IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82; Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio provvedimento 27 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, come risulta corretto con l'erratacorrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997); Dispone: Art. 1. A decorrere dal 24 dicembre la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 6,25 per cento al 5,50 per cento. Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 4,75 per cento.