(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 3
            CRITERI DI PRIORITA' NEL CASO DI DOMANDE SUPERIORI
                            ALLE DISPONIBILITA'
    L'articolo  5, paragrafo 2, del regolamento di applicazione della
Commissione stabilisce che gli Stati membri determinano  criteri  per
stabilire,  in  caso  di  domande  superiori  alle disponibilita', le
superfici che possono beneficiare del premio di estirpazione.
    Sulla base di tali disposizioni e' stata  formulata  la  seguente
scala decrescente di priorita':
    1. estirpazione totale;
    2.  varieta'  non  richieste  dal  mercato che hanno dato luogo a
ritiri di mercato;
    3.  aziende  che  si  trovano   ubicate   in   aree   a   rischio
fitosanitario;
    4. aziende che non hanno usufruito di finanziamenti, comunitari o
nazionali, all'impianto;
    5.  aziende  che non hanno usufruito di altre operazioni analoghe
di estirpazione.