
            55) salsicce, salami  e simili di carni, di frattaglie  o
          di sangue (v.d. 16.01);
            56)    altre preparazioni   e conserve   di   carni o  di
          frattaglie  ad esclusione di  quelle di  fegato di oca    o
          di anatra  e di  quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
            57)  estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d.
          16.03);
            58) preparazioni e  conserve di pesci, escluso il caviale
          e i suoi succedanei;  crostacei e  molluschi  (compresi   i
          testacei),  esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati
          o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
            59)  zuccheri  di  barbabietola  e    di canna allo stato
          solido, esclusi quelli aromatizzati  o  colorati  (v.d.  ex
          17.01);
            60)  altri  zuccheri  allo  stato  solido; esclusi quelli
          aromatizzati o colorati;   sciroppi   di   zuccheri     non
          aromatizzati   ne'  colorati; succedanei  del miele,  anche
          misti    con  miele     naturale;  zuccheri     e   melassi
          caramellati;   destinati     all'alimentazione    umana  od
          animale (v.d. ex 17.02);
            61)  melassi    destinati  all'alimentazione    umana  od
          animale  esclusi  quelli  aromatizzati  o colorati (v.d. ex
          17.03);
            62) prodotti  a base di  zucchero non contenenti    cacao
          (caramelle, boli di gomma,  pastigliaggi, torrone e simili)
          in    confezione  non  di  pregio,  quali  carta,  cartone,
          plastica, banda stagliata, alluminio o vetro  comune  (v.d.
          17.04);
            63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
            64)   cioccolato   ed   altre   preparazioni   alimentari
          contenenti cacao in confezioni   non   di  pregio,    quali
          carta,    cartone, plastica,   banda stagliata, alluminio o
          vetro comune (v.d. ex 18.06);
            65)    estratti    di    malto;      preparazioni     per
          l'alimentazione    dei  fanciulli,  per  usi dietetici o di
          cucina, a base  di  farine,  semolini,  amidi,    fecole  o
          estratti  di  malto, anche  addizionate di  cacao in misura
          inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
            66) tapioca, compresa quella di fecola  di  patate  (v.d.
          19.04);
            67)   prodotti   a   base   di    cereali;  ottenuti  per
          soffiatura  o tostatura:  "puffedrice", "cor   nflakes"   e
          simili  (v.d.  19.05);
            68)      prodotti     della  panetteria    fine,    della
          pasticceria e  della biscotteria,   anche addizionati    di
          cacao  in qualsiasi  proporzione (v.d. 19.08);
            69)   ortaggi, piante  mangerecce e  frutta, preparati  o
          conservati nell'aceto o nell'acido  acetico,  con  o  senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
            70)  ortaggi   e piante   mangerecce (esclusi  i tartufi)
          preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex
          20.02);
            71) frutta congelate,  con  aggiunta  di  zuccheri  (v.d.
          20.03);
            72)  frutta,  scorze di frutta, piante e parti di piante,
          cotte negli zuccheri  o candite  (sgocciolate,   diacciate,
          cristallizzate)  (v.d.  20.04);
            73)  puree  e  paste  di  frutta,  gelatine,  marmellate,
          ottenute  mediante  cottura, anche con aggiunta di zuccheri
          (v.d. 20.05);
            74) frutta altrimenti preparate o conservate,  anche  con
          aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
            75) (soppresso);
            76)  cicoria  torrefatta    e altri succedanei torrefatti
          del caffe' e loro estratti;  estratti o essenze di  caffe',
          di te', di  mate' e di camomilla; preparazioni  a base   di
          questi  estratti o  essenze (v.d.  21.02 - ex 30.03);
              77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
            78) salse;  condimenti composti; preparazioni per  zuppe,
          minestre,  brodi;    zuppe, minestre,   brodi,   preparati;
          preparazioni  alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04
          - 21.05);
            79) lieviti  naturali, vivi o morti,  lieviti artificiali
          preparati (v.d. 21.06);
            80) preparazioni  alimentari non nominate ne'    comprese
          altrove  (v.    d.  ex  21.07),  esclusi  gli  sciroppi  di
          qualsiasi natura;
            81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
            82) birra (v.d. 22.03);
            83) (soppresso);
            84) (soppresso);
            85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e  loro
          succedanei (v.d. 22.10);
            86)   farine   e  polveri  di  carne  di  frattaglie,  di
          pesci,   di crostacei,   di   molluschi,    non      adatte
          all'alimentazione  umana  e destinate  esclusivamente  alla
          nutrizione    degli      animali;      ciccioli   destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
            87) polpe di barbabietole, cascami di canne  da  zucchero
          esaurite  ed altri   cascami   della   fabbricazione  dello
          zucchero;  avanzi  della fabbricazione della birra e  della
          distillazione degli alcoli;  avanzi  della    fabbricazione
          degli    amidi ed  altri avanzi  e residui  simili (v.d. ex
          23.03);
            88)   panelli,   sansa   di   olive ed   altri    residui
          dell'estrazione  dell'olio  di oliva,  escluse le  morchie;
          panelli  ed altri   residui della disoleazione  di  semi  e
          frutti oleosi (v.d. 23.04);
            89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
            90)  prodotti  di origine vegetale  del genere di  quelli
          utilizzati per la  nutrizione degli animali,  non  nominati
          ne'  compresi altrove (v.d. 23.06);
            91)  foraggi  melassati o zuccherati; altre  preparazioni
          del genere di quelle  utilizzate nell'alimentazione   degli
          animali,      esclusi   gli   alimenti  per  cani  o  gatti
          condizionati per la vendita al minuto (v.d.  ex 23.07);
            92)   tabacchi   greggi o   non   lavorati;   cascami  di
          tabacco  (v.d.  24.01);
            93)   lecitine  destinate  all'alimentazione    umana  od
          animale (v.d. ex 29.24);
            94) (soppresso);
            95) (soppresso);
            96) (soppresso);
            97) (soppresso);
            98) legna  da  ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine;  cascami  di  legno,  compresa  la  segatura (v.d.
          44.01);
            99) (soppresso);
             100) (soppresso);
             101) (soppresso);
             102) (soppresso);
            103) enegia    elettrica  per  uso    domestico;  energia
          elettrica    e  gas  per  uso    di  imprese estrattive   e
          manifatturiere comprese  le imprese poligrafiche editoriali
          e  simili; gas, gas metano  e gas  petroliferi  liquefatti,
          destinai    ad essere immessi direttamente  nelle tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati;
            104) oli  minerali greggi,  oli combustibili ed  estratti
          aromatici  impiegati    per   generare,    direttamente   o
          indirettamente,  energia elettrica,   purche' la    potenza
          installata  non    sia    inferiore  ad    1 chilowatt; oli
          minerali greggi,  oli combustibili (ad eccezione degli  oli
          combustibili   fluidi   per    riscaldamento)  e  terre  da
          filtro  residuate   dalla      lavorazione   degli      oli
          lubrificanti,   contenenti non piu'  del 45  per  cento  in
          peso  di  prodotti  petrolici, da  usare direttamente  come
          combustibili   nelle   caldaie    e    nei    forni;    oli
          combustibili  impiegati   per produrre   direttamente forza
          motrice con motori  fissi   in  stabilimenti   industriali,
          agricoloindustriali, laboratori,  cantieri di  costruzione;
          oli  combustibili diversi   da quelli   speciali  destinati
          alla  trasformazione    in  gas   da immettere nelle   reti
          cittadine  di distribuzione;  oli minerali   non  raffinati
          provenienti  dalla  distillazione   primaria  del  petrolio
          naturale  greggio o   dalle lavorazioni  degli stabilimenti
          che  trasformano gli oli minerali in   prodotti chimici  di
          natura  diversa,  aventi punto di infiammabilita'  (in vaso
          chiuso) inferiore  a  55 C,  nei quali  il distillato a 225
          C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a  300  C  sia
          almeno  il  90  per    cento  in  volume,  destinati,  alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione;
             105) (soppresso);
             106)  prodotti  petroliferi  per uso agricolo   e per la
          pesca in acque interne;
             107) (soppresso);
             108) (soppresso);
             109) (soppresso);
             110) prodotti fitosanitari;
             111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
             112)   principi   attivi   per   la   preparazione    ed
          integratori  per mangimi;
            113)  prodotti  di origine  minerale e chimicoindustriale
          ed additivi per la nutrizione degli animali;
            114) medicinali pronti per l'uso  umano o veterinario, ad
          eccezione  dei      prodotti      omeopatici;      sostanze
          farmaceutiche    ed    articoli    di medicazione di cui le
          farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo  la
          farmacopea ufficiale;
             115) (soppresso);
             116) (soppresso);
             117) (soppresso);
             118) (soppresso);
            119)  contratti  di scrittura connessi con gli spettacoli
          teatrali;
            120)   prestazioni    rese   ai     clienti    alloggiati
          nelle   aziende alberghiere  e  nei  parchi  di  campeggio,
          nonche'  prestazioni  di maggiore comfort  alberghiero rese
          a persone ricoverate  in istituti sanitari;
            121)   somministrazioni   di   alimenti     e    bevande,
          escluse    quelle  effettuate  in    pubblici esercizi   di
          categoria lusso;  prestazioni di servizi   dipendenti    da
          contratti     di   appalto  aventi  ad  oggetto forniture o
          somministrazioni di alimenti e bevande;
            122) prestazioni di servizi  relativi  alla  fornitura  e
          distribuzione di caloreenergia per uso domestico;
            123)  spettacoli    cinematografici,  spettacoli sportivi
          per ingressi di prezzo fino a L. 25.000  nette,  spettacoli
          teatrali  elencati  al  n.    4 della tariffa   allegata al
          decreto del  Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
          n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti
          e attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
            123-bis)   servizi   telefonici   resi  attraverso  posti
          telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;
            123-ter) canoni  di  abbonamento   alle   radiodiffusioni
          circolari    trasmesse in  forma  codificata,  nonche' alla
          diffusione   radiotelevisiva   con   accesso   condizionato
          effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
          satellite;
             124) (soppresso);
             125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o
          aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
             126 (soppresso);
             127)    prestazioni di  trasporto eseguite  con i  mezzi
          di  cui alla legge 23 giugno   1927, n. 1110,  e  al  regio
          decreto-legge  7  settembre 1938, n. 1696, convertito dalla
          legge 5 gennaio 1939, n. 8;
            127-bis)  somministrazione   di  gas  metano  usato  come
          combustibile per   usi domestici di   cottura  cibi  e  per
          produzione  di  acqua  calda    di  cui  alla   tariffa T1,
          prevista dal  provvedimento del Comitato  interministeriale
          dei    prezzi   (CIP)   n.   37   del   26   giugno   1986;
          somministrazione, tramite  reti di   distribuzione  di  gas
          di petrolio liquefatti  per usi  domestici di  cottura cibi
          e  per    produzione  di  acqua   calda; gas   di   petroli
          liquefatti  contenuti  o destinati  ad essere immessi    in
          bombole  da  10   a 20 chilogrammi in  qualsiasi fase della
          commercializzazione;
            127-ter) locazioni  di  immobili  di  civile   abitazione
          effettuate  dalle  imprese  che  li  hanno costruiti per la
          vendita;
            127-quater) prestazioni  di  allacciamento alle  reti  di
          teleriscaldamento realizzate in  conformita'  alla  vigente
          normativa in materia di risparmio energetico;
            127-quinquies)   opere   di   urbanizzazione  primaria  e
          secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971,  n. 865; linee di trasporto metropolitane  tramviarie
          ed  altre  linee di  trasporto ad  impianto fisso; impianti
          di produzione e reti di distribuzione  caloreenergia  e  di
          energia  elettrica da   fonte solarefotovoltaica ed eolica;
          impianti di depurazione  destinati ad essere   collegati  a
          reti      fognarie  anche  intercomunali  e  ai    relativi
          collettori di adduzione;  edifici di cui all'art.  1  della
          legge   19   luglio 1961,    n.    659,    assimilati    ai
          fabbricati  di  cui all'art. 13 della  legge 2 luglio 1949,
          n. 408, e successive modificazioni;
            127-sexies)   beni,      escluse   materie      prime   e
          semilavorate,  forniti   per  la costruzione  delle  opere,
          degli  impianti    e    degli  edifici  di  cui  al  numero
          127-quinquies);
            127-septies)   prestazioni    di  servizi  dipendenti  da
          contratti di appalto   relativi  alla  costruzione    delle
          opere,  degli    impianti  e degli edifici di cui al numero
          127-quinquies);
            127-octies) prestazioni dei servizi  di assistenza    per
          la  stipula  di accordi  in deroga  previsti dall'art.  11,
          comma   2, del decreto-legge  11  luglio  1992,    n.  333,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge  8 agosto 1992,
          n.  359,  resi  dalle    organizzazioni  della   proprieta'
          edilizia    e dei  conduttori  per  il tramite  delle  loro
          organizzazioni provinciali;
            127-novies) prestazioni  di trasporto  di  persone e  dei
          rispettivi  bagagli  al  seguito,   escluse  quelle  esenti
          a  norma dell'art. 10, n. 14), del presente decreto;
            127-decies) francobolli  da  collezione e  collezioni  di
          francobolli;
            127-undecies) case di  abitazione non  di lusso   secondo
          i  criteri  di  cui    al  decreto  del Ministro dei lavori
          pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'
          o  in  godimento  a  soci  da cooperative edilizie e   loro
          consorzi,    ancorche'  non  ultimate,    purche'  permanga
          l'originaria   destinazione,   qualora   non  ricorrano  le
          condizioni richiamate nel numero 21)  della  parte  seconda
          della   presente   tabella;   fabbricati  o  porzioni    di
          fabbricato, diversi dalle  predette case di abitazione,  di
          cui    all'art.  13  della legge 2 luglio   1949, n. 408, e
          successive  modificazioni ed  integrazioni,  ancorche'  non
          ultimati,  purche'  permanga    l'originaria  destinazione,
          ceduti   da  imprese costruttrici;
            127)-duodecies) (soppresso);
            127-terdecies) beni,  escluse   le  materie    prime    e
          semilavorate,    forniti   per   la   realizzazione   degli
          interventi  di recupero  di cui  all'art.  31 della   legge
          5    agosto    1978, n.   457, esclusi quelli  di cui  alle
          lettere  a) e b)  del primo  comma dello stesso articolo;
            127-quaterdecies) prestazioni  di  servizi dipendenti  da
          contratti di appalto relativi alla  costruzione di case  di
          abitazione  di  cui    al  numero    127-undecies)  e  alla
          realizzazione degli interventi di recupero di cui  all'art.
          31  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, esclusi  quelli di
          cui alle  lettere a) e b)   del primo  comma  dello  stesso
          articolo;
            127-quinquiesdecies)  fabbricati o porzioni di fabbricati
          sui quali sono stati   eseguiti interventi di  recupero  di
          cui  all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi
          quelli di cui alle lettere a) e b)  del primo  comma  dello
          stesso articolo,  ceduti dalle imprese che hanno effettuato
          gli interventi;
            127-sexiesdecies) prestazioni di  gestione, stoccaggio  e
          deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere
          d),  l)  e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
          22, di rifiuti urbani  di cui  all'art. 7,  comma 2,  e  di
          rifiuti  speciali   di cui all'art. 7, comma 3, lettera g),
          del medesimo decreto;
            127-septiesdecies) oggetti  d'arte,  di antiquariato,  da
          collezione, importati;  oggetti d'arte di  cui alla lettera
          a) della tabella   allegata     al    decreto-legge      23
          febbraio   1995,    n.  41, convertito,  con modificazioni,
          dalla legge  22 marzo  1995, n.  85, ceduti  dagli  autori,
          dai loro eredi o legatari".
            (i)    Si riporta  il testo  vigente  dell'art. 6,  comma
          1,  nonche' dell'art. 7, del D. Lgs. 5   febbraio 1997,  n.
          22,  recante  "Attuazione delle  direttive  91/156/CEE  sui
          rifiuti,  91/689/CEE  sui   rifiuti pericolosi  e  94/62/CE
          sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio":
            "Art.  6    (Definizioni).  -  1.  Ai fini   del presente
          decreto si intende per:
            a)   rifiuto:   qualsiasi   sostanza   od   oggetto   che
          rientra    nelle  categorie  riportate nell'allegato A e di
          cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia  l'obbligo
          di disfarsi;
            b)  produttore:  la  persona la cui attivita' ha prodotto
          rifiuti e  la  persona  che  ha  effettuato  operazioni  di
          pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni  che hanno
          mutato la natura o  la composizione dei rifiuti;
            c)  detentore: il  produttore dei  rifiuti  o la  persona
          fisica  o giuridica che li detiene;
            d)    gestione:   la     raccolta,   il   trasporto,   il
          recupero   e   lo smaltimento dei  rifiuti,  compreso    il
          controllo  di queste operazioni, nonche' il controllo delle
          discariche  e  degli  impianti  di  smaltimento   dopo   la
          chiusura;
            e)      raccolta:   l'operazione     di    prelievo,   di
          cernita  e    di raggruppamento dei  rifiuti  per  il  loro
          trasporto;
            f)    raccolta   differenziata: la   raccolta   idonea  a
          raggruppare  i rifiuti  urbani  in  frazioni  merceologiche
          omogenee,  compresa  la frazione organica  umida, destinate
          al riutilizzo,  al riciclaggio ed al  recupero  di  materia
          prima;
            g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
               h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
            i)   luogo   di  produzione  dei   rifiuti:  uno  o  piu'
          edifici  o stabilimenti o  siti infrastrutturali  collegati
          tra    loro  all'interno  di un'area delimitata   in cui si
          svolgono le  attivita' di produzione dalle quali  originano
          i rifiuti;
            l)    stoccaggio:    le    attivita'    di    smaltimento
          consistenti  nelle operazioni di  deposito preliminare   di
          rifiuti  di  cui al  punto D15 dell'allegato B,  nonche' le
          attivita' di   recupero consistenti nelle  operazioni    di
          messa    in  riserva   di materiali   di cui  al punto  R13
          dell'allegato C;
            m) deposito  temporaneo: il raggruppamento dei    rifiuti
          effettuato,  prima della   raccolta, nel luogo  in cui sono
          prodotti  alle seguenti condizioni:
            1)     i      rifiuti      depositati    non       devono
          contenere                         policlorodibenzodiossine,
          policlorodibenzofurani,    policlorodibenzofenoli        in
          quantita'  superiore   a  2,5   ppm  ne' policlorobifenile,
          policlorotrifenili in  quantita'  superiore a  25 ppm;
            2)   il  quantitativo  di  rifiuti pericolosi  depositato
          non  deve superare  10  metri   cubi,   ovvero i    rifiuti
          stessi    devono    essere  asportati  con  cadenza  almeno
          bimestrale;
            3) il quantitativo  di rifiuti non pericolosi non    deve
          superare  20 metri  cubi, ovvero  i  rifiuti stessi  devono
          essere asportati  con cadenza trimestrale;
            4) il deposito temporaneo deve    essere  effettuato  per
          tipi   omogenei  e  nel  rispetto  delle  relative    norme
          tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,  nel  rispetto
          delle  norme   che disciplinano  il deposito delle sostanze
          pericolose in essi contenute;
            5) devono essere rispettate  le  norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
            6)  deve essere data notizia  alla provincia del deposito
          temporaneo di rifiuti pericolosi;
            n) bonifica: ogni intervento di   rimozione  della  fonte
          inquinante  e  di  quanto dalla stessa contaminato  fino al
          raggiungimento  dei  valori  limite  conformi  all'utilizzo
          previsto dell'area;
            o)    messa    in sicurezza:   ogni   intervento   per il
          contenimento    o  isolamento  definitivo     della   fonte
          inquinante rispetto  alle matrici ambientali circostanti;
            p)  combustibile   da rifiuti:   il combustibile ricavato
          dai rifiuti urbani   mediante    trattamento    finalizzato
          all'eliminazione     delle  sostanze  pericolose    per  la
          combustione ed  a garantire  un adeguato potere   calorico,
          e  che possieda  caratteristiche  specificate  con apposite
          norme tecniche;
            q)     compost  da    rifiuti:  prodotto    ottenuto  dal
          compostaggio della frazione organica dei    rifiuti  urbani
          nel  rispetto    di  apposite  norme tecniche finalizzate a
          definirne contenuti  e  usi    compatibili  con  la  tutela
          ambientale  e    sanitaria, e in particolare a  definirne i
          gradi di qualita')".
            "Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai  fini  dell'attuazione
          del presente decreto  i rifiuti sono classificati,  secondo
          l'origine,  in  rifiuti  urbani  e    rifiuti  speciali, e,
          secondo  le caratteristiche di  pericolosita',  in  rifiuti
          pericolosi e rifiuti non pericolosi.
             2. Sono rifiuti urbani:
            a)  i  rifiuti domestici, anche  ingombranti, provenienti
          da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
            b) i rifiuti non pericolosi    provenienti  da  locali  e
          luoghi  adibiti  ad   usi diversi   da  quelli di  cui alla
          lettera  a), assimilati  ai rifiuti urbani per  qualita'  e
          quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
            c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
            d)    i  rifiuti   di qualunque   natura o   provenienza,
          giacenti  sulle strade  ed aree  pubbliche o  sulle  strade
          ed  aree  private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
            e) i  rifiuti vegetali provenienti  da aree verdi,  quali
          giardini, parchi e aree cimiteriali;
            f)  i     rifiuti   provenienti      da   esumazioni   ed
          estumulazioni,  nonche' gli   altri rifiuti  provenienti da
          attivita' cimiteriale    diversi  da  quelli  di  cui  alle
          lettere b), c) ed e).
             3. Sono rifiuti speciali:
               a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
            b)  i  rifiuti  derivanti dalle attivita' di demolizione,
          costruzione, nonche'  i  rifiuti  pericolosi  che  derivano
          dalle attivita' di scavo;
               c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
               d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
               e) i rifiuti da attivita' commerciali;
               f) i rifiuti da attivita' di servizio;
            g)  i  rifiuti  derivanti  dalla  attivita' di recupero e
          smaltimento di rifiuti,   i   fanghi    prodotti      dalla
          potabilizzazione   e   da  altri trattamenti delle acque  e
          dalla depurazione delle acque  reflue e da abbattimento  di
          fumi;
               h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
            i)  i  macchinari  e  le  apparecchiature  deteriorati ed
          obsoleti;
            l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
          parti.
            4. Sono pericolosi  i  rifiuti  non  domestici  precisati
          nell'elenco di cui all'allegato D".
            (l)  Si  riporta il testo della  lettera a) della tabella
          allegata al D.L. 23  febbraio 1995, n.  41, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo   1995, n.  85  (Misure
          urgenti  per    il risanamento della finanza    pubblica  e
          per  l'occupazione   nelle  aree    depresse),  concernente
          gli  oggetti   d'arte rientranti   nel regime  speciale IVA
          relativo al commercio di beni mobili usati:
                                                             "Tabella
                                     (prevista dall'art. 36, comma 1)
                OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE
              a) "Oggetti d'arte":
            quadri  "collages" e  quadretti simili   ("tableautins"),
          pitture      e  disegni,  eseguiti     interamente  a  mano
          dall'artista,  ad eccezione dei piani di    architetti,  di
          ingegneri    e degli altri progetti  e disegni industriali,
          commerciali,    topografici  e  simili,    degli    oggetti
          manufatturati    decorati a  mano, delle  tele dipinte  per
          scenari  di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili
          (codice NC 9701);
            incisioni,      stampe    e      litografie    originali,
          precisamente    gli  esemplari  ottenuti in numero limitato
          direttamente in nero o a colori da  una o   piu'    matrici
          interamente  lavorate  a mano  dall'artista, qualunque  sia
          la  tecnica   o   la   materia usata,   escluso   qualsiasi
          procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC  9702  00
          00);
            opere    originali    dell'arte   statuaria o   dell'arte
          scultoria,  di qualsiasi materia,   purche' siano  eseguite
          interamente  dall'artista;  fusioni    di      sculture   a
          tiratura   limitata   ad     otto   esemplari,  controllata
          dall'artista    o dagli aventi  diritto (codice NC  9703 00
          00); a titolo eccezionale in casi determinati  dagli  Stati
          membri,  per  fusioni    di  sculture    antecedenti   il 1
          gennaio  1989, e'  possibile superare il limite degli  otto
          esemplari;
            arazzi  (codice NC  5805 00 00) e tappeti murali  (codice
          NC 6304 00 00)  eseguiti a   mano   da   disegni  originali
          forniti  da artisti,  a condizione che non ne esistano piu'
          di otto esemplari;
            esemplari  unici    di  ceramica,    interamente eseguiti
          dall'artista e firmati dal medesimo;
            smalti su   rame, interamente   eseguiti  a  mano,    nei
          limiti    di  otto  esemplari numerati e recanti la   firma
          dell'artista  o  del  suo  studio,  ad    esclusione  delle
          minuterie   e     degli  oggetti    di  oreficeria    e  di
          gioielleria;
            fotografie  eseguite dell'artista,   tirate da lui stesso
          o sotto il suo controllo, firmate e numerate  nei limiti di
          trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto".