Art. 6. Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 1. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilita' delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili". Riferimenti normativi: (a) Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599, reca: "Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996". (b) Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 66, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale": "Art. 66 (Tariffe per particolari condizioni di uso). - 1. E' facolta' dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte e' comunque da computare nei limiti del 25 per cento. 2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 sono computate nel limite del 50 per cento".