Art. 6-bis.
           Disposizioni in materia di sanzioni e interessi
(( 1. Per le procedure concorsuali in essere alla  data di entrata ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto non   ))
(( si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e          ))
(( all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29  ))
(( settembre 1973, n. 602, ne' gli interessi, a condizione che     ))
(( l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro      ))
(( trenta giorni:                                                  ))
  (( a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui ))
(( all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel   ))
(( caso di amministrazione controllata;                            ))
(( b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di ))
(( omologazione di cui all'articolo 181 del citato regio decreto   ))
(( n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo;             ))
(( c) dalla  data del decreto di esecutivita' del piano di riparto ))
(( di cui all'articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del   ))
(( 1942, nel caso di fallimento;                                   ))
(( d) dalla  data del provvedimento di autorizzazione del piano di ))
(( riparto di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 ))
(( del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;       ))
(( e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della         ))
(( ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge   ))
(( 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione         ))
(( straordinaria delle grandi imprese in crisi.                    ))
(( 2. Il versamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche ))
(( in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati  ))
(( al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente      ))
(( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai     ))
(( termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello       ))
(( stesso comma 1.                                                 ))
          Riferimenti normativi:
            (a) Si riporta  il testo vigente dell'art. 44 del  citato
          D.P.R. n.  633/1972:
            "Art.  44 (Violazione dell'obbligo di versamento). -  Chi
          non versa in  tutto o in  parte l'imposta risultante  dalla
          dichiarazione    annuale    presentata    nonche'     dalle
          liquidazioni  periodiche di cui agli articoli 27,  33 e 74,
          quarto comma,  e' soggetto a   una  soprattassa  pari  alla
          somma non versata o versata in meno".
            (b)  Si riporta  il testo vigente degli articoli 20  e 92
          del  D.P.R.    29  settembre    1973,  n.    602,   recante
          "Disposizioni      sulla   riscossione  delle  imposte  sul
          reddito":
            "Art.  20 (Interessi per  ritardata iscrizione  a ruolo).
          - Decorso  un   semestre  dalla  data   di   scadenza   del
          termine    di presentazione     della   dichiarazione    si
          applica    a  carico    del contribuente   l'interesse  del
          sei  per   cento sulle   imposte o  sulle maggiori  imposte
          dovute,  in    base    a    rettifica o   ad   accertamento
          d'ufficio, per ogni  semestre intero successivo fino   alla
          data  della  consegna  all'esattore  dei ruoli nei quali e'
          effettuata l'iscrizione.
            L'interesse  calcolato  dall'ufficio   delle  imposte  e'
          riscosso mediante ruolo.
            E' in  facolta' del   contribuente di    richiedere,  nel
          ricorso  alla commissione  di primo  grado, che  le imposte
          e le   maggiori imposte risultanti        dall'accertamento
          dell'ufficio    siano    iscritte provvisoriamente a  ruolo
          nel  loro intero ammontare  con l'interesse semestrale  del
          6    per   cento   gia' maturato,   ovvero   per una  parte
          dell'ammontare stesso in misura  diversa da quella prevista
          dall'art.  15.
            Gli interessi   di cui   ai  commi  precedenti    non  si
          applicano  sulle maggiori imposte  dovute in relazione alle
          dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973, n. 600".
            "Art.  92  (Ritardi od omessi  versamenti diretti). - Chi
          non esegue  entro le   prescritte scadenze    i  versamenti
          diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e
          secondo  comma,  lettera  c),  o  li   effettua in   misura
          inferiore e'  soggetto alla  sopratassa del quaranta    per
          cento    delle somme   non versate.   La sopratassa  e' del
          cinquanta per cento  nel  caso  che    siano  ritardati  od
          omessi, in tutto o in  parte, gli  altri versamenti diretti
          previsti dall'art.  3. Le sopratasse si applicano anche sul
          maggiore  ammontare  delle  imposte e delle   ritenute alla
          fonte liquidato   dall'ufficio  delle    imposte  ai  sensi
          degli  articoli    36-bis,  secondo comma,   e 36-ter   del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
            Le   sopratasse   di cui   al   comma    precedente  sono
          rispettivamente  ridotte    al tre   per cento  e  al dieci
          per cento  se il  versamento diretto  viene eseguito  entro
          i  tre giorni  successivi a  quello di scadenza.
            E' fatto  salvo    in  ogni  caso  il  pagamento    degli
          interessi previsti dall'art. 9.".
            (c) Si riporta il testo vigente  degli articoli 110, 181,
          193  e  212  del  R.D.  16    marzo  1942,  n. 267, recante
          "Disciplina del fallimento,  del  concordato    preventivo,
          dell'amministrazione  controllata    e  della  liquidazione
          coatta amministrativa":
            "Art. 110 (Progetto di ripartizione). - Il curatore, ogni
          due mesi a   partire  dalla  data    del  decreto  previsto
          dall'art.    97,  salvo  che    il      giudice    delegato
          stabilisca  un    termine   diverso,   deve  presentare  un
          prospetto  delle    somme disponibili   ed un   progetto di
          ripartizione     delle     medesime,     riservate   quelle
          occorrenti  per  la procedura.
            Il  giudice,  sentito il comitato  dei creditori, apporta
          al progetto le  variazioni che  ravvisa convenienti   e  ne
          ordina  il   deposito in cancelleria disponendo che tutti i
          creditori ne siano avvisati.
            I  creditori  possono  far  pervenire  entro dieci giorni
          dall'avviso  le  loro    osservazioni.    Trascorso    tale
          termine,    il    giudice    delegato,  tenuto  conto delle
          osservazioni, stabilisce con decreto  il piano di  riparto,
          rendendolo esecutivo".
            "Art.   181 (Sentenza  di omologazione). - Il  tribunale,
          accertata    la    sussistenza    delle  condizioni      di
          ammissibilita'    del  concordato  e  la  regolarita' della
          procedura, deve valutare:
            1)  la convenienza   economica del   concordato  per    i
          creditori,     in  relazione  alle  attivita'  esistenti  e
          all'efficienza dell'impresa;
            2) se sono  state raggiunte le  maggioranze    prescritte
          dalla  legge,  anche  in relazione agli eventuali creditori
          esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
            3)  se  le    garanzie  offerte  danno  la      sicurezza
          dell'adempimento  del  concordato  e,  nel    caso previsto
          dall'art. 160, comma  secondo, n. 2, se i beni offerti sono
          sufficienti per  il  pagamento  dei  crediti  nella  misura
          indicata nell'articolo stesso;
            4)  se  il   debitore, in relazione alle cause che  hanno
          provocato il dissesto e alla sua  condotta,  e'  meritevole
          del concordato.
            Concorrendo    tali condizioni,   il tribunale  pronunzia
          sentenza   di omologazione del    concordato;  in  mancanza
          dichiara  il fallimento del debitore.
            Nella  sentenza   di omologazione il tribunale  determina
          l'ammontare delle somme che  il  debitore  deve  depositare
          secondo   il   concordato  per  i    crediti    contestati.
          Determina    altresi'  le  modalita'   per   il  versamento
          delle  somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del
          concordato o  rimette al giudice   delegato  di  stabilirle
          con decreto successivo.
             Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130".
            "Art.    193 (Fine dell'amministrazione   controllata). -
          Il debitore che dimostra  di essere in grado  di soddisfare
          regolarmente le proprie   obbligazioni puo'  chiedere    al
          tribunale   anche      prima  del  termine    stabilito  la
          cessazione  della procedura.  In   tal caso   il  tribunale
          provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.
            Se     al   termine    dell'amministrazione   controllata
          risulta  che l'impresa non e'  in condizioni  di  adempiere
          regolarmente  le  proprie obbligazioni, si applica il terzo
          comma dell'articolo precedente".
            "Art.  212  (Ripartizione  dell'attivo).  -  Le     somme
          ricavate dalla  liquidazione  dell'attivo  sono distribuite
          secondo  l'ordine stabilito nell'art. 111.
            Previo   il   parere   del   comitato  di   sorveglianza,
          e   con l'autorizzazione  dell'autorita' che  vigila  sulla
          liquidazione,    il commissario  puo'  distribuire  acconti
          parziali,  sia   a   tutti   i creditori, sia    ad  alcune
          categorie di essi,  anche prima  che siano realizzate tutte
          le attivita' e accertate tutte le passivita'.
            Le  domande   tardive  per  l'ammissione   di  crediti  o
          per      il  riconoscimento     dei  diritti     reali  non
          pregiudicano le   ripartizioni gia' avvenute,  e    possono
          essere  fatte  valere sulle   somme non ancora distribuite,
          osservate le disposizioni dell'art. 112.
            Alle ripartizioni  parziali si applicano le  disposizioni
          dell'art.  113".
            (d) Si  riporta il testo  vigente dell'art.   2 del  D.L.
          30  gennaio 1979,   n. 26,  convertito, con  modificazioni,
          dalla    legge  3    aprile  1979,     n.  95,      recante
          "Provvedimenti        urgenti   per       l'amministrazione
          straordinaria delle grandi imprese in crisi":
            "Art. 2 (Poteri e compenso del  commissario).  -  Con  il
          decreto   che   dispone  la  procedura  di  amministrazione
          straordinaria puo' essere disposta,  tenendo  anche   conto
          dell'interesse     dei     creditori,     la  continuazione
          dell'esercizio dell'impresa  da parte  del commissario  per
          un  periodo non superiore a  due anni, prorogabile non piu'
          di  due  volte,  su      conforme   parere   del      CIPI,
          complessivamente  per   non oltre due anni.  Con successivi
          decreti,  tenendo anche conto  di eventuali  richieste  del
          comitato  di  sorveglianza  e  su conforme parere del CIPI,
          puo'   essere   in   tutto   o      in    parte    revocata
          l'autorizzazione  a continuare l'esercizio dell'impresa.
            Nel   caso   in   cui   imprese  collegate ai  sensi  del
          primo  comma dell'art.   3   del   presente   decreto-legge
          siano   assoggettate  alla procedura   di   amministrazione
          straordinaria     con     provvedimenti successivi,      il
          Ministro      dell'industria,     del       commercio     e
          dell'artigianato,  su  conforme  parere   del CIPI,    puo'
          fissare    un  termine    unico  per    la  durata    della
          continuazione   dell'esercizio  di  tutte  le    imprese  a
          decorrere  dalla  data    dell'ultimo  provvedimento, fermo
          restando che la continuazione dell'esercizio non puo' avere
          una durata complessiva superiore a cinque anni a  decorrere
          dalla data del primo provvedimento.
            Qualora    siano  in    via  di    definizione  soluzioni
          imprenditoriali e gestionali  che realizzano  una  adeguata
          salvaguardia  dei    patrimoni  aziendali  e    dei livelli
          occupazionali, il termine  di cui  al comma precedente puo'
          essere ulteriormente differito per il  periodo  massimo  di
          otto    mesi,    per    le    imprese    il    cui   regime
          commissariale   di amministrazione   straordinaria e'    in
          scadenza  entro il  31 dicembre 1984, al fine di consentire
          una  riforma  organica  della legge 3 aprile 1979, n. 95, e
          successive modifiche ed integrazioni.
            Ai fini del differimento di cui al precedente  comma,  il
          commissario     della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria presenta un apposito piano, che e'  approvato
          dal        Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  su  conforme  parere  del  Comitato  dei
          Ministri  per  il coordinamento della  politica industriale
          (CIPI). Con il  decreto di approvazione  del    piano    il
          Ministro    determina   la    durata   del differimento del
          termine indicato nel precedente comma.
            Il    commissario  predispone    un   programma, la   cui
          esecuzione    deve  essere  autorizzata  dall'autorita'  di
          vigilanza  su conforme parere del CIPI.  Il programma  deve
          prevedere,  in quanto  possibile e   tenendo conto    degli
          interessi   dei   creditori,   un   piano  di  risanamento,
          coerente     con   gli     indirizzi    della      politica
          industriale,      con indicazione specifica  degli impianti
          da riattivare  e di  quelli da completare,  nonche'   degli
          impianti    o   complessi    aziendali   da trasferire    e
          degli    eventuali nuovi   assetti   imprenditoriali;   per
          quanto  possibile  deve  essere  preservata  l'unita'   dei
          complessi operativi, compresi quelli da trasferire.
            Sino a  quando il  programma non e'  esecutivo, gli  atti
          eccedenti l'ordinaria    amministrazione    devono   essere
          specificatamente  autorizzati    dal  CIPI    a  pena    di
          nullita'.  L'autorizzazione non  e' necessaria    per   gli
          atti  previsti   nell'art.  35   della  legge fallimentare,
          se di valore non superiore a lire duecento milioni.
            Nella  distribuzione   di acconti   ai creditori previsti
          dal  secondo  comma    dell'art.    212     della     legge
          fallimentare,   sono  preferiti  i lavoratori dipendenti  e
          le imprese   artigiane e  industriali    con  non  piu'  di
          duecentocinquanta dipendenti.
            Il    compenso      del    commissario    e'    liquidato
          dall'autorita'    di  vigilanza  in  base  agli  emolumenti
          spettanti  ai  presidenti  degli  enti pubblici economici e
          tenendo conto della entita' della gestione".