Art. 13. 1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 1997 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 33