Art. 3.
  1.  Il divieto  di  cui all'art.  1 non  trova  applicazione per  i
veicoli e per  i complessi di veicoli, di seguito  elencati, anche se
circolano scarichi:
  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
  b) militari, per  comprovate necessita' di servizio,  e delle forze
di polizia;
  c) utilizzati dagli enti proprietari  o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
  d) delle  amministrazioni comunali  contrassegnati con  la dicitura
"Servizio  nettezza  urbana"  nonche'  quelli che,  per  conto  delle
amministrazioni   comunali,  effettuato   il  servizio   "smaltimento
rifiuti",  purche'  muniti   di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
  e)  appartenenti al  Ministero  delle poste  e telecomunicazioni  o
all'Ente Poste italiane, purche'  contrassegnati con l'emblema "PT" o
con l'emblema  "Poste italiane", nonche' quelli  di supporto, purche'
muniti  di  apposita documentazione  rilasciata  dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
  f)  del  servizio  radiotelevisivo, esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
  g) adibiti  al trasporto  di carburanti  o combustibili,  liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
  h)  adibiti  al trasporto  esclusivamente  di  animali destinati  a
gareggiare in manifestazioni  agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
  i)  adibiti esclusivamente  al servizio  di ristoro  a bordo  degli
aeromobili  o  che   trasportano  motori  e  parti   di  ricambio  di
aeromobili;
  l) adibiti al  trasporto di forniture di viveri o  di altri servizi
indispensabili destinati  alla marina  mercantile, purche'  muniti di
idonea documentazione;
  m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
     m, 1) giornali, quotidiani e periodici;
     m, 2) prodotti per uso medico;
     m,3) latte, escluso quello a lunga conservazione, purche' muniti
di cartelli indicatori di colore verde  delle dimensioni di 0,50 m di
base  e 0,40  m  di altezza,  con  impressa in  nero  la lettera  "d"
minuscola  di altezza  a  0,20 m,  fissati in  modo  ben visibile  su
ciascuna delle fiancate e sul retro;
  n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  e  successive  modificazioni,
adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;
  o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico.