Art. 2.
         Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi
   professionisti, per i trasporti pubblici, per le universita' e
                        gli enti di ricerca.
  1. Al decreto  del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)   nell'articolo  7,   quarto  comma,   lettera  d),   contenente
disposizioni  relative  alla  territorialita' dell'imposta,  dopo  le
parole  "e  quelle inerenti  all'obbligo  di  non esercitarle,"  sono
inserite le seguenti: "nonche' le cessioni di contratti relativi alle
prestazioni di sportivi professionisti,";
  b) nell'articolo 10, primo  comma, concernente le operazioni esenti
dall'imposta,  il  numero  14)   e'  sostituito  dal  seguente:  "14)
prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone  effettuate  mediante
veicoli da  piazza o altri  mezzi di trasporto abilitati  ad eseguire
servizi di trasporto  marittimo, lacuale, (( fluviale  e lagunare. ))
Si considerano  urbani i  trasporti effettuati  nel territorio  di un
comune  o   tra  comuni  non   distanti  tra  loro   oltre  cinquanta
chilometri;";
((  b-bis) all'articolo 19-ter; terzo comma, secondo               ))
(( periodo, dopo le parole: "comuni e loro consorzi," sono         ))
(( inserite le seguenti: "universita' ed enti di ricerca,".        ))
          Riferimenti normativi:
            (a)   Si riporta  il  testo degli  articoli  7 e  10  del
          D.P.R.    n.    633/1972,  come  modificati  dal   presente
          decretolegge:
            "Art.  7  (Territorialita' dell'imposta). - Agli  effetti
          del presente decreto:
            a)  per  "Stato" o  "territorio dello  Stato" si  intende
          il territorio della  Repubblica italiana,   con  esclusione
          dei    comuni  di Livigno e   di Campione d'Italia  e delle
          acque italiane del  lago di Lugano;
            b)  per  "Comunita"  o  "territorio  della  Comunita"  si
          intende  il  territorio    corrispondente    al    campo di
          applicazione  del  Trattato istitutivo  della     Comunita'
          economica   europea   con    le  seguenti esclusioni, oltre
          quella indicata nella lettera a):
               1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
            2) per la Repubblica federale   di Germania,  l'isola  di
          Helgoland ed il territorio di Busingen;
            3)   per   la   Repubblica   francese,   i   Dipartimenti
          d'oltremare;
            4) per il Regno di Spagna,  Ceuta,  Melilla  e  le  isole
          Canarie;
            c)  il  Principato    di  Monaco  e  l'isola  di Man   si
          intendono compresi  nel  territorio  rispettivamente  della
          Repubblica  francese  e  del Regno Unito di Gran Bretagna e
          Irlanda del Nord.
            Le cessioni  di  beni  si    considerano  effettuate  nel
          territorio  dello Stato   se   hanno   per  oggetto    beni
          immobili  ovvero  beni  mobili nazionali,  comunitari     o
          vincolati    al   regime    della  temporanea importazione,
          esistenti    nel   territorio dello   stesso   ovvero  beni
          mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o
          assiemati nel  territorio  dello  Stato  dal   fornitore  o
          per  suo  conto.  Si considerano  altresi'  effettuate  nel
          territorio    dello   Stato   le cessioni   di   beni   nei
          confronti  di passeggeri   nel   corso   di   un  trasporto
          intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il
          trasporto   ha  inizio  nel   territorio  dello  Stato;  si
          considera intracomunitario  il  trasporto  con  luogo    di
          partenza  e  di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo
          di  partenza  quello  di  primo  punto   di   imbarco   dei
          passeggeri,    luogo di arrivo quello  dell'ultimo punto di
          sbarco.
            Le prestazioni di servizi  si considerano effettuate  nel
          territorio  dello  Stato quando   sono rese da soggetti che
          hanno  il domicilio nel territorio  stesso  o  da  soggetti
          ivi  residenti  che  non  abbiano stabilito  il   domicilio
          all'estero,    nonche'  quando    sono    rese   da stabili
          organizzazioni  in  Italia    di  soggetti  domiciliati   e
          residenti  all'estero;  non si considerano   effettuate nel
          territorio dello Stato  quando    sono  rese    da  stabili
          organizzazioni  all'estero    di  soggetti  domiciliati   o
          residenti  in   Italia. Per   i   soggetti diversi    dalle
          persone  fisiche, agli  effetti del  presente articolo,  si
          considera  domicilio  il  luogo  in  cui si   trova la sede
          legale  e  residenza  quello  in  cui  si  trova  la   sede
          effettiva.
             In deroga al secondo e al terzo comma:
            a)  le  prestazioni di servizi  relativi a beni immobili,
          comprese le perizie, le   prestazioni di   agenzia  e    le
          prestazioni     inerenti  alla  preparazione      e      al
          coordinamento  dell'esecuzione   dei   lavori  immobiliari,
          si  considerano    effettuate nel   territorio dello  Stato
          quando l'immobile e' situato nel territorio stesso;
            b) le prestazioni  di  servizi,    comprese  le  perizie,
          relative  a  beni  mobili  materiali  e le   prestazioni di
          servizi  culturali,  scientifici,  artistici,    didattici,
          sportivi,  ricreativi e  simili,  nonche'  le operazioni di
          carico,  scarico,  manutenzione  e    simili, accessorie ai
          trasporti   di  beni,    si  considerano    effettuate  nel
          territorio  dello Stato quando sono eseguite nel territorio
          stesso;
            c)   le   prestazioni   di   trasporto  si    considerano
          effettuate   nel territorio dello Stato in proporzione alla
          distanza ivi percorsa;
            d)   le   prestazioni    derivanti    da  contratti    di
          locazione,    anche finanziaria, noleggio e  simili di beni
          mobili   materiali diversi dai  mezzi  di  trasporto,    le
          prestazioni  di servizi indicate  al numero 2) del  secondo
          comma dell'art.  3,   le   prestazioni pubblicitarie,    di
          consulenza   e   assistenza  tecnica   o  legale,  comprese
          quelle  di formazione  e  di  addestramento  del personale,
          le   prestazioni   di servizi  di  telecomunicazione,    di
          elaborazione e fornitura  di dati e simili,  le  operazioni
          bancarie,   finanziarie   e  assicurative e  le prestazioni
          relative a prestiti  di personale, nonche'  le  prestazioni
          di  intermediazione  inerenti alle   suddette prestazioni o
          operazioni  e  quelle  inerenti      all'obbligo   di   non
          esercitarle,    nonche'  le  cessioni di contratti relativi
          alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano
          effettuate nel territorio dello  Stato quando sono  rese  a
          soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
          residenti  che non hanno stabilito il domicilio  all'estero
          e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia    di
          soggetti  domiciliati  o  residenti all'estero, a  meno che
          non siano   utilizzate fuori    dalla  Comunita'  economica
          europea;
            e)  le    prestazioni di servizi e   le operazioni di cui
          alla lettera precedente rese   a soggetti    domiciliati  o
          residenti in  altri Stati membri della  Comunita' economica
          europea,  si   considerano effettuate nel territorio  dello
          Stato  quando il   destinatario non   e'  soggetto  passivo
          dell'imposta   nello   Stato   in  cui ha  il  domicilio  o
          la residenza;
            f) le operazioni di cui alla    lettera  d),  escluse  le
          prestazioni  di  servizi    di      telecomunicazione,   le
          prestazioni   di     consulenza   e  assistenza  tecnica  o
          legale,   ivi   comprese   quelle  di     formazione  e  di
          addestramento del  personale, di elaborazione  e  fornitura
          di   dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti
          fuori della  Comunita'  economica  europea  nonche'  quelle
          derivanti  da  contratti  di  locazione, anche finanziaria,
          noleggio e simili  di mezzi di trasporto  rese da  soggetti
          domiciliati  o  residenti    fuori  della  Comunita' stessa
          ovvero domiciliati o  residenti  nei  territori  esclusi  a
          norma  del  primo comma lettera   a),   ovvero  da  stabili
          organizzazioni    operanti    in    detti  territori,    si
          considerano    effettuate  nel   territorio   dello   Stato
          quando sono  ivi utilizzate;  queste ultime    prestazioni,
          se    rese da soggetti domiciliati o  residenti in Italia a
          soggetti domiciliati o residenti   fuori della    Comunita'
          economica    europea,  si    considerano  effettuate    nel
          territorio dello  Stato  quando  sono utilizzate  in Italia
          o in altro Stato membro della Comunita' stessa;
            f-bis) le prestazioni di servizi  di    telecomunicazione
          rese   a   soggetti   domiciliati  o  residenti  fuori  del
          territorio della Comunita' da    soggetti  domiciliati    o
          residenti      fuori   della     Comunita'  stessa,  ovvero
          domiciliati o  residenti nei   territori esclusi   a  norma
          del  primo   comma, lettera  a), si  considerano effettuate
          nel territorio dello Stato   quando i    servizi  sono  ivi
          utilizzati.  Tali    servizi si considerano  utilizzati nel
          territorio  dello Stato   se in   partenza dallo  stesso  o
          quando,    realizzandosi la prestazione tramite cessione di
          schede   prepagate    o     di   altri     mezzi    tecnici
          preordinati  all'utilizzazione   del  servizio,    la  loro
          distribuzione   avviene, direttamente   o  a    mezzo    di
          commissionari,   rappresentanti, o  altri intermediari, nel
          territorio dello Stato.
            Non  si  considerano  effettuate  nel  territorio   dello
          Stato    le cessioni   all'esportazione,   le    operazioni
          assimilate   a   cessioni all'esportazione  e    i  servizi
          internazionali  o  connessi   agli scambi internazionali di
          cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9".
            "Art.   10 (Operazioni  esenti    dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta:
             1-13) (Omissis);
            14)   prestazioni   di  trasporto     urbano  di  persone
          effettuate mediante veicoli da  piazza o altri    mezzi  di
          trasporto  abilitati    ad  eseguire servizi   di trasporto
          marittimo,  lacuale, fluviale  e lagunare.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati  nel territono di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;
            15-27-quater (Omissis)".
            (b) Si riporta il testo   vigente  dell'art.  19-ter  del
          citato  D.P.R.    n. 633/1972, come modificato dal presente
          decretolegge:
            "Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). -
          Per gli  enti  indicati  nel  quarto   comma dell'art.    4
          e'    ammessa    in  detrazione,  a  norma   degli articoli
          precedenti e  con le limitazioni,  riduzioni  e  rettifiche
          ivi  previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti  e
          alle  importazioni  fatti   nell'esercizio   di   attivita'
          commerciali o agricole.
            La    detrazione  spetta   a condizione   che l'attivita'
          commerciale o agricola    sia  gestita    con  contabilita'
          separata  da    quella  relativa all'attivita' principale e
          conforme alle disposizioni di cui all'art.   20 del  D.P.R.
          29  settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai
          servizi   utilizzati       promiscuamente    nell'esercizio
          dell'attivita'  commerciale   o agricola  e  dell'attivita'
          principale   e' ammessa   in detrazione   per   la    parte
          imputabile    all'esercizio    dell'attivita' commerciale o
          agricola.
            La detrazione  non e' ammessa  in caso  di omessa tenuta,
          anche  in   relazione   all'attivita'   principale,   della
          contabilita'  obbligatoria  a  norma    di  legge    o   di
          statuto, ne'   quando   la contabilita'    stessa  presenti
          irregolarita'  tali  da   renderla  inattendibile.  Per  le
          regioni,  province,   comuni e  loro consorzi,  universita'
          ed  enti di ricerca,  la contabilita'  separata  di cui  al
          comma  precedente    e'  realizzata  nell'ambito    e   con
          l'osservanza delle  modalita' previste per  la contabilita'
          pubblica obbligatoria  a  norma di  legge o  di statuto.
            Le disposizioni del  precedente comma si applicano  anche
          agli  enti pubblici   di   assistenza e  beneficenza  ed  a
          quelli  di  previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia
          e agli automobile clubs".
            Il  decreto  legislativo  sugli  enti   non commerciali e
          sulle  ONLUS  in  corso  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  modifica,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1998, il
          secondo comma dell'artt. 19-ter che di seguito si  riporta:
          "La  detrazione  spetta a   condizione   che    l'attivita'
          commerciale    o   agricola sia  gestita  con  contabilita'
          separata    da  quella      relativa    alla      attivita'
          principale     e  conforme    alle disposizioni di cui agli
          articoli 20 e   20-bis del decreto del  Presidente    della
          Repubblica    29    settembre  1973,    n. 600.   L'imposta
          relativa    ai    beni    e    ai    servizi     utilizzati
          promiscuamente  nell'esercizio dell'attivita' commerciale o
          agricola e dell'attivita' principale   e'     ammessa    in
          detrazione    per     la   parte   imputabile all'esercizio
          dell'attivita' commerciale o agricola".