IL RETTORE Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, l'art. 6; Visto lo statuto di questa Universita', emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 1996 - serie generale; Visto l'art. 73 dello statuto; Vista la delibera del senato accademico del 15 luglio 1997 con la quale, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio di amministrazione e della consulta della ricerca, sono state approvate le modifiche di statuto relativamente agli articoli 4, 22, 39, 50 e 64; Vista la nota rettorale protocollo n. 12852 del 30 luglio 1997 inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la nota ministeriale del 9 dicembre 1997, n. 2181; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con il decreto rettorale di cui in premessa, e' modificato secondo quanto stabilito negli articoli seguenti: Art. 1. L'art. 4, comma 5, e' abrogato e cosi' sostituito: "I consigli di facolta' possono provvedere alla copertura di insegnamenti ufficiali mediante contratti di diritto privato a tempo determinato con studiosi in possesso dei requisiti scientifici e professionali. I suddetti contratti possono essere stipulati quando le procedure di affidamento o di supplenza abbiano dato esito negativo e per un numero di insegnamenti non superiore ad un decimo di quelli complessivamente attivati presso ciascuna facolta'. In casi eccezionali, e previo parere favorevole del senato accademico, e' possibile superare tale numero e derogare al vincolo di rinnovabilita' per piu' di due volte nel quinquennio, anche per la copertura di insegnamenti fondamentali e caratterizzanti".