Art. 4.
              Trattamento tributario delle plusvalenze
                  sulle cessioni di partecipazioni
  1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102,
e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1
l'imposta sostitutiva si applica nella  misura del 15 per cento sulla
plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per
cento sul corrispettivo pattuito.".
  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e' sostituita dalla seguente: "
c) le  plusvalenze realizzate mediante  cessione a titolo  oneroso di
partecipazioni  sociali nonche'  di diritti  o titoli  attraverso cui
possono  essere  acquisite  le predette  partecipazioni,  qualora  le
partecipazioni,   i  diritti   o  i   titoli  ceduti   rappresentino,
complessivamente,  una partecipazione  al  capitale  o al  patrimonio
superiore al  2, al 5  o al  10 per cento,  secondo che si  tratti di
azioni  negoziate  in  mercati   regolamentati,  altre  azioni  o  di
partecipazioni non azionarie.  Per i diritti o  titoli attraverso cui
possono  essere   acquisite  partecipazioni  si  tiene   conto  delle
percentuali     potenzialmente     ricollegabili    alle     predette
partecipazioni.  La  percentuale  di  partecipazione  e'  determinata
tenendo conto  di tutte  le cessioni effettuate  nel corso  di dodici
mesi,  ancorche' nei  confronti di  soggetti diversi:  si considerano
cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in
data  piu' recente.  Sono escluse  le partecipazioni,  i diritti  o i
titoli acquisiti per successioni;".
          Riferimenti normativi:
            (a)  Si   riporta il testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          28 gennaio 1991,  n. 27,  convertito, con    modificazioni,
          dalla    legge  25    marzo  1991,   n. 102   (Disposizioni
          relative   all'assoggettamento di   talune  plusvalenze  ad
          imposta  sostitutiva  delle imposte   sui redditi), come da
          ultimo modificato dal presente decretolegge:
            "Art.  3  (Particolari      modalita'   di   applicazione
          dell'imposta). - 1. Per  le cessioni indicate nell'art. 1 i
          cedenti  possono optare per    il  pagamento   dell'imposta
          sostitutiva   sulla    plusvalenza realizzata  in  ciascuna
          operazione  quando  si  avvalgono  di  notai  ovvero quando
          nell'operazione   intervengono,        come    intermediari
          professionali  o, eventualmente,  come acquirenti,  aziende
          ed istituti  di credito, agenti  di  cambio,  commissionari
          di     borsa,     societa'      fiduciarie,   societa'   di
          intermediazione  mobiliare   o altri soggetti espressamente
          indicati in appositi decreti del Ministro  del  tesoro,  di
          concerto con il Ministro delle finanze.
            2.  L'opzione  si esercita all'atto della  prima cessione
          effettuata nel periodo di  imposta  per  il  tramite    dei
          soggetti  di  cui  al  comma 1 ed   ha effetto   anche  per
          tutte le  altre  operazioni che  verranno effettuate  nello
          stesso   periodo.  L'opzione  si    esercita  con  apposita
          dichiarazione, sottoscritta dal   contribuente,  rilasciata
          ai predetti soggetti.
            3.  Nel  caso    di  opzione di cui al comma  1 l'imposta
          sostitutiva si applica nella   misura del  15    per  cento
          sulla    plusvalenza risultante dalla   applicazione  della
          percentuale  del    14   per     cento   sul  corrispettivo
          pattuito.
            4.   I  soggetti  indicati  nel  comma  1  provvedono  al
          versamento diretto dell'imposta  dovuta  dal  cedente    al
          concessionario della riscossione, competente in ragione del
          loro    domicilio  fiscale, entro il giorno 15 del  secondo
          mese  successivo  a   quello    di   effettuazione    della
          operazione,  trattenendone   l'importo sul corrispettivo  o
          ricevendone provvista  dal  cedente.  Per    le  operazioni
          effettuate  con  l'intervento di   intermediari autorizzati
          ad operare   nei mercati   regolamentati,  l'operazione  si
          considera  effettuata,  ai  fini   del versamento, entro il
          termine    previsto    per    le  relative     liquidazioni
          periodiche.    I soggetti   indicati   nel comma  1  devono
          rilasciare al   cedente   una attestazione  del  versamento
          entro  il   mese successivo a quello in cui questo e' stato
          effettuato.
            5. L'opzione di cui al presente articolo non puo'  essere
          esercitata  per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1,
          lettera c), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato  con decreto del Presidente della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n.  917:  l'eventuale  imposta  sostitutiva
          pagata  anteriormente  al superamento delle percentuali ivi
          indicate    costituisce  credito    di  imposta    ai  fini
          dell'applicazione dell'art. 2 del presente decreto.
            6). (Omissis).
            6-bis.  All'art.  82,  comma  1,  del   testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917,   le parole:
          "lettere a), b) e   c)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "lettere a) e "b)"".
            (b)  Si  riporta il  testo dell'art. 81  del decreto  del
          Presidente della Repubblica   22 dicembre   1986, n.    917
          (Approvazione    del  testo  unico    delle  imposte    sui
          redditi), come    da    ultimo  modificato    dal  presente
          decretolegge:
            "Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se
          non sono conseguiti  nell'esercizio di  arti e  professioni
          o    di  imprese  commerciali   o   da   societa'   in nome
          collettivo  e  in  accomandita semplice, ne'  in  relazione
          alla qualita' di lavoratore dipendente:
           a) - b) (omissis);
            c)  le plusvalenze realizzate mediante  cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni  sociali nonche'  di diritti    o
          titoli    attraverso  cui possono   essere   acquisite   le
          predette  partecipazioni,  qualora  le partecipazioni,    i
          diritti      o    i      titoli   ceduti     rappresentino,
          complessivamente,    una partecipazione  al  capitale  o al
          patrimonio superiore al   2, al 5   o al    10  per  cento,
          secondo  che  si   tratti di azioni  negoziate  in  mercati
          regolamentati,  altre   azioni   o   di partecipazioni  non
          azionarie.   Per i diritti o  titoli attraverso cui possono
          essere    acquisite   partecipazioni   si   tiene     conto
          delle  percentuali       potenzialmente       ricollegabili
          alle       predette partecipazioni.   La   percentuale   di
          partecipazione  e'  determinata tenendo conto  di tutte  le
          cessioni  effettuate  nel corso  di dodici mesi,  ancorche'
          nei  confronti di  soggetti diversi:  si considerano cedute
          per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti
          in data  piu' recente.  Sono escluse  le partecipazioni,  i
          diritti  o i titoli acquisiti per successioni;
               c-bis) - m) (Omissis)".