Art. 2. Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, l'impresa deve presentare istanza, corredata della documentazione di cui all'allegato A al presente decreto, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.