Art. 4.
  1. Dal  divieto di cui all'art.  1 sono esclusi, purche'  muniti di
autorizzazione prefettizia:
  a)  i veicoli  adibiti al  trasporto  di prodotti,  quali frutta  e
ortaggi freschi,  carni e pesci  freschi, fiori recisi,  animali vivi
destinati  alla  macellazione  o provenienti  dall'estero,  latticini
freschi, derivati  del latte freschi,  sementi vive e  altri prodotti
che,  per  la  loro  intrinseca  natura o  per  fattori  climatici  e
stagionali, sono  soggetti ad  un rapido  deperimento e  che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita;
  b)  i veicoli  ed  i complessi  di  veicoli, classificati  macchine
agricole, destinati  al trasporto  di cose,  che circolano  su strade
statali;
  c) i  veicoli adibiti al  trasporto di  cose, per casi  di assoluta
necessita' ed urgenza.
  2.  I  veicoli  di cui  ai  punti  a)  e  c) del  precedente  comma
autorizzati  alla  circolazione  in deroga,  devono  altresi'  essere
muniti di  cartelli indicatori di  colore verde, delle  dimensioni di
0,50 m di base  e 0,40 m di altezza, con impressa  in nero la lettera
"a" minuscola di altezza pari a  0,20 m, fissati in modo ben visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.