Art. 2. Dopo l'attuale art. 498, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica ed alla scuola di specializzazione in radioterapia: Scuola di specializzazione in radiodiagnostica Art. 499. - La scuola di specializzazione in radiodiagnostica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 500. - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze delle immagini e radiolgia interventistica e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica. La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica. Art. 501. - La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica. Art. 502. - Il corso ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale e di attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture radiologiche universitarie o ospedaliere convenzionate. L'orario annuo, comprensivo delle 200 ore di cui sopra, e' quello previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale. Art. 503. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e dell'azienda policlinico. Previa deliberazione da parte del consiglio della scuola potranno concorrere al funzionamento di essa strutture radiologiche del servizio sanitario nazionale rispondenti nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991, convenzionate con l'Universita' ed individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992. Alle attivita' didattiche e formative provvedera' il personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e, in regime di convenzione, quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Potranno essere, inoltre, annualmente banditi contratti d'insegnamento riservati al personale ospedaliero di cui al decreto-legge n. 382/1980. La sede amministrativa e' l'Istituto di radiologia dell'Universita' di Messina. Art. 504. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' pari a otto per anno, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 e dei criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. L'ammissione viene regolata secondo le norme del decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 6 ottobre 1982, tenendo conto delle esigenze sanitarie del Paese (art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 157/1991), e ai sensi dell'art. 2, comma 7 e 8 capo I della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995. Art. 505. - Il piano di studi e di addestramento professionale e' determinato dal consiglio di scuola, sulla base degli obiettivi da raggiungere nelle diverse aree disciplinari, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari indicati nelle tabelle A e B e negli allegati. Il piano dettagliato delle attivita' formative con la relativa ripartizione oraria e' deliberato annualmente dal consiglio di scuola e reso pubblico unitamente alle schede risorse aggiornate sia per quel che riguarda i docenti che le attrezzature. Le esigenze per l'attivita' pratica di tipo professionalizzante sono indicate nella tabella B. Le tabelle A e B e l'allegato fanno parte integrante del presente statuto. Art. 506. - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno primo dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore pevisto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Art. 507. - Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in radiologia. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI Area A - Propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia, ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E10X Biofisica; F04A Patologia generale; F06A Anatomia Patologica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F10X Statistica medica. Area B - Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini, deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; E10X Biofisica. Area C - Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche di impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; E10X Biofisica; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale. Area D - Metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilita' di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, Pet). Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale. Area E - Radiologia interventistica vascolare e non vascolare. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve sapere praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale. Area F - Organizzativa gestionale e forense. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attivita' di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attivita', deve altresi' conoscere i problemi medicolegali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F22A Igiene generale ed applicata; F22B medicina legale. Area G - Neuroradiologia (specifico indirizzo). Obiettivo: lo specializzando deve acquisire un'approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonche' nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia; F12B Neurochirurgia. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato all'effettuazione ed alla refertazione degli esami come di seguito elencato: frequenza per mesi due del trattamento immagini, informatica, ecc.; frequenza per mesi quattro della sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1000 esami; frequenza per mesi quattro della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 750 esami; frequenza per mesi cinque della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 700 esami; frequenza per mesi sette della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1500 esami; frequenza per mesi cinque della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami; frequenza per mesi quatro del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami; frequenza per mesi cinque della sezione di radiologia cardiovascolare ed interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 400 esami; frequenza per mesi due del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami; frequenza per mesi due della sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami; frequenza per mesi uno della sezione di radiologia maxillofacciale ed odontostomatologica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami; frequenza per tre mesi della sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami. Costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali: radiologia informatica: acquisizioni di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi o all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini. Lo specializzando deve, inoltre, avere acquisito esperienze di teleradiologia. Indirizzo di neuroradiologia Lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia o una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1600 esami. Tale periodo, che riguarda il quarto anno, dovra' essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata. Scuola di specializzazione in radioterapia Art. 508. - La scuola di specializzazione in radioterapia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 509. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in radioterapia con particolare riguardo al ruolo della disciplina nell'ambito della oncologia come modalita' terapeutica esclusiva od integrata con le altre discipline oncologiche. Art. 510. - La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia. Art. 511. - Il corso ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale e di attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando strutture radiologiche universitarie od ospedaliere convenzionate. L'orario annuo comprensivo delle 200 ore di cui sopra e' quello previsto per il personale medico operante a tempo pieno nel servizio sanitario nazionale. Art. 512. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e della azienda policlinico. Previa deliberazione da parte del consiglio della scuola potranno concorrere al funzionamento di essa strutture radiologicheradioterapiche del servizio sanitario nazionale rispondenti nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991, convenzionate con l'Universita' ed individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992. Alle attivita' didattiche e formative provvedera' il personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e in regime di convenzione quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Potranno essere, inoltre, banditi annualmente contratti d'insegnamento riservati al personale ospedaliero di cui al decreto-legge n. 32/1980. La sede amministrativa e' l'Istituto di scienze radiologiche - Servizio autonomo di radioterapia oncologica - Universita' degli studi di Messina. Art. 513. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di quattro per anno, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 e dei criteri generali per la regolamentazione degli accessi di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990. L'ammissione viene regolata secondo le norme del decreto ministeriale del 16 settembre 1982 emanato ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. n. 275 del 6 ottobre 1982 tenendo conto delle esigenze sanitarie del Paese (art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 157/1991), e ai sensi dell'art. 2, comma 7 e 8 capo I della tabella XLV/ 2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995. Art. 514. - Il piano di studi e di addestramento professionale e' determinato dal consiglio di scuola sulla base degli obiettivi da raggiungee nelle diverse aree disciplinari, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari indicati nelle tabelle A e B e negli allegati. Il piano dettagliato delle attivita' formative con la relativa ripartizione oraria e' deliberato annualmente dal consiglio di scuola e reso pubblico unitamente alle schede risorse aggiornate sia per quel che riguarda i docenti che le attrezzature. Le esigenze per l'attivita' pratica di tipo professionalizzante sono indicate nella tabella B. Le tabelle A e B e l'allegato fanno parte integrante del presente statuto. Art. 515. - L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno primo dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Art. 516. - Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in radiologia. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 1 - Area della fisica della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e dell'informatica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia esterna e per brachiterapia, sulle attrezzature per la simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualita', sulle procedure di radioprotezione. Settori: B01B Fisica medica; E10X Biofisica medica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F22C Medicina del lavoro; K05V Informatica; K06X Bioingegneria. 2 - Area della radiobiologia e della radioprotezionistica. Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi d'azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta temorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari tessuti ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F04A Patologia generale; F06A Anatomia patologica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale. 3 - Area della diagnostica per immagini e di rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini. Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere grado di conoscenze adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare giudizio clinico autonomo e procedere alla simulazione ed alla preparazione dei piani di trattamento. Settori F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica; K05B Informatica. 4 - Area dell'oncologia generale. Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici. Settori: F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F22A Igiene generale ed applicata. 5 - Area dell'oncologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale della terapia oncologica, della chirurgia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia, ormonoterapia ed altre terapie) e della loro integrazione nelle terapie di supporto e nell'assistenza al malato terminale. Settori: F08A Chirurgia generale; F04C Oncologia medica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F21X Anestesiologia; F07A Medicina interna; E07X Farmacologia; 6 - Area di radioterapia clinica. Obiettivo: lo specializzando sulla base della conoscenza dei risultati delle varie metodiche deve essere in grado di definire la impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale a carattere interdisciplinare; deve essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning e verifica) sia con radioterapia esterna che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il followup del paziente. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F06A Anatomia patologica; F04C Oncologia medica; F08A Chirurgia generale; F07A Medicina interna. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere: frequentato per due annualita' il reparto di degenza; frequentato per una annualita' il reparto di brachiterapia; frequentato per una annualita' i reparti di radioterapia da fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento. A) Reparti di degenza. Lo specializzando deve partecipare all'attivita' clinica, dalla visita iniziale alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica e delle decisioni terapeutiche. Egli deve inoltre partecipare alla revisione della documentazione proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e sezione di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC e RM) con riferimento all'anatomia ed alla morfologia oncologica. Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia nei singoli casi in dipendenza di processi di regressione della malattia e di eventuale comparsa di fenomeni secondari o di complicanze. Lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 50 casi clinici relativi a pazienti ricoverati. B) Reparti di brachiterapia. Lo specializzando deve partecipare all'attivita' clinica, relativa ai procedimenti di brachiterapia interstiziale ed alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati anche in relazione alla eventuale comparsa di fenomeni secondari e di comiplicanze. Lo specializzando deve inoltre partecipare alla discussione sul significato della documentazione di diagnostica per immagini. Lo specializzando deve aver eseguito su almeno 50 pazienti procedure di brachiterapia interstiziale, brachiterapia endocavitaria e terapia radiometabolica, di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha la competenza. C) Reparti di radioterapia con fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento. Lo specializzando deve partecipare attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico da fasci esterni sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati con le tecniche relative a: acceleratore lineare e telecobalto terapia per le irradiazioni con fasci esterni; simulatore universale per le immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM); sezione TC e RM per la definizione della comparsa di recidive e danni iatrogeni; reparto di calcolo per la compilazione dei piani di trattamento individuali; officina meccanica per la produzione automatica di modelli di schermatura sagomata personalizzati; laboratorio di dosimetria, per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni. D) Lo specializzando dovra' aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno: 25 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni; 25 pazienti gia' trattati, esaminati per controllo con l'impiego di immagini diagnostiche; 10 pazienti studiati con simulatore universale; 10 pazienti con volumi di irradiazione definiti su documenti TC o RM; 10 studi su calcolatore di piani di trattamento individuali; 10 modelli di schermatura sagomata personalizzata; 10 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 24 novembre 1997 Il rettore: Cuzzocrea