Art. 5.
  1. Per  i veicoli di cui  al punto a)  del comma 1 dell'art.  4, le
richieste  di  autorizzazione a  circolare  in  deroga devono  essere
inoltrate, almeno dieci  giorni prima della data in cui  si chiede di
poter  circolare,  di  norma   alla  prefettura  della  provincia  di
partenza,  la  quale,  accertata   la  reale  rispondenza  di  quanto
richiesto ai  requisiti di cui al  punto a) del comma  1 dell'art. 4,
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
  a) l'arco temporale di validita', non  superiore a tre mesi o, solo
per le necessita' connesse alle  campagne di produzione agricola, per
il periodo corrispondente  alle stesse, che in ogni  caso deve essere
indicato;
  b)  la targa  del  veicolo autorizzato  alla circolazione;  possono
essere indicate  le targhe  di piu' veicoli  se connessi  alla stessa
necessita';
  c)  le  localita' di  partenza  e  di  arrivo, nonche'  i  percorsi
consentiti in  base alle situazioni di  traffico. Se l'autorizzazione
investe solo  l'ambito di una  provincia puo' essere  indicata l'area
territoriale  ove  e'  consentita la  circolazione,  specificando  le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
  d)  il  prodotto  o  i  prodotti per  il  trasporto  dei  quali  e'
consentita la circolazione;
  e) la specifica  che il provvedimento autorizzativo  e' valido solo
per  il trasporto  dei prodotti  indicati nella  richiesta e  che sul
veicolo deve essere  fissato in modo ben visibile,  su ciascuna delle
fiancate e sul  retro, un cartello indicatore di  colore verde, delle
dimensioni di  0,50 m di  base e 0,40 m  di altezza; con  impressa in
nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.
  2. Per  i veicoli  e complessi di  veicoli di cui  al punto  b) del
comma 1  dell'art. 4, le  richieste di autorizzazione a  circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno  dieci giorni prima della data
in cui si chiede di  poter circolare, alla prefettura della provincia
interessata  la quale  rilascia  il  provvedimento autorizzativo  sul
quale sara' indicato:
  a) l'arco temporale di  validita', corrispondente alla durata della
campagna di produzione  agricola che in casi  particolari puo' essere
esteso all'intero anno solare;
  b) le targhe  dei veicoli singoli o che  costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
  c)   l'area  territoriale   ove  e'   consentita  la   circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3. Per le  autorizzazioni di cui al punto a)  del comma 1 dell'art.
4, nel  caso in  cui sia comprovata  la continuita'  dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso  soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e  la costanza  della tipologia  dei prodotti  trasportati, e'
ammessa la facolta',  da parte della prefettura,  di rinnovare, anche
piu' di  una volta  ed in  ogni caso non  oltre il  termine dell'anno
solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto
di convalida, a seguito di  richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.