Art. 2.
  All'art. 22, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Al  rettore puo'  essere assegnata  un'indennita' di  carica nella
misura determinata dal consiglio di amministrazione.
  Al prorettore  puo' essere assegnata un'indennita'  di carica nella
misura determinata dal consiglio di amministrazione".