Art. 2.
  Al fine  di conseguire la  concessione del contributo  previsto dal
comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, l'impresa deve presentare
istanza,  corredata della  documentazione  di cui  all'allegato A  al
presente decreto, al Ministero per  le politiche agricole - Direzione
generale della  pesca e dell'acquacoltura, entro  trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.