Art. 4. Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.". 2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: " c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data piu' recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;". Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 (Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato dal presente decretolegge: "Art. 3 (Particolari modalita' di applicazione dell'imposta). - 1. Per le cessioni indicate nell'art. 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, societa' fiduciarie, societa' di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. 2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti. 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito. 4. I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo e' stato effettuato. 5. L'opzione di cui al presente articolo non puo' essere esercitata per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del presente decreto. 6). (Omissis). 6-bis. All'art. 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e "b)"". (b) Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato dal presente decretolegge: "Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) - b) (omissis); c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data piu' recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni; c-bis) - m) (Omissis)".