Allegato Art. 4. (Omissis). Comma 2. Una quota non inferiore al 10% dei proventi della partecipazione nella societa' per azioni conferitaria deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa' di cui al primo comma dell'art. 3. La relativa riserva puo' essere investita in titoli della societa' stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato. (Omissis). Art. 6. (Omissis). Comma 2. Esso si incrementa per effetto di: tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio. Art. 7. Sono organi della Fondazione: 1) l'assemblea dei soci; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il presidente; 4) il collegio dei sindaci; 5) il segretario generale. Art. 15. (Omissis). Comma 2. Potra' delegare poteri di ordinaria amministrazione al presidente ed al segretario generale determinando gli atti o le categorie di atti delegati. Art. 17. (Omissis). Comma 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per la cessione della maggioranza delle azioni della societa' conferitaria, per l'approvazione del regolamento e le limitazioni transitorie della propria attivita' istituzionale ad alcuni settori o sottosettori tra quelli previsti nello statuto di cui all'art. 2, per le modificazioni statutarie e per la nomina e la revoca del segretario generale le deliberazioni vanno assunte con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede. (Omissis). Comma 4. Il presidente firma i verbali con il segretario generale, il quale svolge funzioni di segretario del consiglio. (Omissis). Art. 18. Comma 1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente: convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare; sorveglia il buon andamento della Fondazione; adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento necessario, d'intesa con il segretario generale, riferendo al consiglio alla prima adunanza. (Omissis). Art. 22. Comma 1. Il consiglio di amministrazione nomina il segretario generale determinando la durata dell'incarico e il compenso. Comma 2. Egli deve essere in possesso di elevata e comprovata professionalita' e di requisiti tali da consentirgli di interpretare e realizzare in modo ampio le finalita' della Fondazione. Comma 3. Il segretario generale: a) organizza e sovrintende a tutta l'attivita' della Fondazione; b) ...(Omissis). Comma 4. In caso di assenza o di adempimento il segretario generale e' sostituito nelle funzioni da un dipendente di societa' partecipante della Fondazione all'uopo designato dal consiglio di amministrazione. Comma 5. Qualora le cariche di segretario generale o del suo sostituto siano ricoperte da personale della partecipata Cassa di risparmio di Fermo S.p.a., per le cariche stesse potra' essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione. Art. 27. Il presidente, il vice presidente, e i componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.