Art. 8.
  1. Per i  veicoli eccezionali o adibiti a  trasporti eccezionali il
calendario  dei  divieti  di  circolazione, di  cui  all'art.  1,  e'
integrato  con i  seguenti  ulteriori  periodi: dal  26  giugno al  6
settembre compresi, dalle  ore 18 di ogni venerdi' alle  ore 24 della
domenica successiva;  dal 6  al 21  giugno e dal  12 al  27 settembre
compresi, dalle  ore 16  di ogni  sabato alle  ore 24  della domenica
successiva.  Tali  integrazioni  non   si  applicano  per  i  veicoli
eccezionali  "mezzi  d'opera"  che  circolano  nei  limiti  di  massa
complessiva a pieno carico entro  i limiti legali di massa intendendo
per  tali quelli  fissati  dall'art. 62  del  decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285.