Art. 2. Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, e' vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 6689 del 7 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre 1993, facente parte del comune di Noto, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alternino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.