Art. 2.
  1. Per i  veicoli provenienti dall'estero e  dalla Sardegna, muniti
di idonea  documentazione attestante l'origine del  viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.
  2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante  la destinazione  del viaggio,  l'orario di
termine del divieto e' anticipato di ore due.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli  interporti di  rilevanza  nazionale  (Bologna, Padova,  Verona,
Orbassano,  Rivalta  Scrivia, Segrate-Lachiarella,  Nola  Marcianise,
Livorno-Guasticce   e  Parma-Fontevivo)   e  che   trasportano  merci
destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti veicoli devono essere
muniti di idonea documentazione  (ordine di spedizione) attestante la
destinazione delle merci.
  4. Per i  veicoli che circolano in Sardegna,  provenienti o diretti
verso la rimanente parte del  territorio nazionale, purche' muniti di
idonea  documentazione  attestante  rispettivamente  l'origine  o  la
destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e'
rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  dei precedenti  commi,  i  veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,  o  diretti  negli   stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.