Art. 2.
  Dopo  l'attuale  art. 498,  con  il  conseguente scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli relativi alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica
ed alla scuola di specializzazione in radioterapia:
           Scuola di specializzazione in radiodiagnostica
  Art.  499.  - La  scuola  di  specializzazione in  radiodiagnostica
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 500. - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale  delle  scienze  delle  immagini  e  radiolgia
interventistica e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica. La
scuola ha un tronco comune di  tre anni e si articola negli indirizzi
di  radiologia diagnostica  ed interventistica  e di  neuroradiologia
diagnostica e terapeutica.
  Art.  501.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
radiodiagnostica.
  Art. 502. - Il corso ha la  durata di quattro anni. Ciascun anno di
corso  prevede  200 ore  di  didattica  formale  e seminariale  e  di
attivita' di tirocinio guidate,  da effettuare frequentando strutture
radiologiche  universitarie  o  ospedaliere  convenzionate.  L'orario
annuo, comprensivo delle 200 ore di cui sopra, e' quello previsto per
il personale  medico a  tempo pieno  operante nel  servizio sanitario
nazionale.
  Art. 503. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta'  di medicina  e chirurgia e  dell'azienda policlinico.
Previa  deliberazione da  parte del  consiglio della  scuola potranno
concorrere  al  funzionamento  di  essa  strutture  radiologiche  del
servizio sanitario nazionale  rispondenti nel loro insieme  a tutti i
requisiti  di  idoneita'  di  cui all'art.  7  del  decreto-legge  n.
257/1991,   convenzionate  con   l'Universita'  ed   individuate  nei
protocolli d'intesa di  cui all'art. 6, comma 2  del decreto-legge n.
502/1992.  Alle  attivita'  didattiche  e  formative  provvedera'  il
personale       universitario      appartenente       ai      settori
scientificodisciplinari  di  cui  alla  tabella A  e,  in  regime  di
convenzione, quello dirigente del  servizio sanitario nazionale delle
corrispondenti  aree   funzionali  e  discipline.   Potranno  essere,
inoltre,  annualmente banditi  contratti d'insegnamento  riservati al
personale ospedaliero  di cui al  decreto-legge n. 382/1980.  La sede
amministrativa  e'  l'Istituto   di  radiologia  dell'Universita'  di
Messina.
  Art.  504. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi e' pari a otto  per anno, tenuto conto delle capacita'
formative delle  strutture di cui  all'art. 5 e dei  criteri generali
per la  regolamentazione degli accessi,  di cui all'art. 9,  comma 4,
della legge n. 341/1990. L'ammissione viene regolata secondo le norme
del  decreto ministeriale  del 16  settembre 1982,  emanato ai  sensi
dell'art. 13, comma 5 del  decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1982  pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale   della  Repubblica
italiana  n. 275  del 6  ottobre 1982,  tenendo conto  delle esigenze
sanitarie del Paese (art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 157/1991), e
ai sensi dell'art. 2, comma 7 e 8 capo I della tabella XLV/2 allegata
al decreto ministeriale 11 maggio 1995.
  Art. 505. -  Il piano di studi e di  addestramento professionale e'
determinato dal  consiglio di scuola,  sulla base degli  obiettivi da
raggiungere   nelle  diverse   aree  disciplinari,   degli  obiettivi
specifici  e dei  relativi  settori scientificodisciplinari  indicati
nelle tabelle  A e  B e  negli allegati.  Il piano  dettagliato delle
attivita' formative con la relativa ripartizione oraria e' deliberato
annualmente dal consiglio  di scuola e reso  pubblico unitamente alle
schede risorse aggiornate sia per quel  che riguarda i docenti che le
attrezzature.   Le  esigenze   per   l'attivita'   pratica  di   tipo
professionalizzante sono indicate nella tabella B. Le tabelle A e B e
l'allegato fanno parte integrante del presente statuto.
  Art.  506.  -  L'esame  finale consta  nella  presentazione  di  un
elaborato  scritto  su  una  tematica,  coerente  con  i  fini  della
specializzazione, assegnata allo specializzando  almeno un anno primo
dell'esame stesso  e realizzata  sotto la guida  di un  docente della
scuola.
  La  commissione  d'esame  per   il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  in  misura corrispondente  al  monte  ore pevisto,  aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati   secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
  Art. 507.  - Norma  transitoria: la  scuola di  specializzazione in
radiodiagnostica   e   quella   in  radioterapia   sostituiscono   la
preesistente scuola di specializzazione in radiologia.
                                                            Tabella A
              AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
             E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
 Area A - Propedeutica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve approfondire  le conoscenze  di
fisica   medica,  informatica,   anatomia  ed   anatomia  patologica,
biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia, ai fini di
una   adeguata    preparazione   nei   settori   della    scuola   di
specializzazione.
  Settori: F18X Diagnostica per  immagini e radioterapia; B01B Fisica
medica; E06A  Fisiologia umana; E09A Anatomia  umana; E10X Biofisica;
F04A  Patologia  generale;  F06A  Anatomia  Patologica;  F22A  Igiene
generale ed applicata; F22B Medicina legale; F10X Statistica medica.
  Area B - Tecnologia  della strumentazione, formazione, elaborazione
e conservazione delle immagini radiologiche.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata
sia  sulle strumentazioni  tradizionali che  sulle nuove  macchine di
diagnostica  per  immagini, deve  inoltre  essere  al corrente  delle
problematiche inerenti le immagini digitali.
  Settori: F18X Diagnostica per  immagini e radioterapia; B01B Fisica
medica; E10X Biofisica.
  Area C - Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.
  Obiettivo: lo specializzando deve  acquisire la completa conoscenza
delle tecniche di  impiego delle strumentazioni per  l'esame dei vari
organi ed apparati.
  Settori: F18X Diagnostica per  immagini e radioterapia; B01B Fisica
medica;  E10X  Biofisica;  F07A   Medicina  interna;  F08A  Chirurgia
generale.
  Area  D -  Metodologia  e  radiologia clinica  dei  vari organi  ed
apparati.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve conoscere  le  metodologie  da
impiegare per lo studio dei vari  organi ed apparati e deve conoscere
i problemi inerenti  alla clinica medica e chirurgica  per un preciso
orientamento delle metodiche da  impiegare. Deve inoltre conoscere le
possibilita'  di studio  funzionale  degli organi  ed  apparati e  di
localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare,
SPET, Pet).
  Settori:  F18X  Diagnostica  per   immagini  e  radioterapia;  F07A
Medicina interna; F08A Chirurgia generale.
  Area E - Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.
  Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve sapere praticare
esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica
dei vari organi ed apparati.
  Settori:  F18X  Diagnostica  per   immagini  e  radioterapia;  F07A
Medicina interna; F08A Chirurgia generale.
 Area F - Organizzativa gestionale e forense.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve acquisire  la  conoscenza  per
programmare l'attivita'  di un servizio di  radiologia, organizzare e
gestire  le diverse  attivita',  deve altresi'  conoscere i  problemi
medicolegali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.
  Settori: F18X Diagnostica per  immagini e radioterapia; F22A Igiene
generale ed applicata; F22B medicina legale.
 Area G - Neuroradiologia (specifico indirizzo).
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  acquisire   un'approfondita
conoscenza dell'anatomia ed anatomia  patologica relative al settore,
di tutte le metodiche  neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche,
nonche' nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.
  Settori:  F18X  Diagnostica  per   immagini  e  radioterapia;  F11B
Neurologia; F12A Neuroradiologia; F12B Neurochirurgia.
                                                            Tabella B
                STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO
                         PROFESSIONALIZZANTE
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve avere frequentato le sezioni,  i servizi generali e speciali del
reparto  radiologico  avendo  collaborato all'effettuazione  ed  alla
refertazione degli esami come di seguito elencato:
  frequenza per mesi due del trattamento immagini, informatica, ecc.;
  frequenza  per   mesi  quattro  della  sezione   di  ecografia  con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1000 esami;
  frequenza   per   mesi   quattro  della   sezione   di   tomografia
computerizzata con partecipazione all'iter  diagnostico di almeno 750
esami;
  frequenza per mesi cinque della  sezione di risonanza magnetica con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 700 esami;
  frequenza per mesi sette della  sezione di radiologia scheletrica e
dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di
almeno 1500 esami;
  frequenza   per   mesi   cinque   della   sezione   di   radiologia
gastrointestinale e  genitourinaria (compresi organi  addominali) con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami;
  frequenza per mesi quatro del  reparto o sezione di neuroradiologia
con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami;
  frequenza   per   mesi   cinque   della   sezione   di   radiologia
cardiovascolare  ed   interventistica  con   partecipazione  all'iter
diagnostico di almeno 400 esami;
  frequenza  per  mesi  due  del  reparto  o  sezione  di  radiologia
d'urgenza e  pronto soccorso con partecipazione  all'iter diagnostico
di almeno 500 esami;
  frequenza   per  mesi   due  della   sezione  di   mammografia  con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami;
  frequenza per mesi uno  della sezione di radiologia maxillofacciale
ed  odontostomatologica con  partecipazione  all'iter diagnostico  di
almeno 300 esami;
  frequenza per tre mesi della  sezione di radiologia pediatrica, con
partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami.
   Costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali:
  radiologia  informatica:  acquisizioni  di  conoscenze  teoriche  e
pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi
o  all'utilizzazione  di  apparecchiature  per  l'elaborazione  delle
immagini.
  Lo  specializzando deve,  inoltre,  avere  acquisito esperienze  di
teleradiologia.
                     Indirizzo di neuroradiologia
  Lo specializzando  deve frequentare nell'ultimo anno  un reparto di
neuroradiologia o una sezione  aggregata con partecipazione ad almeno
1600 esami.
  Tale periodo, che  riguarda il quarto anno,  dovra' essere detratto
in  proporzione   dal  periodo  di  frequenza   negli  altri  reparti
radiologici.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  una
sperimentazione clinica controllata.
                     Scuola di specializzazione
                           in radioterapia
  Art. 508. - La scuola  di specializzazione in radioterapia risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.
  Art. 509. - La scuola ha  lo scopo di formare medici specialisti in
radioterapia  con  particolare  riguardo al  ruolo  della  disciplina
nell'ambito della  oncologia come modalita' terapeutica  esclusiva od
integrata con le altre discipline oncologiche.
  Art.  510.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
radioterapia.
  Art. 511. - Il corso ha la  durata di quattro anni. Ciascun anno di
corso  prevede  200 ore  di  didattica  formale  e seminariale  e  di
attivita' di  tirocinio guidate da effettuare  frequentando strutture
radiologiche  universitarie  od ospedaliere  convenzionate.  L'orario
annuo comprensivo delle  200 ore di cui sopra e'  quello previsto per
il personale  medico operante  a tempo  pieno nel  servizio sanitario
nazionale.
  Art. 512. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta' di  medicina e chirurgia e  della azienda policlinico.
Previa  deliberazione da  parte del  consiglio della  scuola potranno
concorrere      al      funzionamento     di      essa      strutture
radiologicheradioterapiche    del   servizio    sanitario   nazionale
rispondenti nel loro insieme a tutti  i requisiti di idoneita' di cui
all'art.  7   del  decreto-legge   n.  257/1991,   convenzionate  con
l'Universita' ed individuate nei  protocolli d'intesa di cui all'art.
6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992. Alle attivita' didattiche e
formative  provvedera'  il  personale universitario  appartenente  ai
settori scientificodisciplinari di cui alla  tabella A e in regime di
convenzione quello  dirigente del servizio sanitario  nazionale delle
corrispondenti  aree   funzionali  e  discipline.   Potranno  essere,
inoltre,  banditi annualmente  contratti d'insegnamento  riservati al
personale ospedaliero di cui al decreto-legge n. 32/1980.
  La  sede amministrativa  e'  l'Istituto di  scienze radiologiche  -
Servizio  autonomo di  radioterapia  oncologica  - Universita'  degli
studi di Messina.
  Art.  513. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi e'  di quattro per anno, tenuto  conto delle capacita'
formative delle  strutture di cui  all'art. 5 e dei  criteri generali
per  la regolamentazione  degli accessi  di cui  all'art. 9,  comma 4
della legge n. 341/1990.
  L'ammissione   viene  regolata   secondo  le   norme  del   decreto
ministeriale del  16 settembre  1982 emanato  ai sensi  dell'art. 13,
comma  5 del  decreto  del Presidente  della  Repubblica n.  162/1982
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. n. 275
del 6 ottobre  1982 tenendo conto delle esigenze  sanitarie del Paese
(art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 157/1991), e ai sensi dell'art.
2,  comma 7  e 8  capo I  della tabella  XLV/ 2  allegata al  decreto
ministeriale 11 maggio 1995.
  Art. 514. -  Il piano di studi e di  addestramento professionale e'
determinato dal  consiglio di  scuola sulla  base degli  obiettivi da
raggiungee nelle diverse aree disciplinari, degli obiettivi specifici
e dei relativi settori scientificodisciplinari indicati nelle tabelle
A  e  B  e  negli  allegati. Il  piano  dettagliato  delle  attivita'
formative  con   la  relativa   ripartizione  oraria   e'  deliberato
annualmente dal consiglio  di scuola e reso  pubblico unitamente alle
schede risorse aggiornate sia per quel  che riguarda i docenti che le
attrezzature.   Le  esigenze   per   l'attivita'   pratica  di   tipo
professionalizzante sono indicate nella tabella B. Le tabelle A e B e
l'allegato fanno parte integrante del presente statuto.
  Art.  515.  -  L'esame  finale consta  nella  presentazione  di  un
elaborato  scritto  su  una  tematica,  coerente  con  i  fini  della
specializzazione, assegnata allo specializzando  almeno un anno primo
dell'esame stesso  e realizzata  sotto la guida  di un  docente della
scuola.
  La  commissione  d'esame  per   il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  in misura  corrispondente  al monte  ore previsto,  aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati   secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
  Art. 516.  - Norma  transitoria: la  scuola di  specializzazione in
radiodiagnostica   e   quella   in  radioterapia   sostituiscono   la
preesistente scuola di specializzazione in radiologia.
                                                            Tabella A
              AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
             E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
  1 - Area della fisica della  tecnologia e delle tecniche di impiego
degli strumenti della radioterapia e dell'informatica.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  acquisire  conoscenze  sulle
sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle
procedure di  dosimetria dei fasci di  radiazioni, sulle attrezzature
per radioterapia esterna e  per brachiterapia, sulle attrezzature per
la simulazione, sulle tecniche  di trattamento con tali attrezzature,
sui sistemi per  il calcolo della dose, sulle  procedure di controllo
di qualita', sulle procedure di radioprotezione.
  Settori:   B01B  Fisica   medica;  E10X   Biofisica  medica;   F18X
Diagnostica per  immagini e  radioterapia; F22C Medicina  del lavoro;
K05V Informatica; K06X Bioingegneria.
 2 - Area della radiobiologia e della radioprotezionistica.
  Obiettivo: lo  specializzando deve  approfondire le  conoscenze sui
meccanismi  d'azione delle  radiazioni  sulle popolazioni  cellulari,
sulla  risposta temorale  alle  radiazioni, sugli  effetti precoci  e
tardivi sui vari  tessuti ed organi, sugli  indicatori della risposta
biologica  alle  radiazioni,  sui   criteri  di  radioprotezione  dei
lavoratori e della popolazione.
  Settori:  F18X  Diagnostica  per   immagini  e  radioterapia;  F04A
Patologia generale; F06A Anatomia patologica; F22A Igiene generale ed
applicata; F22B Medicina legale.
  3 - Area  della diagnostica per immagini e  di rappresentazione dei
tumori con le tecniche di immagini.
  Obiettivo: lo  specializzando deve raggiungere grado  di conoscenze
adeguato  ad interpretare  correttamente  le  immagini per  formulare
giudizio  clinico  autonomo  e  procedere alla  simulazione  ed  alla
preparazione dei piani di trattamento.
  Settori F18X  Diagnostica per immagini e  radioterapia; B01B Fisica
medica; K05B Informatica.
 4 - Area dell'oncologia generale.
  Obiettivo: lo specializzando deve  approfondire le conoscenze sulla
biologia  del   cancro,  sulle  misure  di   prevenzione  primaria  e
secondaria,   sulla  istopatologia   dei   tumori,   sui  metodi   di
classificazione e sui fattori prognostici.
  Settori:  F04A Patologia  generale;  F04B  Patologia clinica;  F06A
Anatomia patologica; F22A Igiene generale ed applicata.
 5 - Area dell'oncologia clinica.
  Obiettivo: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze adeguate
sui sintomi  e sui  quadri clinici  delle malattie  neoplastiche, sul
ruolo  generale  della  terapia oncologica,  della  chirurgia,  della
radioterapia, della  terapia medica (chemioterapia,  ormonoterapia ed
altre terapie) e della loro  integrazione nelle terapie di supporto e
nell'assistenza al malato terminale.
  Settori:  F08A  Chirurgia  generale; F04C  Oncologia  medica;  F18X
Diagnostica per  immagini e  radioterapia; F21X  Anestesiologia; F07A
Medicina interna; E07X Farmacologia;
 6 - Area di radioterapia clinica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  sulla  base  della  conoscenza  dei
risultati delle varie  metodiche deve essere in grado  di definire la
impostazione  clinica  del  trattamento radioterapico  in  un  quadro
generale  a  carattere interdisciplinare;  deve  essere  in grado  di
eseguire le  varie fasi  della procedura  radioterapica (simulazione,
planning   e  verifica)   sia  con   radioterapia  esterna   che  con
brachiterapia  e  di  programmare   ed  effettuare  il  followup  del
paziente.
  Settori:  F18X  Diagnostica  per   immagini  e  radioterapia;  F06A
Anatomia patologica; F04C Oncologia  medica; F08A Chirurgia generale;
F07A Medicina interna.
                                                            Tabella B
                STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO
                         PROFESSIONALIZZANTE
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve avere:
    frequentato per due annualita' il reparto di degenza;
  frequentato per una annualita' il reparto di brachiterapia;
  frequentato per una  annualita' i reparti di  radioterapia da fasci
esterni, dosimetria e piani di trattamento.
  A) Reparti di degenza.
  Lo  specializzando deve  partecipare  all'attivita' clinica,  dalla
visita iniziale  alla revisione della documentazione  esistente, alla
sua integrazione ed alla  discussione dell'impostazione diagnostica e
delle decisioni terapeutiche.
  Egli deve  inoltre partecipare alla revisione  della documentazione
proveniente  dai  reparti  di  radioterapia  esterna,  brachiterapia,
dosimetria e sezione di piani  di trattamento e deve partecipare alla
valutazione   della  documentazione   di  diagnostica   per  immagini
(radiodiagnostica tradizionale,  ecografia, TC e RM)  con riferimento
all'anatomia ed alla morfologia oncologica.
  Lo  specializzando deve  seguire  l'evoluzione  della malattia  nei
singoli casi in dipendenza di  processi di regressione della malattia
e di eventuale comparsa di fenomeni secondari o di complicanze.
  Lo specializzando  deve aver  seguito personalmente almeno  50 casi
clinici relativi a pazienti ricoverati.
  B) Reparti di brachiterapia.
  Lo specializzando deve  partecipare all'attivita' clinica, relativa
ai  procedimenti di  brachiterapia interstiziale  ed alla  evoluzione
della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati anche
in  relazione alla  eventuale  comparsa di  fenomeni  secondari e  di
comiplicanze.  Lo   specializzando  deve  inoltre   partecipare  alla
discussione sul  significato della documentazione di  diagnostica per
immagini. Lo specializzando deve aver  eseguito su almeno 50 pazienti
procedure di brachiterapia interstiziale, brachiterapia endocavitaria
e terapia radiometabolica, di regola  in collaborazione con il medico
nucleare che ne ha la competenza.
  C) Reparti di radioterapia con fasci esterni, dosimetria e piani di
trattamento.
  Lo specializzando deve  partecipare attivamente a tutte  le fasi di
preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico da fasci
esterni sia su pazienti ambulatoriali  che ricoverati con le tecniche
relative a:
  acceleratore lineare e telecobalto  terapia per le irradiazioni con
fasci esterni;
  simulatore   universale    per   le    immagini   (radiodiagnostica
tradizionale, ecografia, TC, RM);
  sezione TC  e RM per  la definizione  della comparsa di  recidive e
danni iatrogeni;
  reparto di  calcolo per  la compilazione  dei piani  di trattamento
individuali;
  officina  meccanica  per la  produzione  automatica  di modelli  di
schermatura sagomata personalizzati;
  laboratorio di dosimetria, per il controllo e la taratura dei fasci
di radiazioni.
  D)   Lo   specializzando   dovra'   aver   eseguito   personalmente
l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno:
    25 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;
  25 pazienti gia' trattati, esaminati per controllo con l'impiego di
immagini diagnostiche;
    10 pazienti studiati con simulatore universale;
  10 pazienti con  volumi di irradiazione definiti su  documenti TC o
RM;
  10 studi su calcolatore di piani di trattamento individuali;
    10 modelli di schermatura sagomata personalizzata;
  10 controlli  dosimetrici di  un fascio  di radiazioni  da sorgente
esterna  infine   lo  specializzando  deve  avere   partecipato  alla
conduzione, secondo  le norme  di buona pratica  clinica di  almeno 3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 24 novembre 1997
                                                Il rettore: Cuzzocrea