IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 26; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, "Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno", con particolare riguardo all'art. 2; Tenuto conto dei dati relativi al numero medio annuo nell'anno 1996 di persone in cerca di occupazione da piu' di un anno, di eta' compresa tra i 20 e i 29 anni, secondo la definizione allargata ISTAT, nonche' dei dati degli inoccupati iscritti nella prima classe delle liste di collocamento; Tenuto conto dei dati comunicati dalle direzioni regionali del lavoro relativamente ai progetti di lavori di pubblica utilita' presentati alle commissioni regionali per l'impiego e dei dati comunicati dall'INPS circa le dichiarazioni di disponibilita' da parte delle imprese ad attivare borse di lavoro, con il numero dei giovani da coinvolgere nel piano straordinario; Tenuto conto dei progetti di lavori di pubblica utilita' di ambito territoriale interregionale presentati alla commissione centrale per l'impiego, con l'indicazione del numero dei giovani interessati; Considerato che il numero dei giovani complessivamente interessati al piano straordinario di lavori di pubblica utilita' e borse di lavoro e' notevolmente superiore al numero di giovani che possono essere avviati effettivamente in base al finanziamento previsto dalla legge n. 196/1997 pari a 1.000 miliardi per almeno 100.000 giovani; Tenuto conto della spesa necessaria alla copertura del contributo previsto per le spese per l'assistenza tecnicoprogettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, del contributo per le spese per le attrezzature necessarie allo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilita' e le attivita' di impresa da promuovere al termine dei progetti; Tenuto conto della spesa necessaria alla copertura finanziaria del sussidio previsto e degli eventuali oneri accessori spettanti pari a lire 820.000 procapite; Ritenuta la necessita' - al fine di raggiungere le finalita' previste dalla legge n. 196/1997 - di tenere conto, nella ripartizione delle risorse, per ciascuna regione e provincia interessata, dei dati relativi al numero dei giovani avviabili e dei dati ISTAT citati sulla disoccupazione giovanile posti in relazione al vincolo finanziario stabilito dalla normativa; Sentita la conferenza Statocitta' e autonomie locali e sentite le regioni e le province interessate; Decreta: Art. 1. Le risorse preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'attuazione del piano straordinario sono ripartite tra le regioni e le province interessate e suddivise tra finanziamenti per progetti di pubblica utilita' e finanziamenti per borse di lavoro nelle misure riportate nella tabella allegata e che forma parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 4 dicembre 1997 Il Ministro: Treu