Art. 7.
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata  anche dalla prefettura nel  cui territorio di
competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunque
interessata all'esecuzione  del trasporto. In tal  caso la prefettura
nel  cui territorio  di competenza  ha  inizio il  viaggio che  viene
effettuato in  regime di  deroga deve  fornire il  proprio preventivo
benestare.
  2.   Per  i   veicoli  provenienti   dall'estero,  la   domanda  di
autorizzazione   alla  circolazione   puo'  essere   presentata  alla
prefettura della provincia  di confine, dove ha inizio  il viaggio in
territorio italiano,  anche dal committente o  dal destinatario delle
merci o da una agenzia di  servizi a cio' delegata dagli interessati.
In  tali casi,  per  la concessione  delle  autorizzazioni i  signori
prefetti  dovranno  tenere  conto,  in  particolare,  oltre  che  dei
comprovati motivi di urgenza  e indifferibilita' del trasporto, anche
della  distanza della  localita' di  arrivo, del  tipo di  percorso e
della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
  3.  Durante i  periodi di  divieto  i prefetti  nel cui  territorio
ricadano posti di confine potranno  autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall'estero a  raggiungere aree attrezzate per la
sosta, autoporti, site in prossimita' della frontiera.