Art. 5.
  L'art. 64, comma 3, e' abrogato e cosi' sostituito:
  "L'incarico   di  direttore   amministrativo  dell'Universita'   e'
conferito, su  proposta del rettore  che sente il  senato accademico,
dal  consiglio  di  amministrazione,  ad un  dirigente  della  stessa
Universita'  o  di  altra   universita',  ovvero  anche  ad  estranei
all'amministrazione pubblica".