IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge  24  giugno  1997, n.  196,  "Norme  in materia  di
promozione dell'occupazione", art. 26;
  Visto il  decreto legislativo  7 agosto  1997, n.  280, "Attuazione
della delega  conferita dall'art. 26  della legge 24 giugno  1997, n.
196,  in materia  di interventi  a favore  di giovani  inoccupati nel
Mezzogiorno", con particolare riguardo all'art. 2;
  Tenuto conto dei dati relativi al numero medio annuo nell'anno 1996
di  persone in  cerca di  occupazione  da piu'  di un  anno, di  eta'
compresa  tra i  20 e  i 29  anni, secondo  la definizione  allargata
ISTAT, nonche' dei dati degli  inoccupati iscritti nella prima classe
delle liste di collocamento;
  Tenuto  conto dei  dati  comunicati dalle  direzioni regionali  del
lavoro  relativamente  ai progetti  di  lavori  di pubblica  utilita'
presentati  alle  commissioni  regionali  per l'impiego  e  dei  dati
comunicati  dall'INPS circa  le  dichiarazioni  di disponibilita'  da
parte delle  imprese ad attivare borse  di lavoro, con il  numero dei
giovani da coinvolgere nel piano straordinario;
  Tenuto conto dei progetti di  lavori di pubblica utilita' di ambito
territoriale interregionale presentati  alla commissione centrale per
l'impiego, con l'indicazione del numero dei giovani interessati;
  Considerato che il numero  dei giovani complessivamente interessati
al  piano straordinario  di lavori  di pubblica  utilita' e  borse di
lavoro e'  notevolmente superiore  al numero  di giovani  che possono
essere avviati effettivamente in base al finanziamento previsto dalla
legge n. 196/1997 pari a 1.000 miliardi per almeno 100.000 giovani;
  Tenuto conto  della spesa necessaria alla  copertura del contributo
previsto  per  le  spese per  l'assistenza  tecnicoprogettuale  delle
agenzie di promozione  di lavoro e di impresa, del  contributo per le
spese per le attrezzature necessarie allo svolgimento dei progetti di
lavori di pubblica  utilita' e le attivita' di  impresa da promuovere
al termine dei progetti;
  Tenuto conto della spesa  necessaria alla copertura finanziaria del
sussidio previsto e degli eventuali  oneri accessori spettanti pari a
lire 820.000 procapite;
  Ritenuta  la  necessita' -  al  fine  di raggiungere  le  finalita'
previste  dalla   legge  n.  196/1997   -  di  tenere   conto,  nella
ripartizione  delle   risorse,  per  ciascuna  regione   e  provincia
interessata, dei dati relativi al  numero dei giovani avviabili e dei
dati ISTAT  citati sulla disoccupazione giovanile  posti in relazione
al vincolo finanziario stabilito dalla normativa;
  Sentita la conferenza  Statocitta' e autonomie locali  e sentite le
regioni e le province interessate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le risorse  preordinate, nell'ambito del Fondo  di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge  19 luglio 1993, n.  236, per l'attuazione
del piano straordinario  sono ripartite tra le regioni  e le province
interessate e  suddivise tra  finanziamenti per progetti  di pubblica
utilita' e finanziamenti  per borse di lavoro  nelle misure riportate
nella  tabella allegata  e che  forma parte  integrante del  presente
decreto.
  Il  presente  decreto sara'  trasmesso  al  Ministero di  grazia  e
giustizia, ufficio pubblicazioni leggi  e decreti, per la conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 4 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu