Art. 6-bis. Disposizioni in materia di sanzioni e interessi (( 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata )) (( in vigore della legge di conversione del presente decreto non )) (( si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e )) (( all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 )) (( settembre 1973, n. 602, ne' gli interessi, a condizione che )) (( l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro )) (( trenta giorni: )) (( a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui )) (( all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel )) (( caso di amministrazione controllata; )) (( b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di )) (( omologazione di cui all'articolo 181 del citato regio decreto )) (( n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo; )) (( c) dalla data del decreto di esecutivita' del piano di riparto )) (( di cui all'articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del )) (( 1942, nel caso di fallimento; )) (( d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di )) (( riparto di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 )) (( del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa; )) (( e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della )) (( ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge )) (( 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione )) (( straordinaria delle grandi imprese in crisi. )) (( 2. Il versamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche )) (( in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati )) (( al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai )) (( termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello )) (( stesso comma 1. )) Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del citato D.P.R. n. 633/1972: "Art. 44 (Violazione dell'obbligo di versamento). - Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, e' soggetto a una soprattassa pari alla somma non versata o versata in meno". (b) Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito": "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del sei per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo. E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 6 per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15. Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". "Art. 92 (Ritardi od omessi versamenti diretti). - Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera c), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla sopratassa del quaranta per cento delle somme non versate. La sopratassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le sopratasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.". (c) Si riporta il testo vigente degli articoli 110, 181, 193 e 212 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa": "Art. 110 (Progetto di ripartizione). - Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97, salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati. I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo". "Art. 181 (Sentenza di omologazione). - Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' del concordato e la regolarita' della procedura, deve valutare: 1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attivita' esistenti e all'efficienza dell'impresa; 2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione; 3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso; 4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, e' meritevole del concordato. Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore. Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresi' le modalita' per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130". "Art. 193 (Fine dell'amministrazione controllata). - Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni puo' chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non e' in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente". "Art. 212 (Ripartizione dell'attivo). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113". (d) Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi": "Art. 2 (Poteri e compenso del commissario). - Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria puo' essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non piu' di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa. Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, puo' fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non puo' avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento. Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria e' in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma. Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorita' di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonche' degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unita' dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire. Sino a quando il programma non e' esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullita'. L'autorizzazione non e' necessaria per gli atti previsti nell'art. 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni. Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non piu' di duecentocinquanta dipendenti. Il compenso del commissario e' liquidato dall'autorita' di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entita' della gestione".