Art. 7.
         Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
  1.  Le  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono  riservate
all'erario e concorrono  alla copertura degli oneri  del servizio del
debito pubblico,  nonche' alla realizzazione delle  linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria.  Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare  entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del presente  decreto,  sono  definite,  ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente articolo.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica,  e'  autorizzato  ad  apportare, con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti per  l'attuazione  del  presente
decreto.