Art. 3.
  1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Ministro dell'interno,
delegato per il coordinamento della  protezione civile n. 2706 del 31
ottobre 1997  e' cosi' modificato:  "Al fine di consentire  un rapido
rientro nelle abitazioni principali  oggetto di ordinanze di sgombero
o dichiarate inagibili totalmente  o parzialmente, oppure agibili con
provvedimenti emessi a seguito di accertamenti delle squadre operanti
sotto il coordinamento tecnico fra  il Gruppo nazionale di difesa dai
terremoti, il Servizio sismico nazionale e la regione, e' concesso un
contributo massimo a fondo perduto  di lire 40 milioni per interventi
di  riparazione dei  danni e  di  miglioramento sismico  a favore  di
ciascun proprietariodelle unita' immobiliari ricomprese nell'edificio
dichiarato anche parzialmente inagibile  o agibile con provvedimenti.
Il contributo e' concesso per  gli edifici che rientrano nelle soglie
di  danneggiamento e  di vulnerabilita'  stabilite unitariamente  dai
commissari delegati, d'intesa con  i comitati tecnici scientifici. Il
contributo costituisce anticipazione  su eventuali future provvidenze
a qualunque  titolo previste  per gli interventi  di cui  al presente
comma".