Art. 3.
  Il contributo  a fondo perduto  di cui  al presente decreto  non e'
cumulabile con  altre provvidenze  allo stesso titolo  disposte dallo
Stato, dalle regioni, dalle province o altri enti pubblici.
  Qualora si  accerti che  l'impresa abbia  usufruito, per  lo stesso
titolo, di altre agevolazioni, il Ministero per le politiche agricole
dispone  la restituzione  del contributo  concesso, maggiorato  degli
interessi pari al costo di  provvista, riconosciuto dal Ministero del
tesoro, vigente alla data di concessione.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 11 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
 Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 366