Art. 13.
  1. Le  prefetture attueranno,  ai sensi dell'art.  6, comma  1, del
Nuovo  codice  della strada,  approvato  con  decreto legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  direttive
contenute  nel presente  decreto e  provvederanno a  darne conoscenza
alle amministrazioni  regionali, provinciali  e comunali,  nonche' ad
ogni altro ente od associazione interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 33