Art. 3. Registrazione delle fatture 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture, le parole "la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "la fattura puo' essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo"; b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle fatture, le parole "entro il mese di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1 ottobre 1997. Riferimenti normativi: (a) Per il testo degli articoli 21 e 23 del citato D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota (c) all'art. 1.