Art. 6.
                  Disposizioni in materia di tasse
        per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
  1.  Il comma  4-bis dell'articolo 2  del decreto-legge  25 novembre
1996,  n. 599, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 gennaio
1997,  n. 5, e'  sostituito dal seguente:   "4-bis.  Le  disposizioni
di    cui all'articolo  66,  commi  1  e 2,  del  decreto legislativo
15  novembre 1993, n. 507,   come sostituito dall'articolo  3,  comma
68,  lettera f), della legge 28 dicembre  1995, n. 549, sono abrogate
ferme  restando    per  il  1997  e  il    1998 l'imponibilita' delle
superfici scoperte  operative e  l'esclusione dal tributo  delle aree
scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili".
          Riferimenti normativi:
            (a) Il  D.L. 25 novembre  1996, n.   599,  reca:  "Misure
          urgenti  per assicurare   i   flussi finanziari  agli  enti
          locali nel  quadro  dei trasferimenti erariali  per  l'anno
          1996".
            (b) Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 66, del
          D.Lgs.  15 novembre  1993,   n.  507,  recante:  "Revisione
          ed  armonizzazione dell'imposta comunale sulla  pubblicita'
          e  del  diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
          l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche  dei  comuni    e
          delle province  nonche' della tassa per  lo smaltimento dei
          rifiuti  solidi  urbani a norma  dell'art. 4 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
          territoriale":
            "Art. 66 (Tariffe per particolari condizioni di  uso).  -
          1. E' facolta'  dei  comuni  assoggettare  a tassazione  le
          aree   scoperte adibite a  verde per la  parte eccedente  i
          200 metri  quadrati. Tale parte e'  comunque  da  computare
          nei limiti del 25 per cento.
            2.  Le  aree   scoperte a qualsiasi uso adibite  indicate
          nell'art. 62 sono computate nel limite del 50 per cento".