Art. 5.
                Disposizioni in materia di versamenti
                  dell'imposta sulle assicurazioni
(( 1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di         ))
(( denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, ))
(( della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come da ultimo modificato ))
(( dal comma 35 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.   ))
(( 662, e' sostituito dal seguente:                                ))
(( "1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro   ))
(( entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed   ))
(( accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali   ))
(( conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati  ))
(( nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati ))
(( nel mese di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli       ))
(( relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata      ))
(( entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati  ))
(( vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al      ))
(( comma 4".                                                       ))
          Riferimenti normativi:
            (a)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della legge 29
          ottobre 1961, n.  1216  (Nuove  disposizioni  tributarie in
          materia   di   assicurazioni  private    e  di    contratti
          vitalizi),  come    da    ultimo  modificato   dal presente
          decretolegge:
            "Art.    9  (Denuncia    e     versamenti).  -   1.   Gli
          assicuratori  debbono   versare  all'ufficio  del  registro
          entro  il  mese  solare successivo  l'imposta   dovuta  sui
          premi    ed   accessori incassati   in ciascun mese solare,
          nonche'  eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui  premi
          ed  accessori incassati nel secondo mese  precedente. Per i
          premi  ed    accessori  incassati  nel    mese di novembre,
          nonche'  per gli eventuali  conguagli   relativi al    mese
          di    ottobre, l'imposta   deve essere versata  entro il 20
          dicembre successivo. I  versamenti cosi' effettuati vengono
          scomputati nella liquidazione definitiva di  cui  al  comma
          4".
            2.    Entro  il    31  maggio    di  ciascun    anno  gli
          assicuratori debbono presentare  all'ufficio  del  registro
          nella cui circoscrizione hanno la sede o la  rappresentanza
          presso  la  quale tengono il  registro di cui agli articoli
          da 5 a   8, la denuncia  dell'ammontare    complessivo  dei
          premi   ed    accessori  incassati  nell'esercizio  annuale
          scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie
          di  assicurazioni,  secondo  le  risultanze  del   registro
          medesimo.
            3.  La  denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
          conformita' al    modello  stabilito    con    decreto  del
          Ministro      delle  finanze,     di  concerto  con  quello
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            4.  Sulla  base    della denuncia l'ufficio del  registro
          procede entro il  15 giugno  alla liquidazione   definitiva
          dell'imposta  dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
          residuo debito o dell'eccedenza di imposta,   eventualmente
          risultante     dalla   predetta    liquidazione definitiva,
          deve  essere  computato  nel   primo   versamento   mensile
          successivo    a      quello   della   comunicazione   della
          liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
            5. L'importo da pagare e'   arrotondato alle  mille  lire
          superiori  se  le  ultime tre cifre superano le cinquecento
          lire e a quelle inferiori nel caso contrario".