(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 4.
   (Omissis).
Comma 2.
  Una quota  non inferiore al  10% dei proventi  della partecipazione
nella  societa'   per  azioni   conferitaria  deve   comunque  essere
accantonata ad  apposita riserva  finalizzata alla  sottoscrizione di
eventuali aumenti  di capitale della  societa' di cui al  primo comma
dell'art.  3. La  relativa riserva  puo' essere  investita in  titoli
della societa' stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
   (Omissis).
                               Art. 6.
   (Omissis).
Comma 2.
   Esso si incrementa per effetto di:
    tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
  liberalita'   a  qualsiasi   titolo  pervenute   ed  esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio.
                               Art. 7.
   Sono organi della Fondazione:
    1) l'assemblea dei soci;
    2) il consiglio di amministrazione;
    3) il presidente;
    4) il collegio dei sindaci;
   5) il segretario generale.
                              Art. 15.
   (Omissis).
Comma 2.
  Potra' delegare  poteri di ordinaria amministrazione  al presidente
ed al  segretario generale  determinando gli atti  o le  categorie di
atti delegati.
                              Art. 17.
   (Omissis).
Comma 2.
  Le deliberazioni  sono assunte a  maggioranza dei presenti.  Per la
cessione della maggioranza delle  azioni della societa' conferitaria,
per l'approvazione del regolamento e le limitazioni transitorie della
propria attivita' istituzionale ad  alcuni settori o sottosettori tra
quelli previsti nello statuto di cui all'art. 2, per le modificazioni
statutarie e  per la nomina  e la  revoca del segretario  generale le
deliberazioni vanno assunte  con il voto favorevole di  due terzi dei
membri in carica. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
   (Omissis).
Comma 4.
  Il presidente firma i verbali  con il segretario generale, il quale
svolge funzioni di segretario del consiglio.
   (Omissis).
                              Art. 18.
Comma 1.
  Il  presidente  ha la  legale  rappresentanza  della Fondazione  di
fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente:
  convoca e  presiede il consiglio di  amministrazione, proponendo le
materie da trattare;
    sorveglia il buon andamento della Fondazione;
  adotta in  caso d'urgenza  ogni provvedimento  necessario, d'intesa
con  il  segretario  generale,  riferendo  al  consiglio  alla  prima
adunanza.
   (Omissis).
                              Art. 22.
 Comma 1.
  Il  consiglio  di  amministrazione nomina  il  segretario  generale
determinando la durata dell'incarico e il compenso.
 Comma 2.
  Egli   deve   essere   in   possesso  di   elevata   e   comprovata
professionalita' e di requisiti  tali da consentirgli di interpretare
e realizzare in modo ampio le finalita' della Fondazione.
Comma 3.
   Il segretario generale:
  a) organizza e sovrintende a tutta l'attivita' della Fondazione;
     b) ...(Omissis).
Comma 4.
  In  caso di  assenza o  di  adempimento il  segretario generale  e'
sostituito nelle  funzioni da un dipendente  di societa' partecipante
della Fondazione all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.
 Comma 5.
  Qualora le cariche di segretario generale o del suo sostituto siano
ricoperte da personale della partecipata  Cassa di risparmio di Fermo
S.p.a.,  per le  cariche stesse  potra' essere  riconosciuto solo  il
rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri e le
modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 27.
  Il presidente, il vice presidente,  e i componenti del consiglio di
amministrazione in carica alla  data di deliberazione delle modifiche
al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla
scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.