Art. 3.
                     Registrazione delle fatture
  1. Al decreto  del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo 21,  quarto  comma,  secondo periodo,  concernente
l'emissione delle fatture,  le parole "la fattura  puo' essere emessa
entro il mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "la fattura
puo' essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo";
  b) all'articolo  23, primo  comma, secondo periodo,  concernente la
registrazione delle fatture,  le parole "entro il  mese di emissione"
sono sostituite dalle seguenti: "entro  il termine di emissione e con
riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni".
  2. Le disposizioni di cui al  comma 1 si applicano alle cessioni di
beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1 ottobre 1997.
          Riferimenti normativi:
            (a)   Per il  testo degli  articoli  21 e  23 del  citato
          D.P.R.  n.  633/1972 si veda la nota (c) all'art. 1.