Art. 5. L'art. 64, comma 3, e' abrogato e cosi' sostituito: "L'incarico di direttore amministrativo dell'Universita' e' conferito, su proposta del rettore che sente il senato accademico, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente della stessa Universita' o di altra universita', ovvero anche ad estranei all'amministrazione pubblica".