Art. 4. 1. Gli oneri relativi all'utilizzo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione alle previsioni autorizzate dall'art. 17 dell'ordinanza in data 13 ottobre 1997, n. 2694, sono posti a carico dei fondi assegnati dall'art. 11, comma 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, come integrati dall'art. 23 dell'ordinanza 31 ottobre 1997, n. 2706. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1997 Il Ministro: Napolitano