Art. 3. 1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2706 del 31 ottobre 1997 e' cosi' modificato: "Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze di sgombero o dichiarate inagibili totalmente o parzialmente, oppure agibili con provvedimenti emessi a seguito di accertamenti delle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico fra il Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, il Servizio sismico nazionale e la regione, e' concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire 40 milioni per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore di ciascun proprietariodelle unita' immobiliari ricomprese nell'edificio dichiarato anche parzialmente inagibile o agibile con provvedimenti. Il contributo e' concesso per gli edifici che rientrano nelle soglie di danneggiamento e di vulnerabilita' stabilite unitariamente dai commissari delegati, d'intesa con i comitati tecnici scientifici. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste per gli interventi di cui al presente comma".