Art. 2.
  1.  Il  termine di  cui  all'art.  14 dell'ordinanza  del  Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2668   del  28   settembre   1997  e   successive  modificazioni   ed
integrazioni, e' prorogato al 31 marzo  1998 per i soggetti aventi il
domicilio o la residenza  nei comuni di cui all'art. 1,  commi 2 e 3,
ed  al 31  dicembre  1998, per  i soggetti  residenti  o aventi  sede
operativa  nei  comuni di  cui  all'art.  1,  comma 1,  della  stessa
ordinanza,  le cui  abitazioni e  i cui  immobili, sede  di attivita'
produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale.