Art. 2.
  Fino   all'approvazione  del   piano  territoriale   paesistico  e,
comunque,  entro  e   non  oltre  l'anno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  e'  vietata,  nel  territorio
descritto ed  individuato nel decreto  n. 6689 del 7  settembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del
6 novembre 1993, facente parte del comune di Noto, ogni modificazione
dell'assetto del  territorio, nonche'  qualsiasi opera  edilizia, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di  consolidamento  statico  e   di  restauro  conservativo  che  non
alternino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.