Art. 2. 1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale.