IL RETTORE
  Vista  la legge  del 9  maggio 1989,  n. 168,  ed, in  particolare,
l'art. 6;
  Visto  lo  statuto  di  questa  Universita',  emanato  con  decreto
rettorale 2 ottobre 1996 e  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 242 del  15 ottobre
1996 - serie generale;
  Visto l'art. 73 dello statuto;
  Vista la delibera  del senato accademico del 15 luglio  1997 con la
quale, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio di amministrazione
e della consulta della ricerca,  sono state approvate le modifiche di
statuto relativamente agli articoli 4, 22, 39, 50 e 64;
  Vista  la nota  rettorale protocollo  n. 12852  del 30  luglio 1997
inviata al  Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e
tecnologica;
  Vista la nota ministeriale del 9 dicembre 1997, n. 2181;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di Salerno, emanato con il
decreto rettorale  di cui in  premessa, e' modificato  secondo quanto
stabilito negli articoli seguenti:
                               Art. 1.
  L'art. 4, comma 5, e' abrogato e cosi' sostituito:
  "I  consigli  di  facolta'  possono provvedere  alla  copertura  di
insegnamenti ufficiali mediante contratti  di diritto privato a tempo
determinato  con studiosi  in  possesso dei  requisiti scientifici  e
professionali.
  I suddetti  contratti possono essere stipulati  quando le procedure
di affidamento  o di supplenza abbiano  dato esito negativo e  per un
numero  di  insegnamenti  non  superiore   ad  un  decimo  di  quelli
complessivamente attivati presso ciascuna facolta'.
  In  casi  eccezionali,  e   previo  parere  favorevole  del  senato
accademico, e' possibile  superare tale numero e  derogare al vincolo
di rinnovabilita' per piu' di due volte nel quinquennio, anche per la
copertura di insegnamenti fondamentali e caratterizzanti".