Art. 4.
  1.    Gli    oneri     relativi    all'utilizzo    del    personale
dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione alle previsioni
autorizzate dall'art. 17  dell'ordinanza in data 13  ottobre 1997, n.
2694, sono posti a carico dei  fondi assegnati dall'art. 11, comma 2,
dell'ordinanza 28  settembre 1997, n. 2668,  come integrati dall'art.
23 dell'ordinanza 31 ottobre 1997, n. 2706.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano