Art. 3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o altri enti pubblici. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero per le politiche agricole dispone la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 11 novembre 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 366